L.R. 15 giugno 1977, n. 28 (1).

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 giugno 1977, n. 27.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Contributi a imprese a prevalente partecipazione pubblica.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1977 alle spese di gestione delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone ed allo scopo di erogare alle Società aventi diritto le sovvenzioni annue per l'esercizio nel 1977 delle autolinee sostitutive della ferrovia Spoleto-Norcia e della tranvia extraurbana Terni-Ferentillo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500.000.000] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Contributi a imprese private.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1977 alle spese di gestione delle imprese private che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie non sovvenzionate per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa di lire 51.784.000] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Delega alle province per l'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni.

 

[L'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1 è delegata alle province di Perugia e di Terni, in base alla popolazione residente nei rispettivi territori alla data dell'ultimo censimento, nella seguente misura:

- L. 1.781.964.260 alla provincia di Perugia;

- L. 718.135.740 alla provincia di Terni.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo, destinato alla Provincia di Perugia, è comprensivo della sovvenzione pari a lire 192.533.750, assegnata a favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto, per l'esercizio nell'anno 1977 dell'autolinea sostitutiva dell'ex Ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo, destinato alla Provincia di Terni, è comprensivo della sovvenzione pari a lire 384.250.000, assegnata a favore della Società S.A.S.P. - Società azioni servizi pubblici di Terni, per l'esercizio nell'anno 1977 della autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e diramazioni.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2 è delegata alle province di Perugia e di Terni fra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1976 nei rispettivi territori delle province.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i predetti contributi tenendo conto degli obiettivi generali e settoriali indicati nel piano regionale di sviluppo e, in particolare, degli autobus/Km mediamente percorsi nell'anno 1976 dalle autolinee non convenzionate, concesse dalla Regione alle imprese interessate.

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 da parte delle province è altresì subordinata all'accertamento che le imprese destinatarie risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Le province stabiliscono inoltre i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale alle province in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di Tesoreria] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Criteri di esercizio delle funzioni delegate.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Finanziamento della spesa.

 

[L'onere complessivo di L. 2.551.784.000 previsto dalla presente legge sarà imputato al cap. 1575 della spesa, di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio 1977, denominato "Contributi per le spese di gestione a favore delle aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale" e ad esso si farà fronte come segue:

quanto a L. 1.975.000.000 con corrispondente riduzione del cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" (riferimento al n. 9 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio 1977);

quanto a L. 576.784.000 con corrispondente riduzione del cap. 1570 "Sovvenzioni per l'esercizio delle linee automobilistiche sostitutive delle ferrovie, delle tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna"] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.