L.R. 31 agosto 1977, n. 51 (1).

Ente di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 1976 e precedenti.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1977, n. 40.

 

 

Art. 1

 

Al fine di fronteggiare gli ulteriori fabbisogni dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, l'ente medesimo č autorizzato a contrarre un mutuo di L. 5.003.718.164 da ammortizzare in un periodo massimo di anni 25.

 

 

Art. 2

 

Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente art. 1, č disposto, a favore dello Ente di sviluppo nell'Umbria, un contributo in annualitā costanti di L. 781.028.420 per gli anni dal 1978 al 2002 compreso.

Detto contributo sarā corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

E' fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei disavanzi.

 

 

Art. 3

 

Il mutuo di cui alla presente legge potrā essere contratto dall'Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con enti o istituti di credito.

 

 

Art. 4

 

All'onere di cui al precedente art. 2 si farā fronte con la quota regionale del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1978 al 2002 cap. 725 di nuova istituzione denominato: "Contributo annuo all'Ente di sviluppo per il ripianamento dei disavanzi finanziari per gli esercizi dal 1974 al 1976"

 

 

Art. 5

 

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.