L.R. 12 luglio 1976, n. 31 (1).

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contenente norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 luglio 1976, n. 29.

(2) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 31 maggio 1977, n. 24.

 

 

Art. 1

 

Il termine previsto dall'art. 11, terzo coma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 per la costituzione dei consorzi è prorogato al 31 dicembre 1976 (3).

Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

 

(3) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 31 maggio 1977, n. 24.

 

 

Art. 2

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il girono successivo alla sua pubblicazione.