L.R.
31 agosto 1977, n. 51 (1).
Ente
di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei
disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 1976 e precedenti.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1977, n. 40.
Art.
1
Al
fine di fronteggiare gli ulteriori fabbisogni dell'Ente di sviluppo nell'Umbria
per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, l'ente medesimo č autorizzato a
contrarre un mutuo di L. 5.003.718.164 da ammortizzare in un periodo massimo di
anni 25.
Art.
2
Per
la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente
art. 1, č disposto, a favore dello Ente di sviluppo nell'Umbria, un contributo
in annualitā costanti di L. 781.028.420 per gli anni dal 1978 al 2002 compreso.
Detto
contributo sarā corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante
alla scadenza di ciascuna rata.
E'
fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo
esclusivamente a copertura dei disavanzi.
Art.
3
Il
mutuo di cui alla presente legge potrā essere contratto dall'Ente di sviluppo
con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con enti o
istituti di credito.
Art.
4
All'onere
di cui al precedente art. 2 si farā fronte con la quota regionale del fondo di
cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge
10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1978 al 2002
cap. 725 di nuova istituzione denominato: "Contributo annuo all'Ente di
sviluppo per il ripianamento dei disavanzi finanziari per gli esercizi dal 1974
al 1976"
Art.
5
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della
Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.