L.R. 27 luglio 1978, n. 33 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente: «Asilo nido».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 1978, n. 31.

 

 

Art. 1

 

L'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è modificato come segue: dopo le parole «n. 1044» sono aggiunte le parole: «e all'art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891».

 

 

Art. 2

 

 (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 4, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 3

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 5, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 4

 

 (4).

 

(4) Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 5

 

 (5).

 

(5) Sostituisce i commi primo, secondo e quinto dell'art. 6, L.R. 11 marzo 1974, n. 21

 

 

Art. 6

 

 (6).

 

(6) Sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 7, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 7

 

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, sono abrogati.

 

 

Art. 8

 

L'art. 10, secondo comma, della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato: dopo le parole «le famiglie in misura» sono aggiunte le parole «del cinquanta per cento dei componenti l'organismo».

 

 

Art. 9

 

 (7).

 

(7) Sostituisce l'art. 11, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 10

 

L'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato:

al primo comma, sono soppresse le parole «singolo o associati»;

al secondo comma, dopo le parole «assistenza diretta», sono soppresse le parole «fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale»;

 (8).

 

(8) Sostituisce il quinto comma dell'art. 12, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.

 

 

Art. 11

Norme transitorie.

 

La giunta regionale pronuncia la decadenza da contributi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei confronti dei comuni che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 5, terzo comma, lettere a) e b), della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di decadenza comporta l'annullamento dell'impegno di spesa e le relative disponibilità potranno essere utilizzate per le finalità di cui alla legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.