L.R.
10 aprile 1978, n. 17 (1).
Modifiche
alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 aprile 1978, n. 15.
(2)
Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente legge, vedi
la L.R. 7 dicembre 1978, n. 67.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[ (4)] (5).
(4)
Sostituisce l'art. 94, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
presente norma ha efficacia a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data
dell'inquadramento] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Gli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire
10.000.000, faranno carico, quanto a lire 1.000.000 sul cap. 50, e quanto a
lire 9.000.000 sul cap. 200 del bilancio per l'esercizio 1978] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.