L.R. 22 gennaio 1979, n. 9 (1).

Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 1979, n. 5.

(2) Vedi, anche, la L.R. 29 maggio 1980, n. 61.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È vietato lo smaltimento dei rifiuti liquidi nel sottosuolo] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei rifiuti liquidi degli allevamenti di animali potrà essere consentito, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, alle seguenti condizioni:

a) l'impresa agricola sia condotta in modo da conseguire la piena utilizzazione agronomica del terreno;

b) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire l'applicazione di un carico di azoto pari a 400 Kg per anno e per ettaro, o di un carico massimo di bestiame in peso vivo pari a 22 quintali;

c) siano disponibili vasche, stagni o altri recipienti impermeabili, tali da consentire l'accumulo di liquame prodotto in un quadrimestre;

d) la fertirrigazione sia effettuata in maniera tecnicamente corretta, ripartendo sul terreno un carico uniforme e non eccessivo ed evitando fenomeni di ruscellamento: il carico idraulico non potrà comunque superare mediamente i 200 metri cubi per ettaro e per anno;

e) la falda freatica abbia una profondità rispetto al piano terreno di campagna, di almeno 2 metri nel caso di terreno di media permeabilità, e una profondità maggiore ove la permeabilità del terreno sia più elevata;

f) la falda freatica non sia utilizzata per attingimenti ad uso potabile nelle immediate vicinanze dei terreni su cui viene praticata la fertirrigazione;

g) non siano sottoposte a fertirrigazione le colture di vegetali da consumarsi crudi, o che in qualche modo possano contribuire a creare condizioni di pericolo per la salute;

h) la fertirrigazione sia praticata a sufficiente distanza dai centri abitati e da ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune in cui si intenda attuarla] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Lo smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei rifiuti liquidi di attività intese alla trasformazione di produzioni agricole e zootecniche, destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, potrà essere consentito, mediante il ricorso alla pratica della fertirrigazione, tutte le volte che sia possibile assicurare il rigoroso rispetto delle seguenti condizioni:

a) lo smaltimento sul terreno risulti di utilità alla produzione agricola, per l'apporto di sostanze direttamente utili alla stessa;

b) la composizione dei rifiuti industriali sia assimilabile a quella dei liquami degli allevamenti, in quanto privi di sostanze organiche non facilmente biodegradabili o degradabili con formazione di composti non rientranti ordinariamente nel ciclo del carbonio o dell'azoto, e in quanto privi di sostanze biologicamente attive, capaci di influenzare negativamente le funzioni di organismi viventi;

c) non sussista un concreto rischio di diffusione ambientale di microorganismi, ovvero parassiti animali o vegetali, patogeni per l'uomo o per gli animali;

d) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire l'applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di rifiuti pari a 400 Kg di azoto, e per le sostanze organiche in genere corrispondente ad un B.O.D.5 di 500 Kg, e ad un C.O.D. non superiore a 1.000 Kg con rapporto C.O.D.: B.O.D. non eccedente comunque la proporzione di 2:1;

e) il contenuto dei rifiuti in sostanze sospese sia tale da non diminuire concretamente la areabilità del terreno o da degradarne la tessitura;

f) l'indice SAR, di cui al n. 2.2. dell'allegato 5 alla delibera adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, non sia superiore ad 8;

g) ricorrano tutte le condizioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), e h) del precedente articolo 2] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Lo smaltimento sul suolo degli scarichi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, che non abbiano possibilità di accesso ad una pubblica fognatura, situata a distanza inferiore a 200 metri, è consentito alle seguenti condizioni:

a) si tratti di liquami domestici provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione delle acque meteoriche e dei rifiuti liquidi di attività artigianali e produttive di qualsiasi tipo;

b) sia attuato un trattamento di chiarificazione con vasche settiche di tipo IMHOFF, o anche di tipo tradizionale nel caso si tratti di insediamenti già esistenti;

c) il liquame chiarificato venga smaltito per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o pozzi assorbenti, ovvero, nel caso di terreni impermeabili, facendo ricorso alla percolazione;

d) le vasche settiche, i pozzi perdenti, nonché le opere necessarie per realizzare la subirrigazione e la percolazione, siano conformi alle prescrizioni indicate nell'allegato 5 della delibera adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Gli insediamenti già esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Lo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi specificati agli artt. 2, 3 e 4, è consentito solo previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e, per quanto concerne i rifiuti liquidi industriali, sentito anche il Consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Le autorizzazioni indicate al comma precedente dovranno essere richieste al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende effettuare lo smaltimento entro e non oltre il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge (8)] (9).

 

(8) Per la proroga del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 3 agosto 1979, n. 42.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Alle domande di autorizzazione allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi degli allevamenti di cui all'art. 2 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione comprovante la disponibilità del terreno su cui si intende praticare la fertirrigazione e realizzare le opere a tal fine necessarie;

b) planimetria generale del terreno sul quale si intende effettuare lo smaltimento dei liquami, in scala non inferiore a 1/2000;

c) grafici in scala idonea delle opere realizzate e da realizzare per la raccolta e conservazione dei rifiuti liquidi;

d) relazione tecnica nella quale siano illustrate:

- le caratteristiche tecniche delle opere proposte;

- le caratteristiche geologiche del terreno e il livello massimo della falda freatica;

- il tipo di colture da effettuare e la loro successione nel tempo;

- le modalità e le tecniche che si intendono seguire per la fertirrigazione;

- il tipo e la grandezza dell'allevamento;

- ogni altro elemento di giudizio che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 2] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[Alle domande di autorizzazione allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi di attività intese alla trasformazione di produzioni agricole e zootecniche destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali di cui all'art. 3 dovranno essere allegate:

a) la documentazione di cui al precedente art. 6, in quanto necessaria;

b) una planimetria dello stabilimento, in idonea scala;

c) una relazione tecnica dalla quale risultino dettagliatamente le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finali, il ciclo tecnologico e la composizione delle acque di rifiuto] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Alle domande di autorizzazione allo smaltimento nel suolo dei rifiuti liquidi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. di cui all'art. 4 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione comprovante la disponibilità del terreno sul quale si intende effettuare lo smaltimento;

b) planimetria generale di detto terreno in scala non inferiore a 1/5000;

c) grafici in scala idonea delle opere realizzate o da realizzare per la chiarificazione e per la dispersione o percolazione nel terreno;

d) relazione tecnica nella quale siano illustrate:

- le caratteristiche tecniche delle opere proposte;

- le caratteristiche geologiche del terreno e il livello massimo della falda freatica;

- il tipo e la consistenza dell'insediamento;

- ogni altro elemento di giudizio che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 4] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

 

[Ricevuta la domanda di autorizzazione, corredata dalla prescritta documentazione, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario e per quanto concerne i rifiuti liquidi industriali il Consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il Sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui alla presente legge, rilascia l'autorizzazione provvisoria allo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi, vincolandola eventualmente alla osservanza di determinate prescrizioni.

L'autorizzazione provvisoria si intende tacitamente concessa nei casi in cui non sia stata formalmente rifiutata entro sei mesi dalla presentazione di regolare e documentata domanda.

Il richiedente è tenuto a dare inizio allo smaltimento dei rifiuti sul suolo, nei modi e nelle forme previsti dal provvedimento autorizzativo, entro e non oltre un anno dalla comunicazione ufficiale del rilascio del medesimo, ed è altresì tenuto a darne entro 30 giorni notizia all'Amministrazione comunale.

L'inosservanza dei termini come sopra stabiliti comporta la decadenza della autorizzazione.

L'autorizzazione provvisoria non potrà avere comunque una validità superiore a diciotto mesi con decorrenza dalla data di notifica dell'inizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo.

L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata a cura dell'Amministrazione comunale dopo aver accertato il pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge e di quelle eventualmente contenute nell'autorizzazione provvisoria.

Resta fermo il potere del Sindaco di revocare «ope legis» le autorizzazioni tacitamente o esplicitamente concesse] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

 

[Al fine di assicurare la tutela di importanti risorse idriche, destinate o da destinare ad uso potabile, la Regione individua le aree nelle quali sarà vietata, o comunque regolamentata secondo le norme vigenti, la costituzione e la gestione di insediamenti civili e produttivi, la costruzione e la utilizzazione di opere destinate al prelievo di acque superficiali e profonde, lo smaltimento sul suolo dei rifiuti liquidi e solidi, l'impiego dei fertilizzanti ed infine l'uso dei pesticidi e di tutti gli altri presidi sanitari di cui al primo comma

dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

 

[La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque della falda freatica è consentita, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite in proposito dai regolamenti locali di igiene e dalle altre normative vigenti in materia nonché con le eventuali limitazioni dei provvedimenti di cui all'art. 10.

La costruzione di pozzi ed altre opere destinate alla captazione di acque di falde profonde è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il Consiglio provinciale di sanità in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

Detta autorizzazione sarà rilasciata solo nel caso che non sussistano pericoli di inquinamento delle risorse idriche sotterranee e che la loro utilizzazione venga fatta nel rispetto della pianificazione regionale e delle altre normative vigenti in materia.

Nel caso che le opere di cui al comma precedente siano destinate alla ricerca o all'attingimento delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale sentiti il Sindaco nonché il Consiglio provinciale di sanità (15).

Le richieste di cui ai commi precedenti, cui non sia stata data risposta entro trenta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

Le autorizzazioni di cui ai commi primo e secondo qualora interessino le aree delle concessioni di acque minerali e termali, sono subordinate al parere favorevole della giunta regionale (16).

In tale caso il termine dei trenta giorni del precedente comma non trova applicazione (17).

La procedura prevista nel presente articolo non si applica all'escavazione e alla costruzione di pozzi e altre opere destinate alla captazione di acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, salvo il parere del consiglio provinciale di sanità (18) (19)] (20).

 

(15) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 agosto 1979, n. 42.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 agosto 1979, n. 42.

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 agosto 1979, n. 42.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 agosto 1979, n. 42.

(19) Il presente articolo è stato abrogato, per la parte riguardante le acque minerali e termali, dall'art. 65, L.R. 11 novembre 1987, n. 48.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

 

[I proprietari di pozzi, o di altre opere mediante le quali vengono captate acque sotterranee, sono tenuti a notificarne la esistenza al Comune nel territorio del quale sono situate, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo altresì indicazioni sulla tecnica costruttiva di dette opere, nonché sulla entità e sulle finalità dei prelievi.

Allo stesso modo dovranno essere tempestivamente segnalate le modificazioni intervenute successivamente in ordine a quanto sopra esposto] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

 

[I singoli comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di igiene ai principi ed alle disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando quanto disposto al terzo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319] (22).

 

 

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.