L.R.
7 aprile 1977, n. 16 (1).
Miglioramenti
economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei
dipendenti regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 aprile 1977, n. 15.
(2)
La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[In
attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti
regionali, al personale che fruisce da trattamento economico fissato dalle
leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita
la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976
al 31 gennaio 1977.
A
partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000.
Al
suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la
tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 nella tredicesima mensilità del
1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
Gli
importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle
sole ritenute erariali] (3).
(3)
La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[All'onere
complessivo di L. 340.200.000, previsto per l'attuazione della presente legge
relativamente agli anni 1976 e 1977, sarà fatto fronte quanto a L. 33.780.000
con la disponibilità esistente al cap. 50 della spesa del bilancio di
previsione per l'esercizio 1977 e quanto a L. 306.420.000 con la disponibilità
esistente al cap. 200 dello stesso bilancio] (4).
(4)
La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione] (5).
(5)
La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.