L.R. 11 gennaio 1979, n. 1 (1).

Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1979, n. 3.

 

 

Art. 1

 

Lo stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, può essere utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

 

Art. 2

 

Ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui agli artt. 3, 5, primo comma, 6 e 7, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

Per piani di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti singoli immobili o complessi edilizi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 4, 5 secondo comma e 7 secondo comma.

 

 

Art. 3

 

I progetti esecutivi di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, devono concernere il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà degli Enti locali.

 

 

Art. 4

 

All'art. 4, lettera d), della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45. Dopo le parole « metrico estimativo  » sono aggiunte le seguenti « ed elenco dei prezzi unitari   ».

 

 

Art. 5

 

 (2).

 

(2) Aggiunge un periodo al primo comma del'art. 7, L.R. 24 agosto 1978, n. 45.

 

 

Art. 6

 

Gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione anche di singoli immobili.