L.R.
31 ottobre 1978, n. 58 (1).
Norme
sul passaggio ai comuni dei beni e del personale dei Patronati scolastici e dei
loro Consorzi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 novembre 1978, n. 47.
Art.
1
In
attuazione del disposto dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i
Patronati scolastici sono soppressi.
Le
modalità ed i criteri per il loro passaggio ai comuni, sono fissati dalla
presente legge.
Art.
2
I
presidenti dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi assumono le funzioni di
commissari liquidatori.
Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari
curano tutte le attività necessarie a consentire il passaggio dei beni e del
personale ai comuni.
Nell'ipotesi
di Consorzi dei Patronati scolastici i commissari provvedono alla ripartizione
dei beni e del personale fra i comuni interessati. Per quanto riguarda la
ripartizione del personale tengono conto delle richieste nominative dei comuni
e per quanto possibile delle domande degli interessati.
Art.
3
Agli
effetti di cui all'articolo precedente, i commissari straordinari formano un
elenco del personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato in servizio
alla data del 30 giugno 1977.
Il
personale trasferito al Comune è inquadrato nei ruoli organici entro 90 giorni
dal ricevimento della lista di cui al comma precedente, sulla base delle
mansioni svolte, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite,
sentito il parere delle Organizzazioni sindacali.
Tale
personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del
trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e
dell'I.N.A.D.E.L.
Per
i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati dal
presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente
capo agli enti soppressi.
Art.
4
I
commissari provvedono altresì alla rilevazione della consistenza patrimoniale
del Patronato o del Consorzio, alla ricognizione dei rapporti giuridici
pendenti.
I
beni immobili di proprietà dei Consorzi vengono attribuiti ai comuni nei quali
sono ricompresi.
I
beni immobili di proprietà dei Patronati e dei loro Consorzi siti nei territori
di altre Regioni, sono attribuiti ai comuni dell'Umbria sede degli Enti
disciolti.
Avverso
le determinazioni del commissario straordinario di cui al presente articolo è
consentito il ricorso alla Giunta regionale.
Art.
5
Nel
caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge a carico
dei presidenti dei Patronati scolastici o dei loro Consorzi, nella loro qualità
di commissari liquidatori, la Giunta regionale, previa diffida, ne assume le
funzioni.
Art.
6
Le
funzioni svolte dal Patronato scolastico e loro Consorzi sono attribuite al
Comune nel cui territorio ciascun Ente ha sede.
I
comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli Enti
soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari
a tal fine.
Il
Consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del Comune
in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.
Fino
al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al Comune, le
funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal commissario di cui
all'art. 2 secondo le direttive del Consiglio comunale e con la vigilanza della
Giunta comunale.