L.R. 7 aprile 1977, n. 16 (1).

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 aprile 1977, n. 15.

(2) La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce da trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 nella tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali] (3).

 

(3) La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'onere complessivo di L. 340.200.000, previsto per l'attuazione della presente legge relativamente agli anni 1976 e 1977, sarà fatto fronte quanto a L. 33.780.000 con la disponibilità esistente al cap. 50 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 e quanto a L. 306.420.000 con la disponibilità esistente al cap. 200 dello stesso bilancio] (4).

 

(4) La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(5) La presente legge è stata abroga dall'art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.