L.R.
17 gennaio 1978, n. 1 (1).
Ripartizione
dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati
all'autotrasporto pubblico di persone (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 gennaio 1978, n. 4.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[I
fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17
del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1
della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di lire 517.195.000 per
l'anno 1977, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di
veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, possono essere erogati a
favore:
1)
delle Società di trasporto a prevalente partecipazione pubblica operanti nel
territorio della Regione:
ASP,
SASP e Società Spoletina di II.TT.;
2)
dei comuni dell'Umbria che svolgano, a mezzo di Aziende municipalizzate o di
gestione in economia, il servizio di trasporto urbano;
3)
dei comuni dell'Umbria che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base
a concessioni regionali;
4)
delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico
nell'ambito del territorio regionale, in base a concessioni regionali o
comunali;
5)
delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico
nell'ambito del territorio regionale in base a concessioni regionali o comunali
e che, pur potendo utilizzare, per il rinnovamento del materiale rotabile, i
fondi di rinnovo o le quote di ammortamento autobus riconosciuti dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - per effetto della legge 2
agosto 1952, n. 1221 e successive integrazioni e modificazioni, siano in grado
di documentare l'insufficienza dei fondi e delle quote anzidette, rispetto alle
esigenze effettive di rinnovamento, fermi restando i limiti di spesa di cui al
presente articolo e quelli imposti dalle effettive disponibilità del finanziamento,
accordabile in rapporto ai fondi ed alle quote di cui sopra.
Sono
escluse dal benefici suddetti le imprese di trasporto che, pur essendo
concessionarie di autolinee in base a concessioni regionali o comunali, siano
in grado di utilizzare, per l'acquisto ed il rinnovo del materiale rotabile, i
fondi di rinnovo le cui quote vengano rimborsate o corrisposte dal Ministero
dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., in occasione della revisione della
sovvenzione annua d'esercizio, per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e
successive integrazioni e modificazioni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Delega
alle province di Perugia e Terni.
[Le
Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni sono delegate alla
ripartizione e successiva erogazione dei contributi di cui all'art. 1 a favore
dei soggetti aventi titolo che avranno presentato apposita richiesta, a pena di
decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge.
La
ripartizione delle somme fra le due province sarà fatta con decreto del
Presidente della Giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna
di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.
Le
province delegate assegneranno i contributi tenendo conto:
a)
degli autobus km. percorsi durante il 1976 sulle autolinee pubbliche;
b)
del numero delle autolinee svolte ai singoli soggetti richiedenti e del
programma di esercizio delle autolinee stesse;
c)
del programma concernente il rinnovo del materiale rotabile e del piano tecnico
finanziario;
d)
della necessità effettiva dell'acquisto del materiale rotabile e dell'età media
del parco autobus che si
intende
rinnovare o potenziare;
e)
delle disponibilità rivenienti da altre fonti di finanziamento a carico di Enti
pubblici.
Nel
caso di soggetti concessionari di una o più autolinee che si svolgano nel
territorio di entrambe le province delegate, le domande dovranno essere
inoltrate alle province suddette e sarà competente a provvedere la Provincia
nel cui ambito territoriale la percorrenza chilometrica aziendale sarà
risultata prevalente] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Destinazione
dei contributi e caratteristiche funzionali dei veicoli.
[Le
province delegate dovranno accertare che gli importi da assegnare verranno
effettivamente impiegati per l'acquisto esclusivo di autobus, ai sensi
dell'art. 17 della citata legge 16 ottobre 1975, n. 493.
L'erogazione
dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione
comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui
all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di
conversione, dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, caratteristiche
individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326 e con D.M. 23 dicembre 1976,
[n. 3024] dello stesso Ministro] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Nel
caso che entro 3 mesi dall'assegnazione dei contributi da parte delle province
i soggetti beneficiari non avranno dimostrato di poter utilizzare i contributi
stessi al titolo di cui al primo comma del precedente art. 3, i beneficiari
decadranno da ogni diritto e le province provvederanno a ridistribuire gli
importi non utilizzati a favore dei soggetti che avranno dimostrato di avere
effettuato l'investimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Criterio
di esercizio delle funzioni delegate.
[Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, in conformità agli obiettivi
del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.
Qualora
le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la
Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine,
si sostituisce nel compimento degli atti] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Finanziamento
della spesa.
[All'onere
di L. 517.195.000 previsto per l'attuazione della presente legge sarà fatto
fronte con il contributo statale per l'anno 1977 di cui all'art. 17 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge
16 ottobre 1975, n. 493.
(8)] (9).
(8)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno 1977, n. 27.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127,
secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.