L.R. 16 agosto 1977, n. 46 (1).

Maggiorazione di aliquote di tributi regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 1977, n. 38.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Le aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dalla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, sono elevate nella misura del triplo del canone di concessione] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Le aliquote delle tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, integrata dalla successiva legge regionale 9 agosto 1974, n. 47 e relativa tariffa sono aumentate del 20 per cento] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Le tasse di ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici, nonché quelle riguardanti i contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 sono stabilite come dalle unite tabelle A) e B)] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Il compenso a favore dei messi notificatori per il servizio di notifica degli atti emessi dal Presidente della Giunta regionale in materia di sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi regionali è elevato nella misura prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 con la medesima decorrenza prevista dalla legge anzidetta] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (7)

 

1) Tassa d'ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici e radiumterapia, istituita con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:1) Tassa d'ispezione sulle farmacie nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate): con popolazione inferiore a 10.000abitanti L. 6.250;con popolazione da 10.000 a 40.000 abitanti L. 10.000;con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 20.000;con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti L. 50.000;2) Tassa d'ispezione sugli apparecchi radiologici nonché apparecchi di radioterapia e radiumpterapia:1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 KW L. 50.000;2) apparecchi di tensione inferiore a 100 KW L. 20.000.N.B. I possessori di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell'intera tassa per il primo edella metà della tassa per gli altri.

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella B (8)

 

Contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 e successive modificazioni previsti a carico delle farmacie nonrurali nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate):con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000;con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti L. 15.000;con popolazione da 15.000 a 40.000 abitanti L. 30.000;con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 60.000;oltre 100.000 abitanti L. 100.000.

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.