L.R.
16 agosto 1977, n. 46 (1).
Maggiorazione
di aliquote di tributi regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1977, n. 38.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Le
aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del
patrimonio indisponibile previste dalla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2,
sono elevate nella misura del triplo del canone di concessione] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Le
aliquote delle tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 30
dicembre 1971, n. 2, integrata dalla successiva legge regionale 9 agosto 1974, n.
47 e relativa tariffa sono aumentate del 20 per cento] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Le
tasse di ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici, nonché quelle
riguardanti i contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 sono
stabilite come dalle unite tabelle A) e B)] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Il
compenso a favore dei messi notificatori per il servizio di notifica degli atti
emessi dal Presidente della Giunta regionale in materia di sanzioni
amministrative per infrazioni alle leggi regionali è elevato nella misura
prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 con la medesima decorrenza prevista
dalla legge anzidetta] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (7)
1)
Tassa d'ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici e
radiumterapia, istituita con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive
modificazioni da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:1) Tassa d'ispezione
sulle farmacie nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate): con
popolazione inferiore a 10.000abitanti L. 6.250;con popolazione da 10.000 a
40.000 abitanti L. 10.000;con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L.
20.000;con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti L. 50.000;2) Tassa
d'ispezione sugli apparecchi radiologici nonché apparecchi di radioterapia e
radiumpterapia:1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 KW L.
50.000;2) apparecchi di tensione inferiore a 100 KW L. 20.000.N.B. I possessori
di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell'intera
tassa per il primo edella metà della tassa per gli altri.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B (8)
Contributi
di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 e successive modificazioni previsti
a carico delle farmacie nonrurali nei comuni o centri abitati (frazioni o
borgate):con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000;con popolazione
da 10.000 a 15.000 abitanti L. 15.000;con popolazione da 15.000 a 40.000
abitanti L. 30.000;con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 60.000;oltre
100.000 abitanti L. 100.000.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.