L.R. 24 agosto 1978, n. 46 (1).

Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di lire 517.195.000 per l'anno 1978 e in uguale misura per l'anno 1979, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, possono essere erogati a favore:

1) delle Aziende di trasporto provincializzate e consortili della regione;

2) delle Società di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, concessionarie di autolinee di competenza comunale e regionale;

3) dei comuni dell'Umbria che svolgano, a mezzo di Aziende municipalizzate o di gestione in economia, il servizio di trasporto urbano;

4) dei comuni dell'Umbria che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni regionali;

5) delle Imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico, in base a concessioni comunali e regionali;

6) delle Imprese private che svolgano il servizio di trasporto pubblico nell'ambito del territorio regionale in base a concessioni regionali o comunali e che, pur potendo utilizzare, per il rinnovamento del materiale rotabile, i fondi di rinnovo o le quote di ammortamento autobus riconosciuti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - per effetto della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive integrazioni e modificazioni, siano in grado di documentare l'insufficienza dei fondi e delle quote anzidetti, rispetto alle esigenze effettive di rinnovamento, fermi restando i limiti di spesa di cui al presente articolo e quelli imposti dalle effettive disponibilità del finanziamento, accordabile in rapporto ai fondi ed alle quote di cui sopra.

I contributi ripartiti con D.P.G.R. 2 febbraio 1978, n. 105, tra le province di Perugia e di Terni, ai sensi dell'art. 2 - secondo comma - della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 1, per gli investimenti relativi all'anno 1977, che non risultassero assegnati dalle province delegate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere erogati ai soggetti aventi diritto, per gli investimenti relativi all'anno 1978, in base al criteri di cui all'art. 4 della presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Delega alle province di Perugia e Terni.

 

[Le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni sono delegate alla ripartizione e successiva erogazione dei contributi di cui all'art. 1 a favore dei soggetti aventi titolo che avranno presentato apposita richiesta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge (4).

Nel caso di soggetti concessionari di una o più autolinee che si svolgano nel territorio di entrambe le province delegate, le domande dovranno essere inoltrate alle province suddette e sarà competente a provvedere la Provincia nel cui ambito territoriale la percorrenza chilometrica aziendale sarà risultata prevalente] (5).

 

(4) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 1, L.R. 9 maggio 1979, n. 19.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Criteri di assegnazione delle somme alle province delegate.

 

[Data la diversa realtà operativa del trasporto urbano ed extraurbano, per ogni annualità le somme vengono ripartite:

a) per quattro decimi a favore dei soggetti intestatari di autobus adibiti a servizi di trasporto urbano;

b) per sei decimi a favore di soggetti intestatari di autobus adibiti a servizi di trasporto extraurbano.

Pertanto ai soggetti di cui alla lettera a) verrà attribuito l'importo di lire 206.878.000 ed ai soggetti di cui alla lettera b) verrà attribuito l'importo di lire 310.317.000.

Gli importi di cui al precedente comma verranno assegnati alle due province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per ogni singolo esercizio, in base alle seguenti misure percentuali:

1) i quattro decimi in rapporto alla popolazione di ciascuna provincia alla data dell'ultimo censimento ufficiale;

2) un decimo in rapporto alla superficie delle province anzidette;

3) i cinque decimi in rapporto alla reale necessità di rinnovo del materiale rotabile circolante nel territorio delle due province, tenuto conto che l'esigenza di rinnovo deve essere quantificata nella percentuale di autobus di età superiore ai 16 anni per i servizi extraurbani ed ai 10 anni per i servizi urbani, in relazione all'esercizio dell'anno precedente] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Criteri di assegnazione dei contributi da parte delle province.

 

[Le province delegate assegneranno i contributi tenendo conto:

a) degli autobus/Km percorsi durante il 1977 sulle autolinee pubbliche di interesse regionale;

b) del programma concernente il rinnovo del materiale rotabile, sulla base dei limiti di età del materiale stesso di cui al punto n. 3 dell'ultimo comma del precedente art. 3;

c) delle disponibilità rivenienti da altre fonti di finanziamento a carico di Enti pubblici] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Destinazione dei contributi e caratteristiche funzionali dei veicoli.

 

[Le province delegate dovranno accertare che gli importi da assegnare vengano effettivamente impiegati per l'acquisto esclusivo di autobus, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 16 ottobre 1975, n. 493.

L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, caratteristiche individuate con D.M. 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326 e con D.M. 23 dicembre 1976, [n. 3024] dello stesso Ministro.

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge di iscrivere nei rispettivi bilanci consuntivi una quota di ammortamento a titolo di rinnovo del materiale rotabile, pari almeno a 1/10 del valore di acquisto del materiale stesso, per un numero di annualità sufficiente a realizzare lo ammortamento] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Nel caso che entro tre mesi dall'assegnazione dei contributi da parte delle province i soggetti beneficiari non avranno dimostrato di poter utilizzare i contributi stessi al titolo di cui al primo comma del precedente art. 3, i beneficiari decadranno da ogni diritto e le province provvederanno a ridistribuire gli importi non utilizzati a favore dei soggetti che avranno dimostrato di aver effettuato l'investimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Criterio di esercizio delle funzioni delegate.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Obblighi dei beneficiari.

 

[In caso di cessione dell'Azienda o di rinunzia, revoca o decadenza delle concessioni nei dieci anni successivi all'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire l'intero ammontare dei contributi.

In vista di un piano pluriennale concernente il finanziamento di spese per investimento, i soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati che saranno ritenuti necessari per la formazione di un piano regionale riguardante il potenziamento ed il rinnovo degli autobus destinati al trasporto pubblico e privato di persone.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Finanziamento della spesa.

 

[La spesa di L. 517.195.000, prevista dalla presente legge per ciascuno degli anni 1978 e 1979, sarà imputata al cap. 4402 dei rispettivi bilanci, denominato: «Contributi sulla spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale» e ad essa sarà fatto fronte con le quote di spettanza della regione Umbria, per gli anni suddetti, sul fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (12).

 (13)] (14).

 

(12) Vedi, anche, la L.R. 6 dicembre 1979, n. 64.

(13) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1978, approvato con L.R. 3 maggio 1978, n. 24.

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (15).

 

 

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.