L.R. 21 luglio 1976, n. 33 (1).

Aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 luglio 1976, n. 30.

 

 

Art. 1

 

È autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 200 milioni a titolo di aumento della partecipazione della Regione al capitale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria istituita con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, nonché la spesa di lire 2.100 milioni per il

rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

 

 

Art. 2

 

Gli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge saranno imputati rispettivamente al capitolo 4580: «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria» per lire 200 milioni, e al capitolo 4590: «Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria» per lire 2.100 milioni del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Agli oneri predetti sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 1.045 milioni con la disponibilità esistente sul capitolo 4680: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del bilancio dell'esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 12);

b) quanto a lire 1.255 milioni con il netto ricavo di un mutuo passivo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e per una durata massima di 30 anni.

L'onere di ammortamento di detto mutuo, calcolato nell'importo annuo di lire 183 milioni, sarà imputato al capitolo 4710 dei bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 e ad esso si farà fronte, per l'anno in corso, con la disponibilità esistente al capitolo 4680 del bilancio dell'esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 18) (2).

 

 (3).

 

 

 

(2) Vedi, anche, l'articolo unico, L.R. 27 luglio 1978, n. 35.

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1976, approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.