L.R. 21 dicembre 1977, n. 61 (1).

Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto urbano (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1977, n. 58.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[A decorrere dal 1° gennaio 1978 la sopratassa di cui al primo comma dell'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 344 è elevata da 30 a 3.000 lire (3)] (4).

 

(3) La soprattassa è stata successivamente elevata a lire 6.000 dall'art. 2, L.R. 15 novembre 1982, n. 50. Vedi, ora, l'art. 10, L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Sono competenti ad accertare le trasgressioni di cui al precedente art. 1 anche i controllori e gli agenti delle aziende esercenti, i quali rivestano la qualità di agenti giurati e limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'Azienda alla quale appartengono] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.