L.R.
28 marzo 1978, n. 14 (1).
Norme
sui programmi pluriennali di attuazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1978, n. 13.
Art.
1
Scopi
della legge.
La
Regione dell'Umbria, con le presenti norme, adempie agli obblighi stabiliti
dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro di una politica di
equilibrato sviluppo urbanistico e in coerenza con l'attività di programmazione
e pianificazione regionale.
Art.
2
Programma
pluriennale di attuazione.
Natura
e validità. Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ha natura
programmatoria ed è strumento delle forme di attuazione della pianificazione.
Gli
strumenti urbanistici generali comunali, si attuano, per l'ambito territoriale
comunale, nei tempi e nei modi fissati dal programma pluriennale di attuazione
comunale le cui previsioni sono formulate con riferimento ad un periodo di
tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni (2).
Al
fine di assicurare una programmazione continua, e salvo quanto previsto
dall'art. 10, il comune, in occasione della approvazione del bilancio, procede
alla verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione
ed accerta l'eventuale incremento del fabbisogno.
Qualora
venga riscontrato un incremento del fabbisogno sono formulate previsioni
aggiuntive.
Le
previsioni aggiuntive sono adottate ed approvate ai sensi dell'art. 9, con
riferimento ad un periodo di durata pari a quello del programma pluriennale di
attuazione.
(2)
Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
3
Obbligo
alla formazione del programma pluriennale di attuazione.
I
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con riferimento ai dati
ufficiali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono obbligati alla
formazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Sono
altresì obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione i
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti inseriti nell'elenco
allegato alla presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a)
caratteristiche industriali tali da configurare il territorio comunale compreso
in bacini geografici di particolare interesse produttivo o tali da far assumere
allo stesso rilevante importanza in relazione all'attività produttiva in atto o
prevista;
b)
caratteristiche turistiche tali da configurare il territorio comunale compreso
in bacini geografici di particolare interesse turistico o tali da far assumere
allo stesso rilevante consistenza ed importanza in relazione all'attività
turistica in atto o prevista;
c)
caratteristiche ambientali tali da configurare il territorio comunale compreso
in ambiti di particolare pregio storico, paesaggistico e naturalistico o tali
da presentare il territorio stesso interessato da dissesti geologici e da
fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.
I
comuni non obbligati possono comunque procedere alla formazione del programma
pluriennale di attuazione.
Il
Consiglio regionale, con provvedimento motivato, procede all'aggiornamento del
suddetto elenco di norma ogni tre anni e, comunque, in occasione della adozione
e revisione del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 40 o su richiesta delle province e dei comuni (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 novembre 1982, n. 49, come
modificato dall'art. 29, comma 2, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
4
Contenuto
del programma pluriennale di attuazione.
Il
programma pluriennale di attuazione è formulato sulla base dello stato di
attuazione dello strumento urbanistico generale e contiene:
a)
il dimensionamento degli interventi nei settori delle abitazioni, delle
urbanizzazioni primarie e secondarie e delle attrezzature di interesse
generale, nonché delle attività produttive e turistiche;
b)
la individuazione:
-
delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già
compresi in piani particolareggiati esecutivi o in piani per l'edilizia
economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, posti in zone
omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili;
-
degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree soggetti a
piani di recupero approvati ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 457;
-
delle aree individuate quali zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge
5 agosto 1978, n. 457;
-
degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali
il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di
recupero;
-
delle aree inedificate poste in zone omogenee B;
-
delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette
aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi,
indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici
attuativi, situate in zone omogenee C;
-
delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in
strumenti urbanistici attuativi situate in zone omogenee D (4);
c)
la individuazione eventuale delle aree da espropriare e da urbanizzare in
quanto comprese in piani, ancorché solamente adottati, per l'edilizia economica
e popolare o per insediamenti produttivi;
d)
la descrizione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie che devono
essere realizzate nel periodo di validità del programma pluriennale di
attuazione e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare anche in
dipendenza degli interventi previsti dal programma pluriennale di attuazione,
nonché l'indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tali scopi;
e)
la previsione dei costi di attuazione del programma pluriennale di attuazione,
con l'indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra
comune, operatori pubblici e privati;
f)
l'indicazione del termine entro cui i proprietari, singoli o consorziati,
devono presentare al comune i piani attuativi di iniziativa privata nonché dei
termini entro cui il comune deve adottare i piani attuativi di iniziativa
pubblica o procedere direttamente alla esecuzione delle opere;
g)
la indicazione dei termini entro i quali gli aventi titolo, singoli o
consorziati, devono presentare istanza di concessione ai fini e per gli effetti
di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Nei
comuni costituiti in Consorzio ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n.
40, le percentuali di aree minime e massime, di cui all'art. 2 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, da riservare all'edilizia economica e popolare, vanno
riferite al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo
considerato espresso da tutti i comuni consorziati e possono essere reperite
nell'ambito del relativo territorio comprensoriale, indipendentemente dalla
localizzazione specifica nei singoli territori comunali.
Per
i comuni obbligati - ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e
non esonerati ai sensi della presente legge a dotarsi di piani per l'edilizia
economica e popolare - il programma pluriennale di attuazione deve indicare una
quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo
da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma
dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (5).
(6)
(4)
Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
(5)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 27 marzo 1979, n. 15.
(6)
Comma aggiunto all'articolo unico, L.R. 27 marzo 1979, n. 15 e poi abrogato
dall'art. 8, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
5
Contenuto
del programma pluriennale di attuazione relativo ad interventi sull'edificato e
nelle zone agricole e a scarso incremento edilizio.
Il
programma pluriennale di attuazione contiene inoltre le seguenti previsioni:
a)
per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica, esterni alle zone di recupero di cui all'art. 27
della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Comune stabilisce nelle singole zone
omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, per il loro ammontare complessivo o per
l'articolazione e individuazione del territorio, la cubatura massima di intervento
(7).
b)
per le nuove costruzioni residenziali a scopo agricolo in zona E, per le quali
l'istanza di concessione sia presentata da chi non possieda i requisiti
previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il comune stabilisce
la cubatura massima edificabile;
c)
per le opere da realizzare in zona E in funzione di attività produttive
connesse all'attività agricola o alla diretta utilizzazione delle risorse del
suolo, le quali, pur rispettando la normativa dello strumento urbanistico
generale, non sono riconducibili per dimensioni e caratteristiche tra gli
interventi in funzione della conduzione del fondo di cui all'art. 9, lett. a)
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Comune provvede al loro inserimento nel
programma pluriennale di attuazione;
d)
per i nuovi interventi da realizzare in zone omogenee individuate per ambiti
territoriali, relativamente alle quali non sia quantificabile un fabbisogno in
conseguenza della notevole carenza di interventi edificatori nel triennio
precedente alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, il comune
stabilisce per le medesime zone la cubatura massima edificabile nei limiti
delle previsioni dello strumento urbanistico.
(7)
Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
6
Elaborati
del programma pluriennale di attuazione.
Il
programma pluriennale di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:
1)
relazione illustrativa dei contenuti programmatori tecnici e finanziari di cui
all'art. 4;
2)
cartografie in scala non inferiore a 1:5000, rappresentative delle previsioni
contenute nel programma.
Art.
7
Criteri
per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.
Il
dimensionamento degli interventi di cui all'art. 4 lett. a) è normalmente
calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:
a)
analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della
dinamica demografica e socio-economica;
b)
individuazione delle capacità residuali insediative dello strumento urbanistico
generale e delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione ai carichi di
utenza attuali e futuri;
c)
individuazione dei deficit, per tipo di interventi, attraverso la definizione e
quantificazione della domanda e la individuazione del divario esistente tra le
condizioni socio-economiche attuali e quelle che si intendono perseguire;
d)
definizione dei fabbisogni, da soddisfare con interventi a livello comunale e
sovracomunale, attraverso la individuazione dei modi d'uso e delle quantità
incrementali necessarie per sanare parte o tutto il deficit;
e)
individuazione della quota presumibile degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente e valutazione della loro incidenza ai fini della
determinazione delle quantità di nuove costruzioni da realizzarsi per
soddisfare i bisogni accertati (8).
(8)
Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
8
Interventi
consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione.
Al
di fuori del programma pluriennale di attuazione sono consentiti gli interventi
di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli interventi di cui ai
commi quarto e quinto dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (9).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
9
Procedure
per l'approvazione del programma pluriennale di attuazione.
Il
Comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle
opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e
degli organismi istituzionali (10).
Il
programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella
segreteria dei comuni per 15 giorni. Del deposito è fatto avviso nell'Albo
Pretorio e con manifesti. Entro il termine di pubblicazione predetto viene
inviata copia del programma pluriennale di attuazione adottato dalla Giunta
regionale, al Consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed
alla Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.
Nei
trenta giorni successivi possono essere formulate osservazioni da chiunque ne
abbia interesse.
La
Giunta regionale entro il termine di cui al comma precedente può formulare al
Comune proposta di modifica del P.P.A. perché ne vengano coordinate le
previsioni agli indirizzi e previsioni del piano urbanistico territoriale e del
piano di sviluppo regionale.
Il
Consorzio comprensoriale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o la
Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, entro il
termine di cui al precedente terzo comma, può formulare al Comune membro
proposta di modifica del P.P.A. perché vengano coordinate le previsioni tra i
P.P.A. dei comuni consorziati o vengano adeguate a quelle del programma di
attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15, punto 5)
della legge regionale n. 40/1975.
Entro
i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente III comma, il Comune
approva il P.P.A. decidendo sulle osservazioni presentate e sulle proposte
formulate dalla Giunta regionale e dagli organismi comprensoriali. L'eventuale
accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che vincoli altre proprietà
impone la ripubblicazione del P.P.A. senza che ciò comporti la possibilità di
formulare ulteriori osservazioni.
La
deliberazione di approvazione del P.P.A. è sottoposta esclusivamente ai
controlli di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il P.P.A. approvato viene
trasmesso alla Giunta regionale ed al Consorzio urbanistico di cui alla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 40 o alle Comunità montane di cui alla legge
regionale 28 marzo 1978, n. 12.
Dalla
data di adozione del P.P.A. e fino alla data della sua definitiva approvazione,
possono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto nel rispetto delle
previsioni assunte con il P.P.A. medesimo (11).
(10)
Comma prima modificato dalla L.R. 17 gennaio 1979, n. 8, dalla L.R. 3 agosto
1979, n. 40 e dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 e poi così sostituito dall'art.
3, L.R. 2 novembre 1982, n. 49.
(11)
Articolo prima modificato dalla L.R. 17 gennaio 1979, n. 8 e poi così
sostituito dall'art. 5, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
10
Varianti
al programma pluriennale di attuazione.
Il
programma pluriennale di attuazione può essere variato motivandone la necessità
e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi:
a)
per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale;
b)
per adeguarne le previsioni programmatiche a quelle del piano urbanistico
territoriale e del piano di sviluppo regionale;
c)
per adeguarne le previsioni a quelle del programma di attuazione del piano
urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15 punto 5) della legge regionale n.
40/1975;
d)
per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di
infrastrutture (12).
Nella
ipotesi sub a) di cui al precedente comma i termini per la presentazione della
istanza di concessione sono sospesi, relativamente alle aree e zone
interessate, dalla data della delibera di adozione della variante allo
strumento urbanistico generale fino alla data della relativa approvazione o della
eventuale revoca da parte del comune.
(12)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
Art.
11
Efficacia
del programma pluriennale di attuazione.
Scaduti
i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione, il comune può procedere
alla espropriazione delle aree per le quali non è stata presentata istanza di
concessione, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modificazioni e integrazioni (13).
Le
aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del comune, conservano le
destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico e restano oggetto della
previsione del programma pluriennale di attuazione.
Le
aree espropriate vengono utilizzate dal comune con le seguenti modalità:
-
mediante utilizzazione diretta per interventi di iniziativa comunale;
-
mediante alienazione a soggetti privati o pubblici;
-
mediante assegnazione a norma degli artt. 27, 35 e 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Scaduti
i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione per la realizzazione
degli interventi inseriti nei piani di recupero di iniziativa sia pubblica che
privata, il Comune procede all'espropriazione facendola precedere dalla diffida
prevista dal sesto comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (14).
Le
aree, di cui al primo comma, per le quali il Comune non ravvisi l'opportunità
di procedere all'esproprio, restano oggetto della previsione di un successivo
programma pluriennale di attuazione (15).
(13)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 agosto 1987, n. 42.
(14)
Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 15 giugno 1979, n. 27.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 24 agosto 1987, n. 42.
Art.
12
Poteri
sostitutivi.
Nel
caso in cui il comune non provveda nei termini di cui all'art. 9 della presente
legge all'adozione del programma pluriennale di attuazione, il presidente della
Giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro i 3 mesi successivi.
In
caso di persistente inadempienza del comune il presidente della Giunta regionale
nomina con proprio decreto un commissario «ad acta» il quale entro 3 mesi dal
decreto di nomina predispone il programma pluriennale di attuazione e convoca
il Consiglio comunale per la relativa adozione.
Nel
caso in cui il comune non provvede, nei successivi 30 giorni dalla
convocazione, alla adozione del programma pluriennale di attuazione predisposto
dal commissario, quest'ultimo si sostituisce al comune in tutti gli atti
previsti dall'art. 9.
I
poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono altresì esercitati se il
comune non procede alla verifica del programma pluriennale di attuazione ai
sensi dell'art. 2.
Art.
13
Norme
finali e transitorie.
(16).
(16)
Articolo prima modificato dall'art. 8, L.R. 15 giugno 1979, n. 27 e poi abrogato
dall'art. 4, L.R. 2 novembre 1982, n. 49.
Allegato
(17)
Elenco
dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti obbligati alla
formazione del Programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3.
Comuni
obbligati:
per
le caratteristiche di cui al punto a):
Bevagna
Cannara
Deruta
S.
Giustino
Torgiano
per
le caratteristiche di cui ai punti a) e b):
S.
Gemini
Trevi
per
le caratteristiche di cui ai punti a) e c):
Spello
Nocera
Umbra
per
le caratteristiche di cui ai punti b) e c):
Acquasparta
Cascia
Norcia
Panicale
Tuoro
sul Trasimeno
per
le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c):
Bettona
Passignano
sul Trasimeno
Stroncone
(17)
Allegato così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 novembre 1982, n. 49.