Reg. 23 marzo 1976, n. 16 (1).

Norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso ai livelli funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 marzo 1976, n. 12, S.O.

(2) Nel presente regolamento le originarie parole «qualifica funzionale» sono state sostituite con «livello funzionale» in virtù di quanto disposto dall'art. 48, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Vedi, anche, il Reg. 23 aprile 1985, n. 2.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Concorsi di ammissione.

 

[Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale, nell'ambito dei posti vacanti e di quelli che si renderanno tali entro il 31 dicembre successivo, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio.

Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

In caso di necessità dei diversi settori di attività, qualora non sia applicabile il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, così come risulta sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 marzo, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.

Per la copertura dei posti del primo, secondo e terzo livello funzionale, determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi

riservati alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente regolamento (4)] (5).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(5) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Bando di concorso.

 

[Il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice il concorso deve indicare:

a) la forma del concorso;

b) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica cui fanno riferimento ed il relativo trattamento economico;

c) il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;

d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione;

e) le materie d'esame di cui alla allegata tabella;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

La sede in cui devono aver luogo le prove, la data, l'orario e la durata di ciascuna di esse, qualora non indicati nel decreto, sono comunicati agli interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle prove] (6).

 

(6) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Domanda di ammissione.

 

[La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine stabilito nel decreto.

Qualora l'inoltro avvenga per mezzo del servizio postale ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il bollo dell'Amministrazione postale.

In essa il concorrente deve dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici;

c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

d) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica messa a concorso;

e) il titolo di studio posseduto, la data del suo conseguimento e l'Ente che lo ha rilasciato;

f) i titoli che diano diritto ad elevazione od esclusione del limite di età o ad eventuali preferenze a norma di legge;

g) gli eventuali altri titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio.

I titoli di cui alla lettera g) devono essere allegati alla domanda o comunque devono pervenire entro il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge] (7).

 

(7) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Prove di concorso per la copertura dei posti del I e II livello funzionale.

 

[  ] (8).

 

(8) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 25 agosto 1978, n. 50 e poi abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Prove di concorso per la copertura dei posti del III livello funzionale.

 

[  ] (9).

 

(9) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Prove di concorso per la copertura dei posti del IV livello funzionale.

 

[  ] (10).

 

(10) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Prove di concorso per la copertura dei posti del V e VI livello funzionale.

 

[  ] (11).

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Adempimenti delle commissioni esaminatrici.

 

[Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, si insediano non oltre il 150° giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle domande.

Nella prima seduta la commissione esaminatrice:

a) determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il punteggio, entro i limiti di cui al terzo comma dell'art. 9 e della allegata tabella di valutazione dei titoli;

b) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri (12)] (13).

 

(12) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(13) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Titoli valutabili.

 

[I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.

I titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.

Per i concorsi a posti dei livelli funzionali dal terzo al sesto, sono valutati, sulla base dell'allegata tabella B/1, i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque:

a) titoli di servizio;

b) titoli di studio;

c) titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie precedenti.

La valutazione dei titoli precede la prova orale.

Per i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di test ed un colloquio, sulla base dell'allegata tabella B/2, i titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo familiare (14)] (15).

 

(14) Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo 9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(15) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9-bis

Svolgimento delle prove d'esame e adempimenti della commissione.

 

[Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Nello stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre temi per ciascuna prova scritta o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale sarà estratto quello da svolgersi.

Per ciascuna prova scritta o pratica o attitudinale sarà assegnato il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità, dalla commissione. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque, superare le otto ore.

Scaduto il tempo assegnato i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Ai candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno alla prova orale o al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle prove scritte e pratiche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione forma l'elenco dei

candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno dell'aula ove si svolge l'esame ovvero all'albo della Presidenza della Giunta regionale (16)]

(17).

 

(16) Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo 9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(17) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9-ter

Punteggi delle prove e determinazione del voto finale.

 

[La commissione attribuisce ad ogni prova il punteggio da 1 a 10.

Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti del primo e secondo livello i concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di almeno sette decimi.

Sono ammessi alla prova orale richiesta per i posti delle altre qualifiche i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte e pratiche una votazione media di almeno sette decimi, con non meno di sei nelle singole prove.

Il colloquio o la prova orale non si intende superata se il candidato non consegue in essa una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva per i concorsi ai posti dal terzo al sesto livello è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Per i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale e quello ottenuto nella prova orale.

La valutazione comparativa dei candidati, a parità di merito dopo la prova attitudinale e il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 (18)] (19).

 

(18) Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo 9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(19) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Processi verbali.

 

[Di tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per seduta processo verbale] (20).

 

(20) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Compenso ai componenti la commissione esaminatrice.

 

[Ai componenti della commissione esaminatrice che non siano consiglieri o dipendenti regionali è corrisposto un gettone di presenza da definirsi con separato atto amministrativo della Giunta regionale] (21).

 

(21) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Rinvio.

 

[Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche (22)] (23).

 

(22) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.

(23) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Norma transitoria.

 

[In sede di prima applicazione del presente regolamento il provvedimento della Giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 1 e prorogato fino al 30 giugno 1976] (24).

 

(24) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (25)

 

Materie sulle quali possono vertere le prove d'esame

 

II qualifica dirigenziale

 

Con riferimento alle posizioni di lavoro definite dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali e all'art. 17, secondo comma, del presente regolamento.

 

I qualifica dirigenziale

 

I.1. DIRIGENTE GIURIDICO AMMINISTRATIVO:

I.1.1. - Esperto giuridico amministrativo:

Diritto costituzionale; diritto regionale; diritto amministrativo; elementi di economia politica; scienza dell'amministrazione; storia dell'amministrazione pubblica; storia dell'Italia contemporanea; sistema politico italiano.

I.1.2. - Esperto legale:

Teoria generale del diritto; storia delle istituzioni sociali e politiche; diritto regionale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; giustizia costituzionale; giustizia amministrativa; istituzioni di diritto privato; diritto del lavoro; diritto processuale civile, penale, amministrativo.

I.1.3. - Esperto in organizzazione e metodi:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; teoria dell'organizzazione; comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; storia dell'amministrazione pubblica; giustizia amministrativa; diritto del lavoro; diritto sindacale; sociologia economica e del lavoro.

 

I.2. DIRIGENTE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA:

I.2.1. - Esperto in economia, finanza e contabilità pubblica:

Diritto amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto tributario; ragioneria generale ed applicata; contabilità pubblica; politica economica e finanziaria.

I.2.2. - Esperto in materia di programmazione economica, sociale, territoriale:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; finanza degli enti locali; economia aziendale (industriale, commerciale, di credito); sociologia economica e del lavoro; analisi costi e benefici; storia delle dottrine economiche; analisi economica, pianificazione ed utilizzazione del territorio.

I.2.3. - Esperto in materie agronomiche, zootecniche, naturalistiche (in particolare, programmazione ed economia):

Agronomia generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica agraria.

I.2.4. - Esperto in materie forestali (in particolare, programmazione ed economia):

Agronomia generale e coltivazioni erbacee, selvicoltura; assestamento forestale; costruzioni ed impianti forestali; sistemazioni idraulico-forestali; protezione della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.

I.2.5. - Esperto per le attività produttive, il turismo ed il commercio:

Diritto amministrativo; diritto industriale; diritto dell'economia pubblica; diritto delle imprese e società commerciali; economia delle aziende industriali, commerciali e di credito; analisi economica, politica e finanziaria.

 

I.3. DIRIGENTE PER L'INFORMAZIONE:

I.3.1. - Esperto in comunicazioni di massa:

Cultura generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo, problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e ricerca); tecnica e pratica giornalistica; psicologia sociale e pubbliche relazioni; cultura di massa e mezzi di comunicazione di massa; effetti sociali; dizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione; norme giuridiche attinenti al giornalismo alla stampa, alla RAI-TV.

I.3.2. - Esperto statistico:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica economica; statistica sociale; matematica applicata all'economia.

I.3.3. - Esperto in sistemi informativi:

Comunicazioni; sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione; istituzioni di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.

I.3.4. - Esperto documentalista:

Cultura generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo, problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e ricerca); tecnica e pratica giornalistica; elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica.

 

I.4. DIRIGENTE PER IL TERRITORIO:

I.4.1. - Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche (in particolare, per la difesa del suolo e infrastrutture):

Agronomia generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica agraria.

I.4.2. - Esperto forestale (in particolare per la difesa del suolo e infrastrutture):

Agronomia generale e coltivazioni erbacee; selvicoltura; assestamento forestale; costruzioni ed impianti forestali, sistemazioni idraulico-forestali; protezione della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.

I.4.3. - Esperto in urbanistica e assetto del territorio:

Urbanistica; pianificazione territoriale e urbanistica; analisi delle strutture urbane e territoriali; architettura del paesaggio; topografia; tipologia edilizia.

I.4.4. - Esperto architetto:

Composizione architettonica; architettura sociale; urbanistica e progettazione urbanistica; topografia; consolidamento e adattamento degli edifici; tecnica del restauro urbano.

I.4.5. - Esperto ingegnere:

Scienza e tecnica delle costruzioni; tecnologia dei materiali e chimica applicata; costruzioni idrauliche; trasporti; utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche; impianti elettrici; topografia; inquinamento e depurazione dell'ambiente.

I.4.6. - Esperto geologo:

Geologia generale ed applicata; geochimica; rilevamento geologico e tecnico; geologia ambientale; stratigrafia; idrogeologia; speleologia; giacimentologia.

I.4.7. - Esperto geografo:

Geografia generale, regionale, economica; topografia; cartografia; pianificazione territoriale; sociologia urbana e rurale; antropologia; protezione della natura ed assetto del paesaggio.

 

I.5. DIRIGENTE SOCIO-SANITARIO:

I.5.1. - Esperto medico:

Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari; medicina del lavoro; medicina scolastica; igiene pubblica; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.

I.5.2. - Esperto veterinario:

Chimica medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale; polizia veterinaria.

I.5.3. - Esperto per l'assistenza sociale:

Programmazione e organizzazione dei servizi sociali; statistica sociale; sociologia economica e del lavoro; legislazione specifica regionale e nazionale.

 

I.6. DIRIGENTE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE:

I.6.1. - Esperto in materia di istruzione:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; legislazione scolastica, istituzioni di pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica; cultura generale.

I.6.2. - Esperto per il patrimonio museale e ambientale:

Princìpi di diritto amministrativo e costituzionale; etruscologia; archeologia e storia dell'arte greca e romana; topografia antica; storia dell'arte medievale; etnologia e storia delle tradizioni popolari; storia delle strutture urbane e territoriali.

I.6.3. - Esperto per il patrimonio librario e archivistico:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia medievale e moderna; archivistica; biblioteconomia; cultura generale.

I.6.4. - Esperto per lo spettacolo, sport e tempo libero:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello spettacolo; storia del cinema; analisi delle strutture territoriali; cultura generale.

 

Qualifica: funzionario

 

8.1. FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO:

8.1.1. - Funzionario giuridico amministrativo:

Diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; scienza dell'amministrazione; scienza dell'organizzazione; storia dell'amministrazione pubblica.

8.1.2. - Funzionario legale:

Diritto amministrativo: diritto costituzionale; diritto regionale; giustizia costituzionale; giustizia amministrativa; istituzione di diritto privato; diritto del lavoro.

8.1.3. - Funzionario per organizzazione e metodi:

Diritto amministrativo; giustizia amministrativa; teoria dell'organizzazione; comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; diritto del lavoro.

 

8.2. FUNZIONARIO PER L'ECONOMIA E LA FINANZA:

8.2.1. - Funzionario per la finanza e contabilità pubblica:

Diritto amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto tributario; ragioneria generale; contabilità pubblica.

8.2.2. - Funzionario per la programmazione:

Diritto amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; sociologia economica e del lavoro; organizzazione del territorio; economia aziendale (industriale o commerciale o agricola).

8.2.3. - Funzionario agronomo-forestale:

Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

 

8.3. FUNZIONARIO PER L'INFORMAZIONE:

8.3.1. - Funzionario statistico:

Scienza delle finanze; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica economica e sociale; sociologia economica e del lavoro.

8.3.2. - Funzionario ricercatore-documentatista:

Cultura generale; principio di diritto costituzionale ed amministrativo; nozione di storia del XX secolo; fonti di informazione mezzi bibliografici di documentazione e ricerca; archivistica; biblioteconomia.

8.3.3. - Funzionario addetto ai sistemi informativi ed informatici:

Comunicazioni; sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione; elementi di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.

 

8.4. FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO:

8.4.1. - Funzionario agronomo-forestale:

Agronomia generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.

8.4.2. - Funzionario ingegnere - architetto - per i beni ambientali - per i lavori pubblici:

Urbanistica e pianificazione territoriale; scienza e tecnica delle costruzioni; trasporti; topografia; tipologia edilizia.

8.4.3. - Funzionario geologo:

Geologia generale ed applicata; rilevamento geologico e tecnico; stratografia; idrogeologia; giacimentologia; speleologia.

8.4.4. - Funzionario geografo-topografo:

Geografia generale; geografia regionale; geografia economica; topografia; pianificazione territoriale.

8.4.5. - Funzionario per l'ecologia:

Elementi di pianificazione ambientale. Elementi di geografia generale, di geologia applicata, di geomorfologia e di idrogeologia. Elementi di cartografia tematica e di fotointerpretazione.

 

8.5. FUNZIONARIO SOCIO-SANITARIO:

8.5.1. - Funzionario medico:

Igiene. Epidemiologia generale e speciale. Metodologia statistica, biometria, demografia e statistica sanitaria. Tutela sanitaria dell'ambiente di vita e del lavoro. Legislazione specifica nazionale e regionale.

8.5.2. - Funzionario veterinario:

Chimica medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; polizia veterinaria.

8.5.3. - Funzionario per le discipline sanitarie e sociali:

Igiene pubblica, medicina del lavoro; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.

8.5.4. - Funzionario chimico/biologo/farmacista/per l'ecologia:

- Conoscenze professionali di base. Biologia generale. Igiene. Tutela sanitaria dell'ambiente.

- Chimica generale inorganica e organica.

- Farmacologia; Chimica farmaceutica.

- Equilibrio ecologico dell'ambiente e criteri progettuali per interventi tecnici e normativi sull'ambiente.

- Legislazione farmaceutica.

- Legislazione specifica regionale e nazionale.

 

8.6. FUNZIONARIO PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE:

8.6.1. - Funzionario per l'istruzione:

Diritto amministrativo; legislazione scolastica; istituzioni di pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica.

8.6.2. - Funzionario per il patrimonio museale e ambientali:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia dell'arte moderna e contemporanea; etnologia e storia delle tradizioni popolari; conoscenza della legislazione regionale in materia di patrimonio museale e ambientale.

8.6.3. - Funzionario per il patrimonio librario e archivistico:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; archivistica; biblioteconomia; storia medievale e moderna.

8.6.4. - Funzionario per lo spettacolo, sport e tempo libero:

Princìpi di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello spettacolo; storia del cinema; legislazione regionale in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

 

Qualifica: Istruttore direttivo

 

7.1. ISTRUTTORE DIRETTIVO:

7.1.1. - Istruttore direttivo amministrativo:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.

7.1.2. - Istruttore direttivo contabile:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; elementi di scienza delle finanze.

7.1.3. - Istruttore direttivo per l'organizzazione e metodi.

Organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale.

 

7.2. ISTRUTTORE DIRETTIVO PER L'INFORMAZIONE:

7.2.1. - Istruttore direttivo per la gestione dell'informazione/istruttore direttivo per l'informatica.

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; architettura tipo di un sistema EDP, tecniche di rappresentazioni dati, tecniche di implementazione, gestione trattamento di DB; elementi di statistica.

 

7.3. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-PROFESSIONALE:

7.3.1. - Istruttore direttivo tecnico per i lavori pubblici e l'urbanistica/agronomo:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; tecnica professionale.

7.3.2. - Istruttore direttivo socio-sanitario:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; igiene; elementi di economia e di sociologia; legislazione in materia dei servizi sociali.

7.3.3. Istruttore direttivo per l'istruzione e la cultura:

Elementi di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia e di sociologia; elementi di didattica e di pedagogia; legislazione relativa agli interventi culturali.

 

7.4. INSEGNANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE (DIRETTIVO):

7.4.1. - Didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere.

 

Qualifica: istruttore

 

6.1. ISTRUTTORE:

6.1.1. - Istruttore amministrativo:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; cultura generale.

6.1.2. - Istruttore contabile:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di ragioneria; cultura generale.

 

6.2. ISTRUTTORE PER L'INFORMAZIONE:

6.2.1. - Istruttore statistico:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di informatica; elementi di statistica; cultura generale.

6.2.2. - Istruttore documentalista - Ordinatore d'archivio:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione in materia di archivistica (conservazione e consultazione archivio); elementi di archivistica; elementi di archivio-economia; cultura generale.

6.2.3. - Istruttore per l'informatica:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; elementi di organizzazione; conoscenza generale della struttura e particolare delle funzioni di un sistema EDP; conoscenza delle tecniche di classificazione, organizzazione e codificazione dei dati; cultura generale.

 

6.3. ISTRUTTORE TECNICO:

6.3.1. - Geometra:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; nozioni di urbanistica; topografia; estimo; costruzioni e disegno di costruzioni; cultura generale.

6.3.2. - Perito agrario/forestale:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; topografia; estimo; agronomia e coltivazioni; cultura generale.

6.3.3. - Istruttore socio-sanitario:

Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale; legislazione e servizi sociali; igiene; elementi di economia e sociologia; cultura generale.

 

6.4. ISTRUTTORE CENTRI TECNICI:

6.4.1. - Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale; tecnica professionale; cultura generale.

 

6.5. INSEGNANTE TECNICO-PRATICO:

6.5.1. - Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale; didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere; tecnica professionale; cultura generale.

 

Qualifica: Collaboratore professionale

 

5.1. COLLABORATORE PROFESSIONALE:

5.1.1. - Addetto ai centri di ristorazione e ricreativi. (Cuoco, macellaio, barista e magazziniere).

Tecnica professionale; nozioni di igiene; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

5.1.2. - Conduttore di caldaie:

Tecnica professionale; nozioni di sicurezza degli impianti tecnici; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

5.1.3. - Guardia forestale, lacuale e fluviale:

Tecnica professionale; nozioni di geografia generale e regionale; protezione della natura e dell'assetto del paesaggio; prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamenti; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.4. - Litografo:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.5. - Tecnico specializzato in audiovisivi:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.6. - Responsabile di garage:

Tecnica professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

5.1.7. - Manutentore ed installatore di impianti tecnici ed elettronici:

Tecnica professionale; elementi di elettrotecnica ed elettronica; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.

 

Qualifica: esecutore

 

4.1. ESECUTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:

- Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; dattilografia e calcolo a macchina; nozioni di archivistica corrente; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.2. STENO-DATTILOGRAFO:

- Stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.3. ESECUTORE DI C.E.D.:

- Dattilografia; conoscenza elementare dell'architettura di un sistema EDP, elementi di codificazione e registrazione dati; conoscenza delle funzioni fondamentali di un sistema operativo; conoscenza della terminologia tecnica di uso più ricorrente nello specifico settore; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.4. ESECUTORE TECNICO:

- Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.5. ESECUTORE CENTRI DI RISTORAZIONE E ABITATIVI:

- Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

4.6. CENTRALINISTA:

- Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

4.7. MECCANICO-AUTISTA:

- Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

Qualifica: operatore

 

3.1. OPERATORE:

- Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

3.2. OPERATORE TECNICO:

- Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.

 

3.3. AUTISTA:

- Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione; guida di automezzi; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.

 

Qualifica: ausiliario

 

2.1. AUSILIARIO:

- Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie dell'ausiliario; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.

 

(25) Tabella prima modificata dall'art. 6, L.R. 25 agosto 1978, n. 50 e poi così sostituita dall'art. 17, Reg. 23 aprile 1985, n. 2. Successivamente l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella B/1 (26)

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI

 

1) Concorsi a posti delle qualifiche terza, quarta, quinta e sesta.

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. a) dell'art. 8 del regolamento, i seguenti titoli:

a) titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle del posto messo a concorso.

Il servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sarà valutato fino ad un massimo di cinque anni.

Al fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/60 del quorum che sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione superiore a 15 giorni.

Sarà considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato rilasciato dal Capo dell'Amministrazione competente, dal quale risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro, sempre che ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni, corrispondenti alla carriera o alla qualifica;

b) titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, quelli superiori al titolo di studio minimo per l'accesso al concorso ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre quello richiesto per l'ammissione, se equipollente o, comunque, attinente alla professionalità propria del posto messo a concorso.

Il possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;

c) titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

1) pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

2) incarichi professionali conferiti da Enti pubblici;

3) idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso;

4) i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a concorso;

5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o superiori, e per un numero di corsi non superiori a quattro.

Per le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti sottoindicati:

a) titoli di servizio: punteggio massimo 3,00.

1) servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti fino a un massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,05 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche (immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso.- fino a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

b) titoli di studio:

1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/10 punti 0,30 per i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;

2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/10 o con la qualifica di distinto o equiparabile punti 0,30 per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70.

c) titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie:

1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: massimo punti 1

2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: massimo punti 1.

 

(26) Tabella aggiunta dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 50. Successivamente l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella B/2 (27)

 

CONCORSI A POSTI DELLE QUALIFICHE PRIMA E SECONDA

 

Sono valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui al terzo comma dell'art. 9 del Reg. n. 16/1976, aggiunto dall'art. 4 del presente regolamento (28), esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:

a) carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondo le norme INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle norme del codice civile:

 

coniugepunti1,00figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascunopunti0,80altri familiari (limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i genitori ed affiliati) ciascunopunti0,40

 

b) reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di famiglia.

Al candidato il cui reddito familiare non superi lire 1.800.000 vengono attribuiti punti 2,50

Tale punteggio verrà ridotto di punti 0,10 per ogni 100.000 lire di reddito o frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 4.300.000, pertanto, non riceveranno alcun punteggio.

La Giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali.

c) stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o certificazioni equipollenti.

1) stato di disoccupazione del candidato:

alla data di scadenza del bando, punti 0,10

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di disoccupazione anteriore alla data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un punteggio, massimo di 1,20, punti 0,10

2) stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:

per ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso, punti 0,05.

 

 

 

(27) Tabella aggiunta dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 50. Successivamente l'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

(28) Il riferimento è da intendersi all'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.