L.R. 14 dicembre 1978, n. 70 (1).

Integrazione della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1978, n. 53.

 

 

Articolo unico

 

Sulle indennità previste dagli articoli 1 della L.R. 1° agosto 1972, n. 15 e della L.R. 2 aprile 1973, n. 20, modificate con L.R. 21 gennaio 1976, n. 7 - articoli 1 e 4 - viene operata una trattenuta del tre per cento per ogni assenza dei consiglieri regionali dalle sedute delle commissioni consiliari permanenti, salvo i casi di congedo previsti dall'articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 (regolamento interno del Consiglio regionale).