L.R.
27 luglio 1978, n. 33 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, concernente: «Asilo
nido».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 1978, n. 31.
Art.
1
L'art.
3 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è modificato come segue: dopo le
parole «n. 1044» sono aggiunte le parole: «e all'art. 6 della legge 29 novembre
1977, n. 891».
Art.
2
(2).
(2)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
3
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
4
(4).
(4)
Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
5
(5).
(5)
Sostituisce i commi primo, secondo e quinto dell'art. 6, L.R. 11 marzo 1974, n.
21
Art.
6
(6).
(6)
Sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 7, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
7
Gli
articoli 8 e 9 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, sono abrogati.
Art.
8
L'art.
10, secondo comma, della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così
modificato: dopo le parole «le famiglie in misura» sono aggiunte le parole «del
cinquanta per cento dei componenti l'organismo».
Art.
9
(7).
(7)
Sostituisce l'art. 11, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
10
L'art.
12 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21, è così modificato:
al
primo comma, sono soppresse le parole «singolo o associati»;
al
secondo comma, dopo le parole «assistenza diretta», sono soppresse le parole
«fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale
del personale»;
(8).
(8)
Sostituisce il quinto comma dell'art. 12, L.R. 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
11
Norme
transitorie.
La
giunta regionale pronuncia la decadenza da contributi per la costruzione,
l'impianto e l'arredamento di asili-nido di cui all'art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, nei confronti dei comuni che non provvedono agli
adempimenti di cui all'articolo 5, terzo comma, lettere a) e b), della legge
regionale 11 marzo 1974, n. 21, nel termine di centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Il
provvedimento di decadenza comporta l'annullamento dell'impegno di spesa e le
relative disponibilità potranno essere utilizzate per le finalità di cui alla
legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.