L.R. 18 maggio 1977, n. 21 (1).

Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 maggio 1977, n. 22.

 

 

Art. 1

 

La spesa annuale di lire 65.000.000 autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55, č elevata a lire 90.000.000.

 

 

Art. 2

 

Al maggior onere di lire 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarā fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 (2)

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno 1977, n. 27.

 

 

Art. 3

 

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.