L.R. 11 gennaio 1979, n. 2 (1)

Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1979, n. 3.

 

 

Art. 1

 

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;

b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;

d) armi per la caccia e loro uso;

e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento anti-incendio;

f) tecniche di produzione della selvaggina.

2. Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione delle conseguenti prove è approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni venatorie ed ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, individuate dalla Giunta medesima,

contributi fino al 25 per cento della spesa sostenuta nello svolgimento dell'attività formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione e ritenuta ammissibile.

4. Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di contributo corredate dalla documentazione attestante lo svolgimento delle attività con l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e del personale utilizzato, i criteri formativi e le spese sostenute con riferimento all'anno precedente (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 3

 

1. La Giunta regionale nomina presso ciascuna provincia una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente, designato dalla Giunta regionale; nel caso che questi sia dipendente pubblico, deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;

b) sei membri, quattro effettivi e due supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 1, designati dall'Amministrazione provinciale.

3. La commissione è validamente insediata quando risultino presenti almeno cinque componenti; in caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro effettivo più anziano di età.

4. Il membro della commissione che cumuli più di tre assenze non giustificate è dichiarato decaduto da componente della stessa commissione, con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale.

6. Ai componenti delle commissioni viene corrisposta per ogni giornata di seduta una indennità forfettaria pari a lire 50.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

7. Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio dalla nomina (4).

 

(4) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 4 marzo 1988, n. 7 e poi così sostituito dall'art. 3, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 4

 

1. Il candidato, per essere ammesso agli esami, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale. I documenti che devono essere presentati alla commissione, il giorno stesso degli esami, sono il certificato di residenza e il certificato medico di idoneità, rilasciati in data non anteriore a due mesi.

2. L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato, entro quattro mesi dalla data della domanda.

3. Il candidato assente ingiustificato per poter sostenere l'esame, deve presentare una nuova domanda (5).

 

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 5

 

Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato un attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 7.

Il candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.

 

 

Art. 6

 

Il tesserino per l'esercizio venatorio di cui all'art. 8, legge 27 dicembre 1977, n. 968, è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Il richiedente per ottenere il rilascio del tesserino deve esibire i seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) attestazione dell'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il tesserino tipo, il quale deve contenere:

- una numerazione progressiva;

- generalità, indirizzo e professione del titolare;

- modalità per l'esercizio venatorio.

Il titolare del tesserino può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle Autorità di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 7

 

È istituita, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, una tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

La misura della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento delle tasse erariali di cui all'art. 23 della citata legge n. 968.

La tassa regionale di cui al presente articolo è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, all'atto del rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 5 ed è soggetta a rinnovo annuale (6).

L'esercizio della caccia è subordinato al pagamento annuale della tassa di concessione regionale. La quietanza del relativo pagamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

 

(6) L'art. 4, L.R. 11 maggio 1979, n. 21, ha disposto che, coloro i quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, erano in possesso della licenza di caccia, devono corrispondere la tassa di concessione regionale al momento del rinnovo annuale della licenza medesima e, comunque, all'atto del rilascio del tesserino venatorio la cui validità resta subordinata al suddetto adempimento tributario. Successivamente, peraltro, la suddetta L.R. n. 21/1979 è stata abrogata dall'art. 38, L.R. 13 luglio 1983, n. 25.

 

 

Art. 8

 

Le funzioni amministrative di cui agli artt. 1, 4, 5, 6, sono delegate alle province di Perugia e di Terni (7).

Per il rilascio del tesserino gli Enti delegati possono avvalersi degli uffici comunali.

 

(7) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 9

 

 (8).

Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

 

(8) Comma abrogato dall'art. 6, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 10

 

Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

 

 

Art. 11

 

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

 

 

Art. 12

 

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli artt. 99-126 e successivi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

 

Art. 13

 

 (9).

 

(9) Articolo soppresso dall'art. 9, L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

 

 

Art. 14

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.