L.R.
31 maggio 1977, n. 25 (1).
Approvazione
dello Statuto del Centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio
1975, n. 38.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1977, n. 23.
Art.
1
È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, lo
statuto del Centro studi giuridici e politici nel testo allegato alla presente
legge, costituito da 34 articoli.
Art.
2
Norma
transitoria.
Il
Comitato promotore di cui all'art. 12 della legge regionale 26 maggio 1975, n.
38, assume tutti gli opportuni provvedimenti per la raccolta delle adesioni e
per assicurare entro sei mesi il regolare funzionamento del Centro secondo le
norme statutarie.
Il
Comitato promotore rassegna il suo mandato al Consiglio regionale in occasione
della prima assemblea dei soci del Centro.
Statuto
del Centro studi giuridici e politici
Articolo
1
È
costituito il Centro di studi giuridici e politici.
Il
Centro ha personalità giuridica e non ha durata limitata nel tempo.
Il
Centro ha sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.
Articolo
2
Il
Centro opera nel campo dello studio, della ricerca e della sperimentazione allo
scopo di incrementare elaborazioni scientifiche tese allo sviluppo della
democrazia e di favorire conseguenti prassi politiche.
A
tal fine agisce come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche e
politiche e come strumento di ricerca e sperimentazione nel campo della riforma
regionale.
Come
organismo culturale promuove lo studio delle scienze giuridiche e politiche e
la loro reciproca integrazione per contribuire alla analisi dei problemi
inerenti allo sviluppo della democrazia.
Come
organismo di ricerca e sperimentazione elabora studi e dati relativi al
completamento ed alla piena attuazione della riforma regionale, oltre a
strumenti tecnici per l'attuazione della partecipazione popolare.
Articolo
3
Il
Centro pone a fondamento delle analisi, delle sperimentazioni e delle
indicazioni tecniche, i risultati di varie esperienze nel campo scientifico,
sociale e politico.
A
tal fine promuove un costante rapporto tra tutti gli operatori del diritto e
gli operatori politici e sindacali, creatori e applicatori del diritto.
Articolo
4
Per
raggiungere i fini di cui agli articoli precedenti il Centro:
a)
promuove ed organizza, convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di
carattere scientifico-culturale e di formazione professionale;
b)
favorisce la partecipazione di operatori del diritto e di operatori politici e
sindacali a convegni, seminari e corsi, organizzati anche da altri centri o
istituti;
c)
cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;
d)
pubblica volumi e periodici;
e)
finanzia ricerche su temi specifici;
f)
promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa culturale.
Articolo
5
Possono
essere soci del Centro associazioni, enti locali, altri enti, ed istituzioni
pubbliche e private, che ne condividano le finalità istituzionali.
Possono
altresì essere soci del Centro singoli privati che, condividendone parimenti le
finalità, studino, ricerchino, ed operino nel campo del diritto e della
politica.
Le
ammissioni vengono deliberate a maggioranza semplice dell'assemblea, su
relazione del comitato direttivo.
Articolo
6
La
decadenza dalla qualità di socio è deliberata dall'assemblea a maggioranza di
due terzi, in caso di grave violazione delle norme del presente statuto e su
relazione motivata del comitato direttivo.
Articolo
7
I
soci sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento
della quota di associazione stabilita dall'assemblea.
Articolo
8
Sono
organi del Centro:
-
l'assemblea dei soci;
-
il comitato direttivo;
-
il presidente;
-
il collegio dei revisori dei conti.
Tutti
gli organi elettivi durano in carica tre anni e i rispettivi componenti non
possono essere riconfermati per più di due volte.
Articolo
9
L'assemblea
è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti degli enti
associati, designati dai rispettivi organi.
Articolo
10
La
convocazione dei soci per l'assemblea deve essere fatta dal presidente per
iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della
data di convocazione e che contenga la specificazione degli oggetti all'ordine
del giorno.
Articolo
11
L'assemblea
si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno: la prima entro il mese di
marzo; la seconda entro il mese di ottobre.
Le
sedute dell'assemblea sono pubbliche.
L'assemblea
delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci, sulle quote di
associazione, sui regolamenti di funzionamento del Centro, ed elegge tra i
soci, con voto limitato a tre nominativi, i membri di sua spettanza del
comitato direttivo; elegge altresì il collegio dei revisori dei conti con voto
limitato a due nominativi.
L'assemblea
delibera inoltre sull'indirizzo generale del Centro e sui programmi di
attività, assicurando anche la partecipazione di operatori del diritto,
politici e sindacali non associati e di rappresentanti di altre associazioni,
centri ed istituti impegnati in settori sia affini che afferenti a discipline
scientifiche diverse, per sollecitare contributi anche a carattere
interdisciplinare.
Nella
prima delle sedute ordinarie, e precisamente in quella da tenersi entro marzo,
l'assemblea delibera sulla relazione della attività svolta dal Centro nell'anno
precedente, sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sulla relazione del
collegio dei revisori dei conti.
Le
deliberazioni sulla ammissione e decadenza dei soci vengono poste al primo
punto dell'ordine del giorno.
Articolo
12
Su
richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del
Comitato direttivo il presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi
entro venti giorni dalla richiesta.
Articolo
13
Sia
per le assemblee ordinarie che per le straordinarie debbono essere inclusi
nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci, o
da due membri del comitato direttivo.
Le
assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti ameno la metà
più uno dei soci, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero
dei presenti o rappresentanti.
Le
deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Le
deliberazioni relative a modifiche dello statuto e quelle relative alla
decadenza dalla qualità di socio, sono approvate con il voto favorevole di due
terzi dei soci.
Ogni
socio può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, da un altro
socio.
Nessun
socio può ricevere più di una delega.
Articolo
14
Il
comitato direttivo si compone di dodici membri di cui quattro eletti
dall'assemblea ordinaria fra i soci del Centro e otto eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a cinque.
Il
comitato direttivo è presieduto, nella sua prima riunione, dal membro più
anziano di età.
Articolo
15
Il
comitato direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima
seduta, il presidente.
Elegge
inoltre, sempre tra i suoi membri, il vice presidente e il tesoriere.
Articolo
16
Il
comitato direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il
presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi
membri.
Le
riunioni del comitato sono valide con la presenza di almeno sei membri oltre al
presidente o, in sua vece, al vice presidente.
Nelle
deliberazioni del comitato, in caso di parità di voti, prevale quella del
presidente.
L'assenza
ingiustificata a tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di
componente il comitato direttivo.
Articolo
17
Sono
compiti del comitato direttivo:
-
predisporre i regolamenti relativi alla organizzazione interna dei servizi del
Centro e deliberare in ordine alle richieste di personale da rivolgere al
Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 26 maggio
1975, n. 38;
-
deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all'assemblea e predisporre
le relazioni da presentare all'assemblea medesima sull'attività svolta;
-
deliberare sulla costituzione e il finanziamento di gruppi di studio e di
ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;
-
deliberare sull'organizzazione di convegni e iniziative analoghe, nonché sulla
partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;
-
deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;
-
predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
-
presentare all'approvazione dell'assemblea le domande di ammissione di nuovi
soci pervenute non più tardi dell'ultima riunione del comitato direttivo
precedente l'assemblea;
-
deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
-
elaborare e proporre modifiche dello statuto, da sottoporre all'assemblea;
-
attuare le direttive e i programmi deliberati dall'assemblea;
-
deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro non specificatamente
riservata ad altri organi.
Articolo
18
Il
presidente ha la legale rappresentanza del Centro, presiede e convoca
l'assemblea del comitato direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le
deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento
organico ed unitario dell'attività del Centro per l'attuazione degli indirizzi
e dei programmi.
Articolo
19
Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o assenza,
ovvero ogni qualvolta ne venga da questi delegato.
Articolo
20
Il
consigliere tesoriere riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio
sociale e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di
pagamento, prepara in collaborazione con il personale amministrativo del
Centro, il progetto di rendiconto consuntivo ed il progetto di bilancio
preventivo.
Articolo
21
Il
collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti
dall'assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno al
Centro e, preferibilmente, tra quelli che abbiano competenza in materia
contabile.
I
componenti del collegio nominano tra loro un presidente.
Articolo
22
Spetta
al collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da
effettuarsi almeno due volte l'anno, in modo da poterne riferire nelle assemblee
ordinarie; spetta inoltre ad esso l'esame del bilancio consuntivo e la
redazione di una relazione finale da presentare all'assemblea sull'andamento
della gestione finanziaria del Centro.
I
revisori dei conti hanno diritto di assistere con facoltà di parola alle
riunioni del comitato direttivo.
Articolo
23
Le
cariche sociali sono gratuite.
Agli
amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese.
Articolo
24
Per
la realizzazione delle finalità del centro possono costituirsi, per iniziativa
del comitato direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone
estranee al Centro.
Tali
gruppi debbono comprendere almeno un membro del comitato direttivo che
riferisce periodicamente al comitato stesso.
Articolo
25
Le
commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al
successivo articolo 34 e le commissioni coordinatrici di congressi e di mostre
saranno in ogni caso nominate dal comitato direttivo, e, pur potendo essere
costituite anche da persone estranee al Centro - ma non alle sue finalità -
dovranno essere presiedute sempre da un membro del comitato direttivo, che ne
riferirà a quest'ultimo.
Articolo
26
Sono
entrate del Centro:
-
i contributi della Regione, degli enti locali territoriali e di altri enti
pubblici e privati;
-
le quote sociali;
-
i proventi derivanti da iniziative editoriali;
-
i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
Articolo
27
L'entità
delle quote di associazione è stabilita dall'assemblea dei soci con decorrenza
dall'anno successivo.
Articolo
28
I
bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la
sede del Centro almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea.
Articolo
29
I
bilanci annuali preventivi e consuntivi, approvati dall'assemblea dei soci,
debbono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'Articolo 75
dello statuto regionale, e nel rispetto dei termini ivi previsti.
Articolo
30
L'esercizio
finanziario coincide con l'anno solare.
Articolo
31
Ciascun
socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera
raccomandata almeno quattro mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
La
cessazione dell'appartenenza al Centro per recesso non conferisce diritto sul
patrimonio del Centro.
Articolo
32
Nel
caso di cessazione dell'attività per lo scioglimento del Centro, le
attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i
documenti amministrativi, le attività come le eventuali passività e quant'altro
appartiene al Centro vengono devoluti alla Regione.
Articolo
33
L'accesso
alla biblioteca e all'archivio del Centro è pubblico.
Articolo
34
Per
meglio assolvere alle proprie finalità, il Centro può assegnare annualmente, in
relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca.
Per
l'assegnazione delle borse di studio e di ricerca, il presidente del Centro
procede, sentito il comitato direttivo, alla formazione di commissioni
giudicatrici secondo quanto disposto dall'art. 25.