L.R. 17 febbraio 1977, n. 11 (1).

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni» (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 febbraio 1977, n. 8.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Per il perseguimento delle finalitą di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, č autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 360 milioni.

La spesa medesima sarą imputata al cap. 2700 "Spesa per biblioteche, musei e archivi di Enti locali o di interesse locale" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 mediante utilizzo - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilitą esistente sul capitolo 4680 (punto 10) "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1976] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[In attesa della elezione degli organi dei consorzi relativi alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e dei distretti scolastici di cui all'apposito decreto ministeriale, la Consulta regionale di cui all'art. 8 della detta L.R. 3 giugno 1975, n. 39, č istituita senza i componenti riferibili alle lettere b) e c) del citato art. 8] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.