L.R.
21 novembre 1977, n. 58 (1).
Norme
per la esecuzione di opere di edilizia scolastica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1977, n. 52.
Art.
1
I
comuni, le province o loro Consorzi provvedono alla progettazione ed esecuzione
delle opere di edilizia scolastica secondo le norme della presente legge.
Gli
enti di cui al precedente comma possono altresì affidare in concessione la
progettazione e la esecuzione delle opere previa apposita convenzione da
stipularsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1975, n.
412.
I
progetti debbono essere redatti in base a criteri contenuti nell'art. 1 della
legge 5 agosto 1975, n. 412 e nel rispetto delle vigenti norme tecniche.
La
disposizione contenuta nel precedente comma si applica altresì alle perizie
relative ai lavori di variante e suppletivi al progetto.
Le
eventuali maggiori spese devono essere contenute nei limiti dell'impegno
assunto per la esecuzione delle singole opere, con eventuale utilizzazione
delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribasso
d'asta.
In
caso di eccezionale e dimostrata esigenza, la Giunta regionale, su conforme
parere della commissione consiliare competente, potrà assegnare, agli enti
obbligati, un ulteriore contributo.
L'ammontare
globale dei contributi, di cui al comma precedente, non dovrà superare il 15
per cento dell'intero stanziamento.
Art.
2
Qualora
non ci siano specifiche previsioni negli strumenti urbanistici approvati o
adottati ovvero non esistano detti strumenti urbanistici la individuazione
delle aree è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere
della commissione di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Per
l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo II della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
Gli
enti obbligati devono promuovere le procedure per l'esproprio delle aree entro
il termine massimo di mesi uno dalla data di approvazione del progetto.
Art.
3
La
redazione, la presentazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti
obbligati deve avvenire entro il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di
comunicazione della inclusione delle opere nel programma deliberato dalla
Regione.
Per
giustificati motivi il termine suddetto può essere prorogato dalla Giunta
regionale per una sola volta e per un massimo di tre mesi.
I
progetti esecutivi devono essere approvati dagli enti di cui al primo comma
dell'art. 1 anche in caso in cui le opere siano state affidate in concessione.
L'approvazione
dei progetti, da parte degli enti competenti, ha valore di dichiarazione di
pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza e indifferibilità
dei relativi lavori.
Art.
4
La
gara d'appalto deve essere esperita entro quaranta giorni dalla data in cui
tutti gli atti risultano perfezionati.
Le
gare di licitazione privata andate deserte possono essere rinnovate, di intesa
con la Giunta regionale, anche con ammissione di offerte in aumento.
Se
la gara in aumento va deserta, qualora non possano essere utilmente seguite le
procedure di cui ai precedenti comma o ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze, si potrà procedere alla trattativa privata.
Art.
5
I
lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo sospensioni e
proroghe per giustificati motivi.
Art.
6
Sono
applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla
presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al D.M. 25 novembre 1972, del
Ministero del tesoro e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni
per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.
Art.
7
Per
le opere che comportino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze
del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può
prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del
direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.
Art.
8
Nel
caso di inadempienze da parte degli enti obbligati alle incombenze di cui agli
artt. 2-3-4 e 5, nei termini ivi previsti, trascorsi altri venti giorni da un
preavviso di sostituzione, la Giunta regionale delibera la surroga della
Regione agli enti stessi e adotta i necessari provvedimenti.
Art.
9
Alla
revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze,
provvedono gli enti obbligati.
Art.
10
La
Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nei limiti delle somme iscritte a
bilancio e con imputazione al cap. 4005, istituito per l'attuazione della legge
5 agosto 1975, n. 412, anticipazioni di somme a favore degli enti obbligati con
le modalità di cui al precedente articolo.
La
Giunta regionale dispone, per la realizzazione di ogni singola opera, dopo il
ricevimento di copia del verbale di appalto, apposite aperture di credito a
favore dei sindaci o dei presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi.
Il
prelievo delle somme accreditate per ogni conto è effettuato come segue:
-
il 50 per cento dell'importo all'atto di apertura di credito;
-
una quota non superiore al 40 per cento all'atto dell'approvazione, da parte della
Regione, del rendiconto dei lavori finanziati con il 50 per cento di cui sopra;
-
il residuo 10 per cento ad intervenuto collaudo delle opere e ad intervenuta
approvazione del rendiconto dei lavori finanziati con il 40 per cento di cui
sopra.
La
Regione può effettuare controlli tecnici e amministrativi in corso d'opera.
Art.
11
Per
quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o
regionali vigenti in materia.