L.R. 20 febbraio 1978, n. 7 (1).

Contributo della Regione Umbria al Fondo regionale trasporti per l'anno 1978 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 febbraio 1978, n. 8.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Nell'attesa dell'attuazione del Fondo nazionale trasporti e della definizione dell'intervento finanziario delle province e dei comuni, la Regione istituisce un «Fondo regionale trasporti», per contribuire alle spese di gestione e di esercizio delle Aziende di trasporto extraurbano.

Per l'anno 1978 l'ammontare del contributo regionale per il Fondo suddetto č di lire 3.750 milioni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Sono destinatari dei contributi:

a) le Aziende provincializzate e consortili della regione;

b) le Aziende umbre costituite sotto forma di Societą per azioni, in cui l'ente locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base:

a) degli autobus/km effettivamente percorsi durante il 1977 sulle autolinee extraurbane di concessione regionale;

b) degli autobus/km percorsi durante il 1977 sulle linee automobilistiche di interesse della Regione Umbria di cui al primo comma dell'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Non sono ammesse a contribuzione le percorrenze delle autolinee la cui competenza resterą allo Stato dopo il 1° gennaio 1978] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[I contributi che saranno erogati a favore delle Aziende concessionarie dell'autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni e dell'autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e diramazioni si intendono comprensivi delle sovvenzioni annue di esercizio determinate rispettivamente con la Delib.C.R. 3 giugno 1976, n. 245 e la Delib.C.R. 3 giugno 1976, n. 246 per le autolinee suddette] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[L'onere di cui al secondo comma del precedente art. 1 sarą imputato al cap. n. 1576 di nuova istituzione del bilancio 1978 denominato «Fondo regionale trasporti» e ad esso sarą fatto fronte con l'incremento delle entrate tributarie di cui agli artt. 1 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge č dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.