L.R. 31 maggio 1977, n. 24 (1).

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1977, n. 23.

 

 

Art. 1

 

Il termine previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, per la costituzione dei consorzi e dall'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31, è prorogato al 30 settembre 1977.

Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

 

 

Art. 2

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.