L.R. 10 aprile 1978, n. 17 (1).

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 aprile 1978, n. 15.

(2) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente legge, vedi la L.R. 7 dicembre 1978, n. 67.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[  (4)] (5).

 

(4) Sostituisce l'art. 94, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La presente norma ha efficacia a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell'inquadramento] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10.000.000, faranno carico, quanto a lire 1.000.000 sul cap. 50, e quanto a lire 9.000.000 sul cap. 200 del bilancio per l'esercizio 1978] (7).

 

 

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. g), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.