L.R.
11 gennaio 1979, n. 2 (1)
Norme
sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per
l'esercizio della caccia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1979, n. 3.
Art.
1
1.
Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato
deve superare un esame sulle seguenti materie:
a)
legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
b)
elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
c)
tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
d)
armi per la caccia e loro uso;
e)
principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento
anti-incendio;
f)
tecniche di produzione della selvaggina.
2.
Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione delle conseguenti
prove è approvato dalla Giunta regionale.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni venatorie ed
ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale,
individuate dalla Giunta medesima,
contributi
fino al 25 per cento della spesa sostenuta nello svolgimento dell'attività
formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione e ritenuta
ammissibile.
4.
Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31
gennaio di ciascun anno le domande di contributo corredate dalla documentazione
attestante lo svolgimento delle attività con l'indicazione delle strutture,
delle attrezzature e del personale utilizzato, i criteri formativi e le spese
sostenute con riferimento all'anno precedente (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
2
(3).
(3)
Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
3
1.
La Giunta regionale nomina presso ciascuna provincia una commissione per
l'abilitazione all'esercizio venatorio.
2.
La commissione è composta da:
a)
il presidente, designato dalla Giunta regionale; nel caso che questi sia
dipendente pubblico, deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore
all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;
b)
sei membri, quattro effettivi e due supplenti, esperti nelle materie di cui
all'art. 1, designati dall'Amministrazione provinciale.
3.
La commissione è validamente insediata quando risultino presenti almeno cinque
componenti; in caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono esercitate
dal membro effettivo più anziano di età.
4.
Il membro della commissione che cumuli più di tre assenze non giustificate è
dichiarato decaduto da componente della stessa commissione, con deliberazione
della Giunta regionale.
5.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente
dell'Amministrazione provinciale.
6.
Ai componenti delle commissioni viene corrisposta per ogni giornata di seduta
una indennità forfettaria pari a lire 50.000, nonché il rimborso delle spese di
viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale
di più elevato livello funzionale.
7.
Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio dalla nomina (4).
(4)
Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 4 marzo 1988, n. 7 e poi così
sostituito dall'art. 3, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
4
1.
Il candidato, per essere ammesso agli esami, deve presentare domanda in carta
legale all'Amministrazione provinciale. I documenti che devono essere presentati
alla commissione, il giorno stesso degli esami, sono il certificato di
residenza e il certificato medico di idoneità, rilasciati in data non anteriore
a due mesi.
2.
L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza
del candidato, entro quattro mesi dalla data della domanda.
3.
Il candidato assente ingiustificato per poter sostenere l'esame, deve
presentare una nuova domanda (5).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
5
Al
candidato giudicato idoneo viene rilasciato un attestato di abilitazione
all'esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale
di cui al successivo art. 7.
Il
candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all'esame
trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.
Art.
6
Il
tesserino per l'esercizio venatorio di cui all'art. 8, legge 27 dicembre 1977,
n. 968, è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza ed è valido su
tutto il territorio nazionale.
Il
richiedente per ottenere il rilascio del tesserino deve esibire i seguenti
documenti:
a)
licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b)
attestazione dell'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'art.
8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
La
Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il tesserino tipo, il
quale deve contenere:
-
una numerazione progressiva;
-
generalità, indirizzo e professione del titolare;
-
modalità per l'esercizio venatorio.
Il
titolare del tesserino può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o
smarrimento.
Il
rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del
fatto alle Autorità di pubblica sicurezza.
Art.
7
È
istituita, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n.
968, una tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.
La
misura della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento delle
tasse erariali di cui all'art. 23 della citata legge n. 968.
La
tassa regionale di cui al presente articolo è corrisposta, con decorrenza dal
1° gennaio 1979, all'atto del rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al
precedente art. 5 ed è soggetta a rinnovo annuale (6).
L'esercizio
della caccia è subordinato al pagamento annuale della tassa di concessione
regionale. La quietanza del relativo pagamento deve essere allegata al
tesserino per l'esercizio venatorio.
La
tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
(6)
L'art. 4, L.R. 11 maggio 1979, n. 21, ha disposto che, coloro i quali, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, erano in possesso della licenza di
caccia, devono corrispondere la tassa di concessione regionale al momento del
rinnovo annuale della licenza medesima e, comunque, all'atto del rilascio del
tesserino venatorio la cui validità resta subordinata al suddetto adempimento
tributario. Successivamente, peraltro, la suddetta L.R. n. 21/1979 è stata
abrogata dall'art. 38, L.R. 13 luglio 1983, n. 25.
Art.
8
Le
funzioni amministrative di cui agli artt. 1, 4, 5, 6, sono delegate alle
province di Perugia e di Terni (7).
Per
il rilascio del tesserino gli Enti delegati possono avvalersi degli uffici
comunali.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
9
(8).
Qualora
gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro
attribuite, la Giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si
sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.
(8)
Comma abrogato dall'art. 6, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
10
Gli
enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale annualmente una relazione
illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un
rendiconto finanziario.
Art.
11
Le
spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge
sono a carico della Regione.
Il
relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa
intesa con gli enti delegatari.
Art.
12
All'onere
finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con
appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli
artt. 99-126 e successivi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 27
dicembre 1977, n. 968.
Art.
13
(9).
(9)
Articolo soppresso dall'art. 9, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.
Art.
14
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale regionale.