Reg. 22 agosto 1977, n. 47 (1).

Regolamento in esecuzione all'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 24 agosto 1977, n. 38.

 

 

Art. 1

Oggetto del regolamento.

 

Il presente regolamento detta norme sulla esecuzione della dialisi domiciliare ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

 

 

Art. 2

Organizzazione dei corsi di addestramento.

 

Gli enti ospedalieri presso i quali operino i servizi di emodialisi, che intendano organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, avanzano richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 3

Commissione per l'accertamento della idoneità alla dialisi domiciliare.

 

Ciascun ente ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai sensi dell'art. 2, nomina una commissione composta da un membro del Consiglio di amministrazione, dal responsabile del servizio dialitico, da un medico esperto in dialisi.

Svolge le funzioni di presidente il rappresentante del Consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo dell'ente.

 

 

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai corsi.

 

I pazienti che intendono partecipare ai corsi di addestramento debbono:

1) trovarsi in stato di uremia cronica;

2) godere di stabilità emotiva;

3) disporre della collaborazione di un assistente, familiare o terzo;

4) disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il trattamento, quali l'impianto idraulico e di collegamento telefonico.

Per la partecipazione ai corsi da parte degli assistenti, familiari o terzi, è richiesta la loro idoneità psico-fisica alle pratiche e tecniche della esecuzione della dialisi domiciliare.

 

 

Art. 5

Domande di ammissione ai corsi.

 

Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, familiari o terzi, debbono essere presentate all'ente ospedaliero dotato di servizio dialitico, che sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 8.

Esse debbono contenere:

a) le generalità del paziente e dell'assistente;

b) la reciproca accettazione;

c) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente regolamento.

Possono contenere altresì tutti gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al corso.

La domanda di ammissione al corso vale come domanda al trattamento dialitico domiciliare, a condizione che la partecipazione al corso medesimo abbia avuto esito positivo.

Il paziente può in qualsiasi momento rinunciare al trattamento dialitico domiciliare, previa tempestiva comunicazione all'ente che organizza il servizio.

In caso di rinuncia il paziente è affidato ad un centro ospedaliero.

 

 

Art. 6

Ammissione ai corsi.

 

L'ammissione del paziente e del suo assistente al corso di addestramento è dichiarata dalla commissione prevista all'art. 3, la quale per l'accertamento dei requisiti richiesti può avvalersi dei servizi e delle strutture dell'ente ospedaliero.

La commissione può in ogni momento revocare l'ammissione al corso quando riscontri la non permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.

 

 

Art. 7

Durata e contenuto dei corsi.

 

La durata dei corsi non potrà essere inferiore a tre mesi.

I corsi hanno carattere teorico-pratico e l'insegnamento relativo verte su:

- i princìpi basilari della emodialisi e della struttura meccanica del rene artificiale;

- la tecnica della sterilizzazione ed eparinizzazione;

- la pulizia e cura dello shunt;

- l'incanulazione della fistola arterio-venosa;

- la connessione e lo stacco del dializzatore;

- l'assistenza durante la dialisi per la ultrafiltrazione, l'amministrazione del fluido e le altre tecniche relative;

- la misurazione della pressione del sangue, del polso e della temperatura;

- l'identificazione delle medicine occorrenti al paziente uremico cronico;

- le misure di emergenza e le complicazioni post-dialitiche;

- la precisa terminologia medica, che consenta di comunicare efficacemente con i sanitari del servizio;

- la lettura ed interpretazione di un manuale di dialisi destinato a rimanere in consultazione al paziente;

- quant'altro ritenuto eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare dalla commissione di cui all'art. 3.

In ogni caso, l'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare.

 

 

Art. 8

Personale docente.

 

I corsi sono tenuti dal personale medico specializzato nelle discipline relative alle materie di insegnamento di cui all'art. 7.

L'incarico di docente è conferito dal Consiglio di amministrazione dell'ente, d'intesa con il direttore sanitario.

La qualità di membro della commissione di cui all'art. 3 è incompatibile con quella di docente dei corsi.

Possono essere chiamati a collaborare all'insegnamento per la parte pratica, infermieri, tecnici specializzati, e personale di assistenza sociale.

 

 

Art. 9

Accertamento della idoneità alla dialisi domiciliare.

 

Alla fine del corso il personale docente rimette la relazione alla commissione di cui all'art. 3 che procede ad una prima verifica collegiale dell'idoneità del paziente e dell'assistente ad effettuare la dialisi domiciliare.

In caso di esito negativo della verifica, la commissione fissa un'ulteriore congruo periodo di effettuazione del corso, in via eccezionale ulteriormente rinnovabile, trascorso il quale si esprime in via definitiva.

Sulla base dei risultati della verifica compiuti dalla commissione. il responsabile del servizio dialitico autorizza il paziente e l'assistente alla esecuzione della dialisi domiciliare.

 

 

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione al trattamento domiciliare.

 

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente costituisce, per il paziente e il suo assistente, titolo alla esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza del servizio dialitico presso il quale è stato effettuato il corso di addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Il responsabile del servizio dialitico procede alla revoca dell'autorizzazione dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 3;

a) nel caso che vengano meno i requisiti per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 4;

b) per motivi medici;

c) per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli seguenti, con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari, delle istruzioni e dei controlli, nonché della cura dell'apparecchio di dialisi;

d) per trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le necessità tecnico-organizzative relative all'assistenza da parte del servizio, salva l'omologazione dell'autorizzazione di altro servizio emodialisi autorizzato ai sensi dell'art. 2.

 

 

Art. 11

Condizioni per l'inizio del trattamento di dialisi domiciliare.

 

Il trattamento di dialisi domiciliare non può avere inizio, se non previo accertamento da parte del responsabile del servizio che l'ha autorizzato, della sussistenza delle seguenti condizioni:

1) l'istallazione, al domicilio dell'uremico, di un apparecchio di dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento al corso, che abbia le caratteristiche indicate all'art. 12;

2) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio, accertata in messa in opera;

3) l'idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui al punto 4) dell'art. 4, primo comma.

 

 

Art. 12

Requisiti di sicurezza dell'apparecchio di dialisi.

 

L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:

a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;

b) sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla pompa-sangue, con blocco automatico di questa;

c) sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico extracorporeo e congegno di blocco automatico della pompa-sangue;

d) sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;

e) di quanto altro utile alla sicurezza ed efficienza dell'apparecchiatura.

Esso è assegnato dal servizio emodialisi in dotazione al paziente che deve averne la massima cura.