L.R.
10 aprile 1978, n. 18 (1).
Delega
alle province, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 delle attivitā istruttorie relative alla tenuta dell'albo
provinciale degli autotrasportatori di merci.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 12 aprile 1978, n. 15.
Art.
1
Le
funzioni amministrative di cui all'art. 96, secondo comma, lett. b), del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attivitā istruttorie relative alla
tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo
nazionale degli
autotrasportatori
di cose per conto di terzi, sono delegate alle province di Perugia e Terni, che
le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.
Art.
2
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale in
conformitā delle leggi vigenti e delle direttive governative.
Nell'esercizio
delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo le province trasmettono
al Comitato regionale, di cui all'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all'espletamento delle
sue funzioni.
Le
direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle funzioni amministrative
di cui al precedente articolo 1 sono trasmesse dalla Regione agli Enti
delegati.
Art.
3
Qualora
le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la
Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine
adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.
Art.
4
All'onere
finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con
appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente con
riferimento all'art. 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al D.M. 4 agosto
1977, del Ministero dei trasporti, al D.M. 1° ottobre 1977, del Ministero dei
trasporti, al D.M. 11 ottobre 1977 del Ministero dei trasporti.
La
ripartizione delle spese tra le due province suddette č determinata con atto
della Giunta regionale rispettivamente sulla base del numero delle domande
istruite dalle province interessate nel corso dei singoli anni.
Art.
5
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.