L.R.
11 gennaio 1979, n. 1 (1).
Norme
per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto
1978, n. 45.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1979, n. 3.
Art.
1
Lo
stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, può essere
utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.
2
Ai
piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di
cui agli artt. 3, 5, primo comma, 6 e 7, primo comma della legge regionale 24
agosto 1978, n. 45.
Per
piani di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti singoli
immobili o complessi edilizi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
degli artt. 4, 5 secondo comma e 7 secondo comma.
Art.
3
I
progetti esecutivi di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge regionale 24
agosto 1978, n. 45, devono concernere il restauro e il risanamento conservativo
o la ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà degli Enti locali.
Art.
4
All'art.
4, lettera d), della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45. Dopo le parole «
metrico estimativo » sono aggiunte le
seguenti « ed elenco dei prezzi unitari
».
Art.
5
(2).
(2)
Aggiunge un periodo al primo comma del'art. 7, L.R. 24 agosto 1978, n. 45.
Art. 6
Gli
interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45,
possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la
ristrutturazione anche di singoli immobili.