L.R.
31 agosto 1977, n. 52 (1).
Finanziamento
regionale per il completamento opere già di competenza statale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1977, n. 40.
Art.
1
Finanziamento
di opere pubbliche.
Per
il completamento di opere già di competenza statale di cui all'art. 17 del D.L.
13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ad
integrazione dei fondi assegnati dallo Stato, è disposta la spesa di lire 2.000
milioni a carico del bilancio regionale, che la Giunta regionale è autorizzata
ad utilizzare per le stesse finalità previste dalle norme medesime.
Art.
2
Norme
finanziarie.
La
spesa di cui al precedente art. 1 sarà imputata al capitolo 4395
"Completamento di spese già di competenza statale" del bilancio del
corrente esercizio finanziario e ad essa si farà fronte:
quanto
a L. 488.305.000 con le disponibilità esistenti nel cap. 4395;
quanto
a L. 1.511.695.000 mediante il netto ricavo di un mutuo passivo che la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato
finanziario, da estinguere in massimo trenta anni e con un onere complessivo di
ammortamento non superiore ad annue L. 255.000.000.
L'onere
predetto farà carico al bilancio regionale dall'esercizio 1978 all'esercizio
2007, con imputazione al cap. 4710 denominato "Rate di ammortamento di
mutui passivi" e ad esso si farà fronte con il previsto incremento delle
entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.