L.R. 17 aprile 1978, n. 19 (1).

Modificazioni ad alcuni articoli del titolo II, capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del rapporto di impiego (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 aprile 1978, n. 16.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Al terzo comma dell'art. 8, dopo le parole «in relazione alla qualifica», sono aggiunte le seguenti «e alle mansioni».

Nel quarto comma dell'art. 8, sono soppresse le parole: «e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

 (3).

Al sesto comma le parole: «un sesto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»] (4).

 

(3) Aggiunge due periodi al quinto comma dell'art. 8, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[  (5)] (6).

 

(5) Sostituisce l'art. 9, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[  (7)] (8).

 

(7) Sostituisce l'art. 10, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[  (9)] (10).

 

(9) Sostituisce l'art. 11, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[  (11)] (12).

 

(11) Sostituisce l'art. 12, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Nell'art. 13 le parole «, a fianco delle singole qualifiche, nell'allegata tabella "A"» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella C), allegata alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, relativa all'ordinamento degli uffici regionali»] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[  (14)] (15).

 

(14) Sostituisce l'art. 14, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[  (16)] (17).

 

 

 

(16) Sostituisce, con due commi, l'originario ultimo comma dell'art. 17, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.