L.R. 1 agosto 1977, n. 40 (1).

Calendario venatorio 1977-1978.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 agosto 1977, n. 35, edizione straordinaria.

 

 

TITOLO I

 

Art. 1

 

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Umbria è soggetto al regime di caccia controllata secondo le modalità enunciate negli articoli seguenti.

 

 

Art. 2

 

La caccia vagante o da appostamento, anche con l'ausilio del cane, è consentita dal 28 agosto 1977 al 1° gennaio 1978 alle seguenti specie:

alaudidi, alzavola, averle, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cormorano, cornacchia grigia, croccolone, fischione, folaga, fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza, ghiandoia, marzaiola, merlo, mestolone, morette, moriglione, pantana, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro-piro, pispola, pittime, pivieri, prispolone, porciglione, quaglia, rigogolo, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tordela, tortora, totano, verdone, voltolino, beccaccia, cesena, coniglio selvatico, donnola, faina, fagiano, francolino, frosone, lepre, pernice rossa, puzzola, starna, tasso e volpe.

La caccia alle specie di cui al precedente comma è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, mercoledì, giovedì e sabato.

 

 

Art. 3

 

La caccia ai seguenti selvatici è consentita nei limiti di cui all'articolo precedente, nei periodi appresso specificati:

cinghiale: dal 1° novembre 1977 al 15 gennaio 1978;

maschi del cervo e del daino: dal 1° novembre al 20 dicembre 1977;

coturnice: dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1° gennaio 1978;

capriolo maschio: dalla terza domenica di settembre al 1° novembre 1977 (2).

 

(2)Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1977, n. 65.

 

 

Art. 4

 

Dal 2 gennaio al 31 marzo 1978 è consentita la caccia per tre giorni alla settimana, scelti con le modalità previste all'art. 2 solo da appostamento fisso o temporaneo, secondo la seguente regolamentazione:

1) dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie:

colombaccio, colombella, alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette, moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro-piro, pispola, pittime, pivieri, pispolone, porciglione, storno, strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena (3);

2) dal 1° marzo al 31 marzo 1978 alle seguenti specie:

alaudidi, beccaccia, beccaccino, cesena, colombaccio, colombella, cornacchia, ghiandaia, palmipedi, trampolieri, storno, tordo bottaccio, tordo sassello.

Durante tutto il periodo tra il 2 gennaio e il 31 marzo 1978 per accedere agli appostamenti di caccia i cacciatori dovranno trasportare il fucile smontato o in custodia.

 

(3) Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 1977, n. 65.

 

 

Art. 5

 

È sempre vietata la caccia in botte o lo scaccio della selvaggina con barche a motore.

 

 

Art. 6

 

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito come segue:

1) nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta soltanto nei campi di addestramento debitamente autorizzati dai rispettivi comitati provinciali della caccia;

2) nei quindici giorni precedenti la suddetta apertura della caccia, su tutto il territorio regionale limitatamente alle stoppie ed ai campi non sottoposti a coltura con l'esclusione dei boschi e cespugliati, con il rispetto di una distanza non inferiore a m. 500 dalle riserve di caccia.

 

 

TITOLO II

 

Art. 7

 

Per ogni giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza, abbattere o catturare i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre comune: n. 3 capi complessivi di cui una sola lepre, una sola coturnice due sole starne o pernici rosse;

b) capriolo maschio, cervo maschio, daino maschio e cinghiale: un solo capo complessivamente;

c) n. 30 capi complessivi della restante selvaggina consentita.

 

 

Art. 8

 

Al fine di garantire il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge è istituito un tesserino regionale sul quale saranno riportate le limitazioni di tempo, di luogo, di specie, del numero di capi da abbattere o catturare, nonché le norme per l'uso del tesserino stesso.

Sono estese a tutte le riserve di caccia esistenti nella Regione le limitazioni di tempo, di specie e di numero di capi di selvaggina migratoria da abbattere o catturare previste dalla presente legge.

La Giunta regionale predispone lo schema di tesserino che viene rilasciato dai comitati provinciali della caccia, previo versamento di L. 1.000.

Gli eventuali proventi dovranno essere destinati, salvo recupero delle spese di stampa e distribuzione, a spese di ripopolamento nel territorio provinciale.

 

 

Art. 9

 

I cacciatori non residenti in Umbria, salvo il caso previsto dal successivo comma terzo del presente articolo, possono richiedere il tesserino da un comitato-caccia umbro, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.

I cacciatori non residenti in Umbria potranno ottenere il rilascio del tesserino sopradetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella Regione di residenza, quando vi sia richiesto.

In caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, i tesserini rilasciati dalle regioni partecipanti all'accordo stesso hanno validità anche sul territorio della Regione Umbria.

Il tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza - quando richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della Regione Umbria.

Le giornate di caccia comunque effettuate in altra Regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Umbria.

 

 

Art. 10

 

I comitati provinciali della caccia pubblicato con propria deliberazione il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1977-1978, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

 

Art. 11

 

Per la mancata osservanza delle norme previste dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui all'art. 12-bis del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

 

 

Art. 12

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

 

 

Art. 13

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.