L.R. 4 agosto 1977, n. 41 (1).

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia e la bonifica sanitaria degli allevamenti ovini.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 agosto 1977, n. 36.

 

 

Art. 1

 

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, nonchè il consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche singole e associate, in armonia con le norme di attuazione delle

direttive della Comunità Economica Europea, con le leggi nazionali e con i piani regionali e zonali di sviluppo, ove norme e piani siano stati approvati, per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 493, è autorizzata la spesa di 2.333.231.000.

Gli interventi saranno prioritariamente indirizzati a:

a) promuovere la costituzione e il potenziamento di strutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici;

b) promuovere la costituzione, il potenziamento e la diffusione di iniziative per la selezione e per la bonifica sanitaria degli allevamenti;

c) incentivare lo sviluppo delle iniziative di divulgazione e di assistenza tecnica.

 

 

Art. 2

 

Sono ammissibili a contributo in conto capitale le opere e le iniziative di seguito elencate:

1) creazione e potenziamento di strutture produttive al fine di incrementare le produzioni zootecniche mediante:

a) costruzione di stalle e di centri di allevamento interaziendale da parte di cooperative agricole ed altre forme associate con prevalente partecipazione di coltivatori diretti, mezzadri ed altri lavoratori della terra.

Il contributo è accordato fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta congrua.

Sono ammissibili al contributo anche le strutture zootecniche in corso di realizzazione da parte di cooperative che hanno beneficiato di provvidenze ai sensi della L.R. 14 giugno 1973, n. 27 e della L.R. 30 maggio 1974, n. 38 per la quota, non finanziata, relativa al maggior onere derivante dall'aumento dei

costi o da indispensabile ampliamento degli impianti;

b) costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti zootecnici, comprese le attrezzature complementari, in aziende singole aventi, anche potenzialmente, per caratteristiche e dimensioni, requisiti di sufficiente validità economica.

Il contributo è concesso nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa, elevabile al 35 per cento quando trattasi di coltivatori diretti e di mezzadri ed affittuari, queste ultime due categorie per le opere autorizzate ai sensi, rispettivamente, della legge 15 settembre 1964, n. 756 e della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le aziende ricadenti in territori montani o depressi ai sensi della vigente legislazione, le percentuali di cui sopra possono essere elevate al 30 per cento ed al 40 per cento;

c) realizzazione di recinzioni per l'allevamento brado o semibrado su pascoli e prati-pascoli in terreni di montagna e di alta e media collina, comprese opere di modesta entità per l'adduzione di acqua e la creazione di poste per l'abbeverata.

Il contributo è commisurato fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ammessa, elevabile al 35 per cento per le aziende diretto-coltivatrici ed al 50 per cento per le cooperative e altre forme associate di cui alla precedente lett. a);

d) l'acquisto di riproduttori pregiati, maschi e femmine, delle specie animali più importanti, nonché di quelle avicola e cunicola.

Il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa;

e) premi di mantenimento di bovini maschi e femmine di particolare pregio sottoposti a controlli funzionali per la iscrizione ai libri genealogici di razza, fino ad un massimo di lire 50 mila per capo.

Detti premi sono riservati a soggetti appartenenti ad allevamenti indenni da TBC e da brucellosi e saranno erogati ad avvenuta iscrizione al libro genealogico e non sono ripetibili per lo stesso soggetto.

Per gli interventi di cui alle lettere a) b) c) è accordata priorità nell'ordine:

- agli allevamenti bovini di riproduzione, di razze da carne e da latte, con particolare considerazione per quelli allo stato brado o semibrado o che attuano il ciclo chiuso nel rispetto della vocazione delle zone;

- agli allevamenti ovini;

- agli allevamenti equini per la produzione della carne, limitatamente alle recinzioni;

- agli allevamenti suini, avicoli e cunicoli.

2) Creazione, potenziamento, completamento e ammodernamento di strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, mediante la costruzione, l'ammodernamento o l'ampliamento di impianti cooperativi, con particolare preferenza per quelli destinati alla lavorazione e commercializzazione delle carni.

Il contributo è commisurato nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

3) Potenziamento dell'attività di divulgazione e assistenza tecnica mediante:

a) sostegno dell'attività svolta da organizzazioni di allevatori per favorire la conoscenza e l'affermazione ed una più ampia commercializzazione all'estero della razza chianina perugina;

b) sostegno di iniziative promosse da organizzazioni degli allevatori ed altri enti per incentivare il consumo delle carni derivanti dalle specie zootecniche minori.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), il contributo è commisurato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, fino ad un massimo rispettivamente di lire 25 milioni e di lire 10 milioni per ogni iniziativa ammessa;

c) potenziamento delle attrezzature scientifiche dell'Istituto zooprofilattico regionale per il controllo qualitativo del latte bovino ed ovino, anche ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 30 milioni.

La Giunta regionale è autorizzata ad emanare norme per l'applicazione di quanto previsto nel presente

articolo.

 

 

Art. 3

 

Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono pervenire per l'istruttoria ai dipendenti uffici tecnici dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Ente di sviluppo nell'Umbria - al quale, ai sensi dell'art. 13, comma quarto, dello Statuto regionale è affidato il compito di valutare, secondo i criteri fissati dalle norme previste all'ultimo comma dell'art. 2, l'ammissibilità delle domande alle provvidenze previste - sulla base delle certificazioni prodotte dai suddetti uffici tecnici, adotta i relativi provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.

Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'Ente di sviluppo, comprese le modalità di accredito dei fondi all'Ente medesimo, il quale peraltro è tenuto a presentare, semestralmente, alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Le somme previste per gli interventi contributivi saranno accreditate all'Ente di sviluppo che provvederà ad imputarle in apposito capitolo del proprio bilancio.

 

 

Art. 4

 

La Regione assume a totale carico la spesa relativa ad un piano di profilassi e cura delle parassitosi gastrointestinali e broncopolmonari degli ovini e dei caprini, da attuare dal Dipartimento dei servizi sociali mediante interventi nell'intero territorio regionale, anche su greggi transumanti.

 

 

Art. 5

 

Le spese destinate agli interventi di cui al precedente art. 2 sono così ripartite:

- lire 450 milioni, per i contributi in conto capitale previsti al punto 1 - lett. a);

- lire 800 milioni, per i contributi previsti al punto 1 - lett. b), di cui lire 550 milioni per i coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, e per i mezzadri e lire 250 milioni per le altre categorie di imprenditori agricoli;

- lire 250 milioni, per i contributi previsti al punto 1 - lett. c), di cui lire 120 milioni per le iniziative di coltivatori diretti e mezzadri, lire 80 milioni per le iniziative di cooperative e lire 50 milioni per quelli di altre categorie di imprenditori agricoli;

- lire 50 milioni, per i contributi previsti al punto 1 - lett. d);

- lire 20 milioni, per i contributi previsti al punto 1 - lett. e);

- lire 400 milioni, per i contributi previsti al punto 2;

- lire 30 milioni, per i contributi previsti al punto 3 - lett. a);

- lire 20 milioni, per i contributi previsti al punto 3 - lett. b);

- lire 30 milioni, per i contributi previsti al punto 3 - lett. c).

Per gli interventi di cui all'art. 4 è riservata la spesa complessiva di lire 283.231.000.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 

Art. 6

 

All'onere complessivo di 2.333.231.000 previsto per l'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La spesa predetta - ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 e dell'art. 21, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà imputata al bilancio dell'esercizio 1977 e precisamente:

- quanto a 2.050.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 2, al cap. 3616, di nuova istituzione, denominato: «Interventi a favore della zootecnia»;

- quanto a 283.231.000 per l'attuazione del piano di cui all'art. 4, al cap. 3617, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la profilassi e la cura delle parassitosi gastro-intestinali e bronco-polmonari degli ovini».

 

 

Art. 7

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.