L.R.
21 agosto 1978, n. 42 (1).
Proposta
di legge a favore dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1° giugno 1977, n.
285.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
Art.
1
Per
il triennio 1978-80 la Regione, al fine di agevolare l'applicazione della legge
1° giugno 1977, n. 285, nonché la realizzazione del piano per l'occupazione
giovanile approvato dal Consiglio regionale dell'Umbria con Delib.C.R. 29
settembre 1977, n. 630 concorre mediante contributi alla formazione e
potenziamento dell'associazionismo tra i giovani fino ad un massimo di lire 10
milioni per le spese di costituzione e gestione a favore di:
a)
cooperative costituite tra giovani iscritti nelle liste speciali per la
realizzazione dei progetti previsti dall'art. 26 della legge citata;
b)
cooperative che associano giovani ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge
citata;
c)
cooperative che, associando almeno il 70 per cento di giovani iscritti nelle
liste speciali, operino nelle materie di competenza regionale o in quelle previste
dalla legge citata. La quota dei soci non iscritti nelle liste speciali deve
essere composta da tecnici e/o esperti nelle materie attinenti ai fini
istituzionali delle cooperative.
Art.
2
La
domanda per la concessione dei contributi è presentata al Presidente della
Giunta regionale.
Alla
domanda va allegata la seguente documentazione:
-
iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
-
dichiarazione dell'ufficio di collocamento dalla quale risulti l'iscrizione dei
giovani nelle liste speciali;
-
per le cooperative costituite per la gestione dei progetti di cui all'art. 26
della legge 1° giugno 1977, n. 285, copia della convenzione stipulata con
l'Ente responsabile della attuazione del progetto;
-
copia del piano di ammortamento del prestito qualora venga richiesto il
contributo come concorso al pagamento degli interessi;
-
piano di sviluppo aziendale per la cooperativa di cui al punto c) dell'articolo
precedente.
Art.
3
I
Contributi vengono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione
regionale di cui all'art. 3
della
legge 1° giugno 1977, n. 285.
Art.
4
L'erogazione
dei contributi avviene:
a)
dopo l'affidamento del progetto, qualora trattasi di cooperativa costituita per
la realizzazione dei progetti di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n.
285;
b)
dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto redatto dalla
cooperativa costituita ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n.
285;
c)
previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta registrazione
di atti contrattuali o di inizio di attività se trattasi di cooperativa di cui
al punto c) dell'art. 1.
Art.
5
I
contributi vengono revocati qualora vengano utilizzati per finalità non
corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge.
Art.
6
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di
lire 300.000.000 (trecento milioni) che sarà imputata al cap. 2580 di nuova
istituzione denominato «Contributi a favore delle cooperative per l'attuazione
delle finalità previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285» del bilancio del
corrispondente esercizio.
All'onere
medesimo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento
del cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso».
Per
gli anni successivi l'ammontare della spesa e i mezzi di copertura saranno
determinati con la legge di approvazione del rispettivo bilancio.