L.R.
1 settembre 1977, n. 53 (1).
Istituzione
del fondo regionale trasporti.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 settembre 1977, n. 40.
Art.
1
In
attesa dell'attuazione del fondo nazionale trasporti, la Regione dell'Umbria
istituisce un fondo regionale dei trasporti, per contribuire alle spese di
gestione e di esercizio delle Aziende di trasporto extra-urbano.
Art. 2
Ritocchi
tariffari.
Allo
scopo di perseguire un miglior rapporto tra ricavi e costi di esercizio delle
autolinee, la Giunta regionale presenterà al Consiglio, entro il 30 settembre
del 1977, una proposta concernente la revisione delle tariffe, sulla base di un
piano di contenimento del deficit, che non superi l'importo complessivo di lire
6.000.000.000 per l'anno 1977, elaborato dalle aziende di trasporto
extraurbano, beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, con
particolare riferimento alla ristrutturazione dei servizi.
Art.
3
Sono
destinatari dei contributi:
a)
le Aziende provincializzate e consortili;
b)
le Aziende costituite sotto forma di Società per azioni, in cui l'Ente locale
rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza.
Art.
4
I
contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base degli autobus/km.
effettivamente percorsi sulle autolinee extraurbane di concessione regionale
durante il 1976.
Per
le autolinee di concessione ministeriale, i contributi sono concessi
limitatamente alle percorrenze nel territorio regionale.
Art.
5
L'ammontare
dei contributi regionali è stabilito per l'anno 1977 nell'importo complessivo
di lire 2.500.000.000, di cui lire 750.000.000 sono assegnate a favore delle
aziende concessionarie sub b) del precedente art. 3 nella seguente misura,
tenuto conto dei coefficienti di esercizio, dei viaggiatori trasportati, nonché
di quanto già ad esse erogato da parte degli enti locali:
L.
150.000.000 a favore della S.A.S.P.;
L.
430.000.000 a favore dell'A.S.P.;
L.
170.000.000 a favore della Società Spoletina impresa trasporti.
Art.
6
In
deroga a quanto disposto dalla L.R. 22 ottobre 1973, n. 36 all'art. 10, primo
comma la spesa per l'anno 1977 è determinata in lire 1.550.000.000.
I
contributi ai comuni destinatari saranno attribuiti, in deroga al disposto
dell'art. 7 della stessa legge, come dal prospetto allegato alla presente legge.
Art.
7
A
modifica di quanto stabilito all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1977,
n. 9, circa i limiti di impegno e le annualità da iscrivere in bilancio per la
concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali per la
esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, il limite di
impegno per l'anno 1977 è stabilito in lire 250 milioni ed è altresì
autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni, per l'anno 1978.
In
conseguenza ed in correlazione a quanto disposto al comma precedente, le
annualità da iscrivere in bilancio sono così stabilite:
-
lire 50 milioni per l'esercizio 1975;
-
lire 100 milioni per l'esercizio 1976;
-
lire 350 milioni per l'esercizio 1977;
-
lire 750 milioni per gli esercizi dal 1978 al 2009;
-
lire 700 milioni per l'esercizio 2010;
-
lire 650 milioni per l'esercizio 2011;
-
lire 400 milioni per l'esercizio 2012.
Art.
8
(2)
(3)
(2)
Sostituisce la lettera l) dell'art. 1, L.R. 26 aprile 1977, n. 18.
(3)
Sostituisce, con tre commi, gli originari commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'art. 3, L.R. 26 aprile 1977, n. 18.
Art.
9
Le
rate di ammortamento dei mutui autorizzati con le leggi regionali:
L.R.
2 maggio 1974, n. 32;
L.R.
14 novembre 1974, n. 58;
L.R.
28 aprile 1975, n. 25.
sono
riconosciute non necessarie per l'anno 1977 e pertanto si dispone il loro
utilizzo, unitamente a parte delle economie realizzate in sede di stipula del
mutuo autorizzato con legge regionale 12 maggio 1976, n. 23 per integrare le
maggiori occorrenze finanziarie previste dalla presente legge, nonché la loro
iscrizione
nel bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle
rispettive leggi di autorizzazione di spesa, come modificate dalla legge
regionale 3 febbraio 1977, n. 9.
Art.
10
(4)
(4)
Il presente articolo, che si omette, contiene norme di carattere finanziario e
variazioni al bilancio di previsione per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno
1977, n. 27.
Prospetto
allegato
ComuniContributi
da erogare per l'anno scolastico 1976-77Assisi44.466.273Bastia12.418.454Bettona9.104.988Bevagna9.814.437Campello5.420.276Cannara6.796.778Cascia24.641.247Castel
Ritaldi2.719.343Castiglione del Lago34.252.922Cerreto di
Spoleto7.222.638Citerna8.452.574Città della Pieve16.520.480 Città di Castello87.530.153
Collazzone7.961.665Corciano11.503.025Costacciaro4.620.926Deruta9.969.164Foligno64.564.263Fossato
di Vico4.957.710Fratta Todina3.550.678Giano dell'Umbria4.441.155Gualdo
Cattaneo12.132.897 Gualdo Tadino14.773.413Gubbio70.043.368Lisciano Niccone1.796.185Magione9.900.588Marsciano25.268.666Massa
Martana16.151.682Montecastello Vibio5.208.453Montefalco10.820.108Monteleone di
Spoleto6.087.863Monte Santa Maria Tiberina10.821.474Montone7.467.813Nocera
Umbra21.294.222Norcia62.171.980Paciano2.854.101Panicale2.153.728Passignano9.444.932Perugia144.875.474Piegaro9.987.337Pietralunga18.571.382Poggiodomo4.289.147Preci8.723.343San
Giustino17.818.342Sant'Anatolia di
Narco4.028.616Scheggia6.057.715Scheggino3.461.640Sellano8.007.695Sigillo3.551.656Spello13.769.593Spoleto79.251.180Todi47.800.366Torgiano7.426.669Trevi13.743.842Tuoro8.309.157Umbertide33.336.173Valfabbrica10.903.337Vallo
di
Nera3.140.527Valtopina6.645.710Acquasparta15.795.557Allerona8.651.058Alviano3.928.100Amelia16.500.477Arrone3.247.294Attigliano2.624.103Avigliano7.615.104Baschi9.906.641Calvi6.459.558Castelgiorgio7.812.712Castelviscardo6.398.981Fabro6.321.981Ferentillo4.359.666Ficulle8.630.471Giove2.463.945Guardea4.903.718Lugnano
in Teverina4.048.309Montecastrilli13.480.556Montecchio6.190.015Montefranco232.623Montegabbione7.122.540Monteleone
d'Orvieto4.327.228Narni31.517.295Orvieto59.896.021Otricoli4.572.536Parrano4.531.107Penna
in Teverina1.699.666Polino1.671.731Porano3.177.416Sangemini9.024.722San
Venanzo16.418.489Stroncone8.843.994Terni134.606.967Totale 1.550.000.000