L.R. 14 gennaio 1977, n. 4 (1).

Interventi straordinari per l'incremento della produzione legnosa mediante la esecuzione di piantagioni di specie forestale a rapido accrescimento.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 gennaio 1977, n. 3.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

 

Al fine di incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento la Regione provvede, nell'ambito del programma di interventi straordinari previsto dall'art. 10-quinquies, legge 16 ottobre 1975, n. 493, alla assegnazione di contributi alle Comunità montane ed alla realizzazione di un vivaio forestale regionale.

 

 

Art. 2

 

In vista del conseguimento dell'economicità della produzione del materiale di propagazione forestale è istituito il vivaio forestale regionale.

Il vivaio forestale regionale provvede tra l'altro alla produzione delle specie forestali di cui al precedente art. 1 curandone, in particolare, le qualità genetiche al fine di esaltarne la produttività.

 

 

Art. 3

 

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 1 le Comunità montane debbono presentare alla Giunta regionale progetti organici di intervento da attuare direttamente o indirettamente in vista del conseguimento, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale e zonale delle finalità della presente legge.

Più Comunità montane possono presentare un progetto comune a carattere interzonale da realizzare in forma associata.

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati oltre al progetto:

- la relazione finanziaria;

- il computo metrico estimativo;

- la cartografia;

- la dichiarazione di disponibilità dei terreni su cui saranno effettuati gli interventi.

Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono assegnati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale; l'entità di ciascun contributo non può superare l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi assegnati sono erogati:

- per il 50 per cento al momento della assegnazione;

- per il rimanente 50 per cento a seguito dell'esito positivo del collaudo delle opere effettuato dagli Uffici regionali.

 

 

Art. 4

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni di cui lire 220 milioni per l'assegnazione di contributi alle Comunità montane e lire 80 milioni per la realizzazione del vivaio forestale regionale.

 

 

Art. 5

 

La spesa di cui al precedente articolo 4 sarà imputata al bilancio dell'esercizio 1976 e, precisamente, quanto a lire 220 milioni nel cap. 3650 «Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura» e quanto a lire 80 milioni nel cap. 3660 «Acquisto terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali».

Al relativo onere si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 10-quinquies della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 (2).

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1976, approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.

 

 

Art. 6

 

La presente legge è dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.