L.R. 29 luglio 1977, n. 37 (1).

Autorizzazione all'Ente di sviluppo nell'Umbria a contrarre direttamente il mutuo di cui all'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1977, n. 34.

 

 

Articolo unico

 

L'Ente di sviluppo nell'Umbria è autorizzato a contrarre direttamente con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento il mutuo di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9, per il parziale fabbisogno dell'Ente per l'anno 1976, ferme restando tutte le altre condizioni, nonché‚ l'onere per la sua estinzione, ivi compreso quello eventuale di preammortamento, a completo carico della Regione.