L.R. 11 luglio 1978, n. 31 (1).

Modalità di pagamento della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 luglio 1978, n. 29.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera c), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Articolo unico

 

[I comuni possono stabilire con deliberazione di carattere generale che una quota non superiore al 75 per cento del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali e personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) la quota da corrispondersi in corso d'opera non potrà essere frazionata in più di quattro rate semestrali;

b) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

c) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera c), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.