L.R.
3 agosto 1978, n. 39 (1).
Calendario
venatorio regionale per la stagione 1978-1979.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 agosto 1978, n. 32, edizione straordinaria.
Art.
1
La
stagione venatoria 1978-79 ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo
1979.
Le
specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli
indicati all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Nel
periodo compreso fra il 19 agosto ed il 3 settembre 1978 la caccia alle specie
consentite è ammesso su tutto il territorio regionale da appostamento
temporaneo; nelle zone non indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge,
sempre alle specie consentite, la caccia è ammessa anche in forma vagante e con
l'ausilio del cane.
Al
fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 4 al 16 settembre 1978
l'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della Regione.
Dal
17 settembre al 31 dicembre 1978 l'esercizio venatorio è ammesso alle specie
consentite, su tutto il territorio della Regione da appostamento fisso o
temporaneo, o in forma vagante anche con l'ausilio del cane.
Dal
1° gennaio al 31 marzo 1979, salvo quanto stabilito dal successivo comma, la
caccia è consentita, solo da appostamento temporaneo, su tutto il territorio
della Regione.
Con
successivo atto da adottare entro il 15 novembre 1978, la giunta regionale
determinerà le zone in cui dal 1° gennaio al 31 marzo 1979 la caccia è ammessa,
alle specie consentite, anche in forma vagante e con l'ausilio del cane.
Art.
2
Per
l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni alla settimana, a
scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedì e venerdì.
Art.
3
L'esercizio
venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito specificati:
dal
19 agosto al 3 settembre 1978: dalle ore 5,30 alle ore 20;
dal
17 settembre al 30 settembre 1978: dalle ore 6 alle ore 19,30;
dal
1° ottobre al 31 ottobre 1978: dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
dal
1° novembre al 30 novembre 1978: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
dal
1° dicembre al 31 dicembre 1978: dalle ore 7 alle ore 16,30;
dal
1° gennaio al 31 gennaio 1979: dalle ore 7 alle ore 17;
dal
1° febbraio al 28 febbraio 1979: dalle ore 6,30 alle ore 18;
dal
1° marzo al 31 marzo 1979: dalle ore 5,30 alle 18,30.
Art.
4
Per
ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di
abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: due capi
complessivamente di cui una sola lepre;
b)
ungulati: un capo complessivamente; tordi, merli e cesene; 25 capi
complessivamente; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivamente;
colombacci: 10 capi; beccacce: 5 capi.
Il
numero massimo complessivo di capi di cui alla lettera c) che è consentito
abbattere non può superare le 30 unità.
Art.
5
L'addestramento
e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti,
con esclusione comunque di boschi e boschi cespugliati, dal 30 luglio al 13
agosto 1978 e dal 4 all'11 settembre 1978 con esclusione delle zone indicate
negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
Art.
6
Tutto
quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.
Art.
7
Per
ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino di cui all'art. 8 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve annotare sullo stesso in modo indelebile e
negli spazi all'uopo destinati appena inizia a cacciare, la giornata prescelta
e a conclusione il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
I
cacciatori non residenti nella regione dell'Umbria per praticare l'esercizio
venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del
presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.
Art.
8
La
giunta regionale provvederà alla stampa di manifesti riproducenti la presente
legge ed al loro invio a tutte le regioni e province d'Italia; provvederà
inoltre direttamente o tramite le amministrazioni provinciali e comunali
all'affissione dei manifesti in modo da assicurare la più ampia informazione ai
cittadini.
Le
spese per la stampa e l'affissione dei manifesti, prevedibili in L. 2.000.000
saranno imputate al cap. 380 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
1978 che presenta la necessaria disponibilità.
Art.
9
L'esercizio
della caccia da appostamento temporaneo di cui alla presente legge è consentito
ad una distanza non inferiore a metri 100 da un appostamento all'altro.
La
medesima distanza deve essere rispettata anche per le zone di ripopolamento e
cattura e per le oasi.
Art.
10
Per
tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge 27
dicembre 1977, n. 968, ed al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, per quanto
vigente.
Art.
11
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della
Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Allegato
1
Zone
della Provincia di Perugia in cui è vietato l'esercizio della caccia in forma
vagante con l'ausilio del cane dal 19 agosto al 3 settembre 1978 ed in cui è
vietato l'addestramento ed allenamento dei cani.
Perugia
- Tuoro - Umbertide
Strada
75/bis da Olmo - Magione - Passignano - Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - La
Mita - Niccone - Umbertide - Badia - S. Giovanni del Pantano - Pieve S. Quirico
- Ponte Pattoli - Ponte Felcino - Ponte Rio - Perugia - Ponte d'Oddi - San
Marco - Cenerente - Colle Umberto Migliana Monte Tezio - Bivio Corciano Olmo.
Citerna
- Città di Castello - Niccone
Da
confine provincia - Strada S. Leo - Pistrino - Vingone - Città di Castello - S.
Secondo - Trestina - Bivio Lugnano - Lugnano - Bonsciano - Nestore - Monte
Castelli - Niccone - La Mita - a confine provincia.
S.
Giustino - Città di Castello - Pietralunga
Da
confine provincia - S. Giustino - Pitigliano - Lama - Badiali - Userna - Bivio
strada 257 - Città di Castello - S. Lucia - Promano - Bivio Mantone - S. Maria
di Sette - Carpini - Pietralunga - strada provinciale Cagli - fino a confine
provincia.
Umbertide
- Gubbio
Umbertine
- S. Maria di Sette - Carpini - S. Faustino - M. Civitello - Bivio Pietralunga
- Mocaina - Nerbisci - S. Martino in Colle - Villa Fassia - Mengara - Scritto -
Casacce - Colombella - Bosco - Casa del Diavolo - Pierantonio - Umbertide.
Gubbio
- Scheggia - Pietralunga
Scheggia
- Fiume Chiasciolo - Fiume Chiascio - fino alla strada statale 219 - Padule -
Gubbio - Mocaiana - Pietralunga - Strada Pietralunga - Cagli - Pian di Serra -
Caileto - Caicambiucci - S. Bartolomeo - Strada statale 452 della Contessa -
Confine provincia - Scheggia.
Scheggia
- Gualdo Tadino - Nocera Umbra
Strada
statale 3 Flaminia da confine provincia a Scheggia - Costacciaro - Sigillo -
Osteria del Gatto - Gualdo Tadino - Gaifana - Nocera Umbra - S. Giovenale -
Aggi Bagnara - Confine provincia.
Assisi
- Valfabbrica - Gualdo Tadino - Nocera U. - Spello
Bastia
Umbra - S. Maria degli Angeli - Rivotorto - Passaggio di Assisi - Spello -
Ponte Centesimo - Valtopiana - Nocera Umbra - Ponte Parrano - Parrano - Isola -
Maccantone - S. Lorenzo - Busche - Rosina - Cerqueto - Borgonovo - Bivio strada
provinciale Branca - Padule - strada provinciale
Casacastalda
- fino al torrente Saonda - Torrente Saonda fino a torrente Aquina - Ponte
d'Assi - Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Aiale - Pianello -
Petrignano d'Assisi - Bastia Umbra.
Città
della Pieve - Castiglione del Lago - Magione
Da
confine provincia a Borghetto - Sponda Lago Trasimeno da Borghetto a
Castiglione del Lago - S. Arcangelo - S. Savino - S. Feliciano - Monte del Lago
- Magione - Montesperello - Monte Melino - Vallupina - Solomeo - Strada 220 da
Bivio Solomeo a Tavernelle - Piegaro - Città della Pieve - Confine provincia.
Marsciano
- Piegaro
Confine
provincia - Città della Pieve - Piegaro - Tavernelle - Castiglione della Valle
- S. Biagio della Valle - Pila - S. Martino in Colle - S. Nicolò di Celle -
Marsciano - Fratta Todina - Montemolino - Cecanibbi - Pian S. Martino -
Canonica - Doglio - Confine provincia fino a Città della Pieve.
Bastia
Umbra - Cannara - Bevagna - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Deruta
Superstrada
Centrale Umbra da Ponte San Giovanni - Ospedalicchio - Rivotorto - Bivio
Cannara - Cannara - Cantalupo - Capro - Bevagna - Strada Briziarelli - Torre di
Montefalco - Fabbri - S. Luca - Mercatello - Cortignano - Bivio Casale - Casale
- Strada 316 bivio Gualdo Cattaneo - Strada del Puglia
fino
a Bivio E/7 - Ripabianca - Casalina - Deruta - Pontenuovo - Torgiano - Ponte S.
Giovanni.
Massa
Martana - Collazzone - Giano dell'Umbria - Castel Ritaldi
Massa
Martana - Castel Ritaldi - Colvalenza - Superstrada E/7 fino a Collepepe -
Strada del Puglia - fino a Bastardo - Mercatello - Bruna di Castel Ritaldi -
Terzo La Pieve - Monte Martano - Terzo S. Severo - Ocenelli - Strada statale
418 - confine provincia - Mezzanelli - Colpetrazzo - Massa Martana.
Vallo
di Nera - Cascia
Borgo
Cerreto - Sellano - Postignano - Agliano - Nuova Spina - Bivio Acerra - Oriolo
- Bazzano - Grotti - Piedipaterno - Vallo di Nera - S. Anatolia di Narco -
Scheggino - Ceselli - Monte S. Vito - Monteleone - Fiume Corno fino a
Roccaporena - Roccaporena - Cascia - Valdonica - Castel S. Giovanni - Opagna -
Civita - Forca di Civita - Savelli - Piediripa - Avendita - Colforcella -
Cascia - S. Anatolia - Rocchetta - Borgo Cerreto.
Norcia
- Preci
Norcia
- Serravalle - Triponzo - Belforte - Ponte Chiusita - Cervara - Saccovescio -
Borgo Preci - Piedivalle - Campi - Forca di Ancarano - Castelluccio - Strada
Forche Canapine - Forca S. Croce - S. Scolastica - Norcia.
Trevi
- Campello
Borgo
Trevi - Pissignano - Campello - Pettino - Cammoro - i Molini - Orsano - Ponze -
S. Maria in Valle - Matigge - Borgo Trevi.
Tuoro
- Lisciano Niccone - Preggio
Tuoro
- Lisciano Niccone - Reschio - Preggio - Castel Rigone - Tregine - Passignano -
Tuoro.
Monte
S. Maria Tiberina - S. Leo Bastia
Da
confine provincia - Lippiano - Monte S. Maria Tiberina - Parcignano - S. Martin
Pereto - Petrelle - S. Pietro a Monte - La Mita - Confine provincia.
Bocca
Trabaria
Da
confine provincia - Strada Abbiadiaccia - Incrocio strada 73/bis - Passano -
Cantone - Botina - Abbazia - Confine provincia.
Scheggia
- Fossato
Da
confine provincia - Strada statale 3 - Scheggia - Costacciaro - Sigillo -
Osteria del Gatto - Fossato - Confine provincia.
Città
della Pieve - Paciano - Piegaro
Città
della Pieve - Moiano - Paciano - Panicale - Tavernelle - Collebaldo - Cibottola
- Mercatello - Migliano e confine provincia - da Migliano a Città della Pieve.
Deruta
- Bettona - Gualdo Cattaneo
Deruta
- Ponte Nuovo - Bettona - Cantalupo - Bevagna - Gualdo Cattaneo - Strada
provinciale del Puglia - Ripabianca - Deruta.
Allegato
2
Zone
della provincia di Terni in cui è vietato l'esercizio della caccia in forma
vagante con l'ausilio del cane dal 19 agosto al 3 settembre 1978 ed in cui è
vietato l'addestramento ed allenamento dei cani.
Zona
n. 1
Interessa
parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone,
Montegabbione e S. Venanzo.
È
delimitata:
Ad
ovest, dalla strada statale Umbro Casentinese dal Ponte dell'Adunata presso
Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone.
A
nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro
Casentinese fino alla strada comune per Greppolischieto.
Ad
est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada
provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla
statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale
Orvieto-Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell'Adunata presso
Orvieto.
Zona
n. 2
Interessa
parte del territorio dei comuni di Orvieto, Castelgiorgio, Castel Viscardo e
Allerona.
È
delimitata:
A
nord-est dalla ferrovia Roma-Firenze dalla stazione di Orvieto alla stazione di
Allerona.
A
nord dalla strada provinciale di Allerona-Allerona scalo, dalla stazione
ferroviaria fino al ponte sul fosso Rivorcale, dalla strada provinciale Val di
Paglia a partire dal Ponte Rivorcale fino al ponte sul fosso Fossatello,
«confine territoriale di provincia con Viterbo».
A
sud-est è delimitata dal torrente Paglia fino sotto l'abitato di Torre Alfina.
Ad
est dalla strada comunale delle Cave a partire dal Paglia fino alla provinciale
di Castelgiorgio-Castel Viscardo.
Dalla
provinciale di Viceno e dalla comunale di Benano a partire dalla provinciale di
Castelgiorgio-Castel
Viscardo,
«bivio Viceno» fino in località Citerno dove raggiunge ancora la provinciale di
Castelgiorgio-Castel Viscardo; dalla provinciale di Castelgiorgio-Castel
Viscardo a partire dalla località Citerno fino al bivio con la strada statale
Maremmana in Castelgiorgio.
A
sud, è delimitata dalla statale Maremmana da Castelgiorgio al bivio con la
statale Umbro - Casentinese.
A
sud-est, dalla statale Umbro-Casentinese, dalla provinciale dell'Arcone e
Bagnorese, a partire dal bivio con la statale Maremmana fino alla stazione ferroviaria
di Orvieto.
Zona
n. 3
Interessa
parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio.
È
delimitata:
A
nord-est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi-Baschi a
partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con
Perugia in località Osteriaccia.
A
nord-ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località
Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso
il p onte sul fosso Clingeno.
A
sud-est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al
centro abitato di Montecchio.
A
sud della strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a
Baschi.
Zona
n. 4
Interessa
parte del territorio dei comuni di Guardea, Alviano e Lugnano.
È
delimitata:
Ad
est dalla statale Amerina da Lugnano a Guardea, a nord dalla provinciale di
Mezzeria, da Guardea al bivio con la provinciale Teverina.
Ad
ovest dalla strada provinciale Teverina fino ad Alviano scalo e dalla
provinciale Alviano scalo-Attigliano fino al confine fra i comuni di Alviano e
Lugnano.
A
sud da detto confine lungo la strada comunale delle Morre e la provinciale
Lugnano-Attigliano fino al bivio con la statale Amerina.
Zona
n. 5
Interessa
parte del territori dei comuni di Narni, Otricoli e Calvi.
È
delimitata:
Ad
est dalla strada provinciale Calvese, da Calvi al bivio con la statale
Flaminia.
Dalla
strada statale Flaminia e dalla strada statale Tiberina a partire dal bivio per
Calvi, Ponte S. Guinaro fino al bivio con la strada statale Ortana.
A
nord della strada statale Ortana fino al lago artificiale di San Liberato.
A
sud-ovest dalla sponda sinistra del lago omonimo e strada campestre per
Guadamello, a sud dalla strada comunale di Guadamello fino al bivio con la
statale Flaminia, poi dalla statale Flaminia, dal bivio per Guadamello fino ad
Otricoli.
Sempre
a sud dalla strada provinciale dei Piloni da Otricoli a Calvi.
Zona
n. 6
Interessa
parte dei comuni di Narni e Terni.
È
delimitata:
A
nord, dalla strada statale Flaminia, dal ponte dell'Aia al bivio con la
comunale per Fiaiola.
A
sud-ovest, dalla strada provinciale dell'Aia e dalla sponda in destra del lago
artificiale omonimo, a partire dalla statale per Cantalupo «bivio Vasciano»
fino al ponte dell'Aia.
A
nord-est, dalla strada comunale di Fiaiola e dalla provinciale Collescipolana,
a partire dal bivio con la Flaminia fino al bivio con la statale per Cantalupo.
Ad
est, dalla statale per Cantalupo, dal bivio della Collescipolana fino al bivio,
per Vasciano.
Zona
n. 7
Interessa
i comuni di Terni, Montefranco, e Ferentillo.
È
delimitata:
A
nord-ovest, dalla strada statale Flaminia a partire da Terni, prosegue per S.
Carlo, fino al bivio con la provinciale di Montefranco; prosegue ancora lungo
il confine territoriale di provincia fino a raggiungere la strada statale
Valnerina nei pressi di Terria.
A
sud, dalla strada statale Valnerina dal confine di provincia presso Terni, fino
a Terni con il bivio della Flaminia per Borgo Rivo.