L.R.
20 febbraio 1978, n. 7 (1).
Contributo
della Regione Umbria al Fondo regionale trasporti per l'anno 1978 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 febbraio 1978, n. 8.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Nell'attesa
dell'attuazione del Fondo nazionale trasporti e della definizione
dell'intervento finanziario delle province e dei comuni, la Regione istituisce
un «Fondo regionale trasporti», per contribuire alle spese di gestione e di
esercizio delle Aziende di trasporto extraurbano.
Per
l'anno 1978 l'ammontare del contributo regionale per il Fondo suddetto č di
lire 3.750 milioni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Sono
destinatari dei contributi:
a)
le Aziende provincializzate e consortili della regione;
b)
le Aziende umbre costituite sotto forma di Societą per azioni, in cui l'ente
locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base:
a)
degli autobus/km effettivamente percorsi durante il 1977 sulle autolinee
extraurbane di concessione regionale;
b)
degli autobus/km percorsi durante il 1977 sulle linee automobilistiche di
interesse della Regione Umbria di cui al primo comma dell'art. 84 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Non
sono ammesse a contribuzione le percorrenze delle autolinee la cui competenza
resterą allo Stato dopo il 1° gennaio 1978] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[I
contributi che saranno erogati a favore delle Aziende concessionarie
dell'autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni e
dell'autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e
diramazioni si intendono comprensivi delle sovvenzioni annue di esercizio
determinate rispettivamente con la Delib.C.R. 3 giugno 1976, n. 245 e la
Delib.C.R. 3 giugno 1976, n. 246 per le autolinee suddette] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[L'onere
di cui al secondo comma del precedente art. 1 sarą imputato al cap. n. 1576 di
nuova istituzione del bilancio 1978 denominato «Fondo regionale trasporti» e ad
esso sarą fatto fronte con l'incremento delle entrate tributarie di cui agli
artt. 1 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione
e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.