L.R.
17 febbraio 1977, n. 11 (1).
Rifinanziamento
della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni»
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 febbraio 1977, n. 8.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Per
il perseguimento delle finalitą di cui all'art. 1 della legge regionale 3
giugno 1975, n. 39, č autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 360
milioni.
La
spesa medesima sarą imputata al cap. 2700 "Spesa per biblioteche, musei e
archivi di Enti locali o di interesse locale" del bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 1977 mediante utilizzo - ai sensi della legge 27
febbraio 1955, n. 64 - della disponibilitą esistente sul capitolo 4680 (punto
10) "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso" del bilancio 1976] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[In
attesa della elezione degli organi dei consorzi relativi alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 39 e dei distretti scolastici di cui all'apposito decreto
ministeriale, la Consulta regionale di cui all'art. 8 della detta L.R. 3 giugno
1975, n. 39, č istituita senza i componenti riferibili alle lettere b) e c) del
citato art. 8] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.