L.R.
16 gennaio 1979, n. 7 (1).
Emolumenti
spettanti al Presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1979, n. 4, edizione straordinaria.
(2)
Vedi, ora, la L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
Art.
1
Oggetto.
Gli
emolumenti di cui all'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26,
spettanti al Presidente, ai Vice presidenti, ai consiglieri e ai sindaci
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, sono determinati dagli articoli
seguenti, con opere a carico del bilancio dell'ente stesso.
Art.
2
Indennità
al Presidente e ai Vice presidenti.
Al
Presidente è attribuita una indennità mensile lorda pari all'80 per cento di
quella del consigliere regionale.
Ai
Vice presidenti è attribuita una indennità mensile lorda pari al 40 per cento
di quella del consigliere regionale (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
Art.
3
Indennità
ai componenti il Comitato esecutivo e agli altri componenti il Consiglio di
amministrazione.
Ai
consiglieri componenti il comitato esecutivo è attribuita una indennità mensile
lorda pari al 30 per cento di quella del consigliere regionale.
Agli
altri componenti il Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità
mensile lorda pari al 20 per cento di quella del consigliere regionale (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
Art.
4
Detrazioni.
Per
ogni assenza dalle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta
di lire 75.000 sulla indennità (5).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
Art.
5
Indennità
ai componenti il Collegio dei revisori dei conti.
Al
Presidente e ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta un
compenso annuo pari all'indennità mensile lorda retribuita al Presidente
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (6).
Ai
membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo
pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda attribuita al Presidente
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (7).
Ai
membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto, inoltre, un gettone
di presenza pari a quello previsto per i membri del Comitato regionale di
controllo per ogni giornata di seduta degli organi cui partecipano (8).
Il
gettone di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile qualora le
sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo avvengano
nello stesso giorno.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 9.
Art.
6
Trattamento
di missione.
Al
Presidente, ai Vice presidenti ed ai consiglieri, che per ragione dei loro
uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, spetta il
trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.
Ai
componenti dei diversi organi, che risiedano in località diversa da quella ove
ha sede l'Ente, compete lo stesso trattamento di cui al comma precedente,
limitatamente alla partecipazione alle sedute degli organi medesimi.
Art.
7
Decorrenza.
Le
norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data
dell'insediamento di ciascuno organo dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Art.
8
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.