L.R.
11 luglio 1978, n. 31 (1).
Modalità
di pagamento della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 luglio 1978, n. 29.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera c), L.R. 24
marzo 2000, n. 27.
Articolo
unico
[I
comuni possono stabilire con deliberazione di carattere generale che una quota
non superiore al 75 per cento del contributo di cui all'art. 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla
prestazione di garanzie reali e personali da stabilirsi nella stessa
deliberazione, con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a)
la quota da corrispondersi in corso d'opera non potrà essere frazionata in più
di quattro rate semestrali;
b)
sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto
l'interesse legale;
c)
in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si
applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio
1977, n. 10] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera c), L.R. 24
marzo 2000, n. 27.