L.R.
31 luglio 1978, n. 36 (1).
Soppressione
degli enti comunali di assistenza.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 1978, n. 31.
Art.
1
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli E.C.A.
Le
attribuzioni degli E.C.A. nonché i rapporti attivi e passivi ed il personale
sono trasferiti ai rispettivi comuni secondo quanto disposto dalla presente
legge.
Art.
2
I
comitati amministrativi degli E.C.A. attualmente in carica provvedono alla
liquidazione degli E.C.A. ed agli adempimenti previsti negli articoli seguenti.
Art.
3
Il
comitato amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, procede:
a)
all'accertamento della consistenza patrimoniale dello E.C.A. mediante
ricognizione, descrizione ed elencazione dei beni, nonché alla identificazione
dei beni che risultino appartenenti alle eventuali IPAB concentrate o
amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, anche essi descritti, elencati e distinti secondo l'appartenenza a
ciascuna delle predette IPAB;
b)
alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro
referibilità all'E.C.A. o a ciascuna delle eventuali IPAB concentrate o
amministrate;
c)
alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni
e trattamento economico in atto distinto fra personale dipendente dell'E.C.A. e
personale dipendente dalle IPAB concentrate o amministrate dall'E.C.A.
Dalle
risultanze delle operazioni di cui ai punti a), b) e c), viene trasmessa
comunicazione al comune.
Art.
4
Nei
successivi venti giorni il presidente dell'E.C.A. procede alla consegna al
comune dei beni identificati ai sensi del precedente articolo, mediante verbale
di consegna da redigersi in contraddittorio con un rappresentante del comune
interessato.
Le
formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei
termini e con le modalità previste dall'art. 2643 e seguenti del codice civile,
in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti
patrimoniali dallo Stato alle regioni.
L'attribuzione
al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene
si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di
beni di arredi al servizio degli stessi.
Art.
5
Il
personale degli E.C.A. di ruolo, o con rapporto a tempo indeterminato alla data
del 1° gennaio 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.
Il
trasferimento viene effettuato entro il termine di cui all'art. 4 a mezzo di
elenchi nominativi predisposti dal presidente dell'E.C.A. in contraddittorio
con un rappresentante del comune interessato, sulla base della ricognizione
eseguita ai sensi dell'art. 3, lettera c).
In
attesa della riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari nei consorzi
previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, i dipendenti trasferiti
ai comuni sono inquadrati, nel rispetto dei diritti acquisiti, in un apposito
ruolo comunale transitorio.
Art.
6
Qualora
i comitati amministrativi ed i rispettivi presidenti non procedano agli
adempimenti di cui agli articoli precedenti entro i termini ivi previsti, alle
operazioni medesime provvede un commissario nominato dal presidente della
giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art.
7
All'amministrazione
delle IPAB concentrate od amministrate dagli E.C.A. provvedono , dalla data di
scioglimento di questi ultimi, i rispettivi comuni, assicurando la continuità
delle prestazioni assistenziali, fino alla entrata in vigore della legge
statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale
prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
Art.
8
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e
65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.