L.R. 31 ottobre 1978, n. 58 (1).

Norme sul passaggio ai comuni dei beni e del personale dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 novembre 1978, n. 47.

 

 

Art. 1

 

In attuazione del disposto dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i Patronati scolastici sono soppressi.

Le modalità ed i criteri per il loro passaggio ai comuni, sono fissati dalla presente legge.

 

 

Art. 2

 

I presidenti dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi assumono le funzioni di commissari liquidatori.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari curano tutte le attività necessarie a consentire il passaggio dei beni e del personale ai comuni.

Nell'ipotesi di Consorzi dei Patronati scolastici i commissari provvedono alla ripartizione dei beni e del personale fra i comuni interessati. Per quanto riguarda la ripartizione del personale tengono conto delle richieste nominative dei comuni e per quanto possibile delle domande degli interessati.

 

 

Art. 3

 

Agli effetti di cui all'articolo precedente, i commissari straordinari formano un elenco del personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 1977.

Il personale trasferito al Comune è inquadrato nei ruoli organici entro 90 giorni dal ricevimento della lista di cui al comma precedente, sulla base delle mansioni svolte, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e dell'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati dal presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.

 

 

Art. 4

 

I commissari provvedono altresì alla rilevazione della consistenza patrimoniale del Patronato o del Consorzio, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.

I beni immobili di proprietà dei Consorzi vengono attribuiti ai comuni nei quali sono ricompresi.

I beni immobili di proprietà dei Patronati e dei loro Consorzi siti nei territori di altre Regioni, sono attribuiti ai comuni dell'Umbria sede degli Enti disciolti.

Avverso le determinazioni del commissario straordinario di cui al presente articolo è consentito il ricorso alla Giunta regionale.

 

 

Art. 5

 

Nel caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge a carico dei presidenti dei Patronati scolastici o dei loro Consorzi, nella loro qualità di commissari liquidatori, la Giunta regionale, previa diffida, ne assume le funzioni.

 

 

Art. 6

 

Le funzioni svolte dal Patronato scolastico e loro Consorzi sono attribuite al Comune nel cui territorio ciascun Ente ha sede.

I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli Enti soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.

Il Consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del Comune in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.

Fino al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al Comune, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal commissario di cui all'art. 2 secondo le direttive del Consiglio comunale e con la vigilanza della Giunta comunale.