L.R. 17 gennaio 1978, n. 1 (1).

Ripartizione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 gennaio 1978, n. 4.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di lire 517.195.000 per l'anno 1977, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, possono essere erogati a favore:

1) delle Società di trasporto a prevalente partecipazione pubblica operanti nel territorio della Regione:

ASP, SASP e Società Spoletina di II.TT.;

2) dei comuni dell'Umbria che svolgano, a mezzo di Aziende municipalizzate o di gestione in economia, il servizio di trasporto urbano;

3) dei comuni dell'Umbria che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni regionali;

4) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale, in base a concessioni regionali o comunali;

5) delle imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale in base a concessioni regionali o comunali e che, pur potendo utilizzare, per il rinnovamento del materiale rotabile, i fondi di rinnovo o le quote di ammortamento autobus riconosciuti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive integrazioni e modificazioni, siano in grado di documentare l'insufficienza dei fondi e delle quote anzidette, rispetto alle esigenze effettive di rinnovamento, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente articolo e quelli imposti dalle effettive disponibilità del finanziamento, accordabile in rapporto ai fondi ed alle quote di cui sopra.

Sono escluse dal benefici suddetti le imprese di trasporto che, pur essendo concessionarie di autolinee in base a concessioni regionali o comunali, siano in grado di utilizzare, per l'acquisto ed il rinnovo del materiale rotabile, i fondi di rinnovo le cui quote vengano rimborsate o corrisposte dal Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., in occasione della revisione della sovvenzione annua d'esercizio, per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive integrazioni e modificazioni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Delega alle province di Perugia e Terni.

 

[Le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni sono delegate alla ripartizione e successiva erogazione dei contributi di cui all'art. 1 a favore dei soggetti aventi titolo che avranno presentato apposita richiesta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge.

La ripartizione delle somme fra le due province sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.

Le province delegate assegneranno i contributi tenendo conto:

a) degli autobus km. percorsi durante il 1976 sulle autolinee pubbliche;

b) del numero delle autolinee svolte ai singoli soggetti richiedenti e del programma di esercizio delle autolinee stesse;

c) del programma concernente il rinnovo del materiale rotabile e del piano tecnico finanziario;

d) della necessità effettiva dell'acquisto del materiale rotabile e dell'età media del parco autobus che si

intende rinnovare o potenziare;

e) delle disponibilità rivenienti da altre fonti di finanziamento a carico di Enti pubblici.

Nel caso di soggetti concessionari di una o più autolinee che si svolgano nel territorio di entrambe le province delegate, le domande dovranno essere inoltrate alle province suddette e sarà competente a provvedere la Provincia nel cui ambito territoriale la percorrenza chilometrica aziendale sarà risultata prevalente] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Destinazione dei contributi e caratteristiche funzionali dei veicoli.

 

[Le province delegate dovranno accertare che gli importi da assegnare verranno effettivamente impiegati per l'acquisto esclusivo di autobus, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 16 ottobre 1975, n. 493.

L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326 e con D.M. 23 dicembre 1976, [n. 3024] dello stesso Ministro] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Nel caso che entro 3 mesi dall'assegnazione dei contributi da parte delle province i soggetti beneficiari non avranno dimostrato di poter utilizzare i contributi stessi al titolo di cui al primo comma del precedente art. 3, i beneficiari decadranno da ogni diritto e le province provvederanno a ridistribuire gli importi non utilizzati a favore dei soggetti che avranno dimostrato di avere effettuato l'investimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Criterio di esercizio delle funzioni delegate.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Finanziamento della spesa.

 

[All'onere di L. 517.195.000 previsto per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con il contributo statale per l'anno 1977 di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 (8)] (9).

 

(8) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno 1977, n. 27.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (10).

 

 

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.