L.R. 10 aprile 1978, n. 18 (1).

Delega alle province, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 delle attivitā istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 aprile 1978, n. 15.

 

 

Art. 1

 

Le funzioni amministrative di cui all'art. 96, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attivitā istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

 

 

Art. 2

 

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale in conformitā delle leggi vigenti e delle direttive governative.

Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo le province trasmettono al Comitato regionale, di cui all'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1 sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegati.

 

 

Art. 3

 

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.

 

 

Art. 4

 

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente con riferimento all'art. 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al D.M. 4 agosto 1977, del Ministero dei trasporti, al D.M. 1° ottobre 1977, del Ministero dei trasporti, al D.M. 11 ottobre 1977 del Ministero dei trasporti.

La ripartizione delle spese tra le due province suddette č determinata con atto della Giunta regionale rispettivamente sulla base del numero delle domande istruite dalle province interessate nel corso dei singoli anni.

 

 

Art. 5

 

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.