L.R.
29 luglio 1977, n. 37 (1).
Autorizzazione
all'Ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di cui
all'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1977, n. 34.
Articolo
unico
L'Ente
di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre direttamente con il Consorzio
nazionale per il credito agrario di miglioramento il mutuo di cui al terzo
comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9, per il parziale
fabbisogno dell'Ente per l'anno 1976, ferme restando tutte le altre condizioni,
nonché‚ l'onere per la sua estinzione, ivi compreso quello eventuale di
preammortamento, a completo carico della Regione.