L.R.
9 marzo 1979, n. 11 (1).
Regolamentazione
dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 marzo 1979, n. 13.
Legge
modificata con L.R. 14 maggio 2003, n. 9.
TITOLO
I
Dei
beni pubblici regionali
Capo
I - Condizione giuridica
Art.
1
Beni
della Regione.
I
beni regionali sono di demanio pubblico regionale e di patrimonio regionale,
secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, compresi quelli del codice
civile, e la disciplina fissata dalle leggi regionali.
Art.
2
Demanio
della Regione e suo regime giuridico.
Costituiscono
il demanio pubblico regionale, e sono soggetti al regime previsto dal codice
civile per i beni del demanio pubblico, i beni della specie di quelli indicati
dal secondo comma dell'art. 822 del codice stesso, se appartengono alla Regione
per acquisizione a qualsiasi titolo, nonché quelli previsti dal terzo comma
dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Il
medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni
appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità
dei beni previsti dal comma precedente oppure per il perseguimento di fini di
pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni stessi.
Art.
3
Patrimonio
della Regione.
Costituiscono
il patrimonio regionale i beni appartenenti alla Regione che non siano della
specie di quelli previsti dall'articolo precedente.
Essi
si distinguono in immobili e mobili, e in indisponibili e disponibili, secondo
quanto prevedono il codice civile e le altre leggi che disciplinano la materia.
Art.
4
Condizione
giuridica del patrimonio regionale indisponibile.
Fanno
parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni indicati nel quinto
comma dell'art. 11 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.
I
beni che fanno parte del patrimonio regionale indisponibili non possono essere
sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente
legge.
Le
foreste trasferite alla Regione, le cave e le torbiere, quando la disponibilità
è stata sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, sono
altresì soggette ai vincoli stabiliti dall'art. 17 lett. a) della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art.
5
Patrimonio
disponibile.
Tutti
gli altri beni patrimoniali della Regione, non compresi fra quelli rientranti
nel patrimonio regionale indisponibile, fanno parte del patrimonio regionale
disponibile.
I
beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente
legge.
Art.
6
Inventari.
I
beni della Regione - ivi compresi quelli assegnati al Consiglio - sono iscritti
in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla Giunta regionale.
Art.
7
Inventario
dei beni demaniali.
L'inventario
dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo e
valutativo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo
Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di
consegna.
L'inventario
deve contenere in ogni caso l'indicazione delle eventuali concessioni o deleghe
gravanti sui beni. È tenuto anche uno schedario descrittivo dei beni medesimi.
La
scheda contiene gli elementi utili per la identificazione, valutazione e
amministrazione di ogni bene.
I
beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico
sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il trasferimento deve essere
dichiarato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione motivata da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La
procedura di cui al comma precedente deve essere seguita anche nei confronti
dei beni patrimoniali indisponibili.
Art.
8
Inventari
dei beni patrimoniali.
Gli
inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e
per i mobili.
L'inventario
dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente
le seguenti indicazioni:
a)
il luogo, la denominazione, la qualità;
b)
i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c)
i titoli di provenienza;
d)
la estensione;
e)
il reddito;
f)
il valore fondiario approssimativo;
g)
le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;
h)
l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e l'Ufficio alla cui
amministrazione sono affidati;
i)
la durata di tale destinazione.
È
tenuto altresì lo schedario previsto dal precedente articolo 7 secondo le
modalità ivi indicate.
I
beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell'inventario
che deve contenere:
1)
la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa
natura o specie;
2)
il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con
numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di
tenuta delle scritture;
3)
la data e l'ufficio che l'ha presi in carico, l'uso cui sono destinati;
4)
la provenienza;
5)
il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni
siano pervenuti alla Regione per altro titolo;
6)
gli estremi del discarico.
Art.
9
Consegnatari
dei beni mobili.
La
Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla
ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici, scegliendoli tra i dipendenti
assegnati agli uffici stessi.
I
consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino
a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei
beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.
Ogni
consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con
l'indicazione del numero d'ordine e del valore assegnato al bene
nell'inventario generale, nonché del dipendente al quale il bene stesso è stato
dato in uso.
Il
consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni
stessi.
Ogni
consegnatario dà dimostrazione all'Amministrazione alla fine dell'esercizio,
per il tramite del competente settore dell'Ufficio bilancio e provveditorato
della Giunta regionale, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale
epoca risultano ancora a suo carico.
Art.
10
Ricognizione
periodica dei beni.
La
Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni
regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei
valori iscritti negli inventari.
Art.
11
Dichiarazione
di fuori uso e discarico.
I
beni mobili regionali, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che
per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso
e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta regionale,
sulla base di una motivata proposta del competente settore dell'Ufficio
bilancio e provveditorato.
In
tale delibera la Giunta regionale determina anche la destinazione da dare ai
beni.
Capo
II - Uso dei beni regionali
Art.
12
1.
I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione - demanio e
patrimonio indisponibile - possono formare oggetto di:
a)
uso pubblico generale;
b)
uso diretto dell'Amministrazione regionale degli Enti pubblici delegati;
c)
uso particolare comunque compatibile con l'interesse generale regionale, la
natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione, a titolo oneroso,
a soggetti pubblici e privati.
2.
Il canone delle concessioni è stabilito sulla base dei valori di mercato. A
tale scopo la Giunta regionale, con proprio atto, detta indirizzi agli enti
delegati per l'individuazione di parametri omogenei di riferimento per la
determinazione dei canoni stessi (2).
(2)
Gli originari articoli 12 e 13 sono stati così sostituiti, con un unico
articolo, dall'art. 15, L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
Art.
13
(3).
(3)
Gli originari articoli 12 e 13 sono stati così sostituiti, con un unico
articolo, dall'art. 15, L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
Art.
14
Uso
di beni patrimoniali disponibili.
I
beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale sono destinati
all'uso loro assegnato dalla Giunta regionale. L'acquisto, l'alienazione, e gli
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione su tali beni sono disposti
dalla Giunta regionale, previa deliberazione di autorizzazione del Consiglio
regionale.
(4).
I
contratti sopra indicati, riguardanti i frutti dei beni patrimoniali
disponibili sono deliberati dalla Giunta regionale in conformità alle norme
della presente legge.
(4)
Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
Art.
15
Uso
dei beni mobili.
I
beni mobili della Regione si distinguono in:
a)
beni destinati al servizio degli uffici regionali, comprese le macchine, le
apparecchiature e gli attrezzi simili;
b)
diritti e titoli che, ai sensi del codice civile o di altre leggi sono
considerati come beni mobili.
I
beni di cui alla lettera a) sono amministrati dal competente settore
dell'Ufficio bilancio e provveditorato, sotto la vigilanza del Presidente della
Giunta regionale o dall'assessore delegato.
Tale
Ufficio provvede:
1)
all'acquisto, e alla distribuzione degli strumenti tecnici e di quanto occorra
per il funzionamento dei vari uffici secondo la procedura stabilita dalla
presente legge;
2)
alla conservazione - tramite i consegnatari - di tutti i beni mobili regionali;
3)
alla vigilanza sull'uso effettivo dei beni mobili assegnati ai vari uffici.
Capo
III - Amministrazione dei beni regionali
Art.
16
Amministrazione
dei beni della Regione.
L'amministrazione
dei beni regionali compete al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e al
suo Presidente, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto,
nonché secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi
regionali.
I
beni assegnati al Consiglio regionale sono dallo stesso amministrati
nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.
Art.
17
Accertamento
della natura giuridica dei singoli beni immobili.
Il
Consiglio regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei
singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo
alla disponibilità della Regione, assegna su proposta della Giunta regionale i
beni stessi a una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della presente
legge.
L'accertamento
e la dichiarazione di cui al comma precedente vanno effettuati anche nei
confronti delle pertinenze dei beni stessi, nonché dei loro eventuali frutti.
Art.
18
1.
I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di
attività il cui esercizio è delegato, vengono ceduti in comodato all'ente
delegato con vincolo di destinazione.
2.
I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli
oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
3.
La cessione in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari
con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed
alle spese di gestione dei beni ceduti (5).
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
Art.
19
Concessione
per l'uso dei beni.
Nei
casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui
beni regionali usi particolari mediante concessione, il relativo atto
amministrativo viene autorizzato dal Consiglio regionale su motivata proposta
della Giunta regionale.
Per
la scelta del concessionario si applicano le norme contenute nella presente
legge per le procedure contrattuali. L'atto di concessione deve stabilire la
durata della stessa, l'ammontare del canone da corrispondersi dal
concessionario, nonché la cauzione a carico di quest'ultimo, quando non sia un
Ente pubblico.
In
tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in
concessione, nonché le eventuali condizioni necessarie per la buona
conservazione del bene regionale e per l'esercizio dell'attività che viene
consentita.
Scaduto
il termine della concessione, eventuali opere costruite sul bene e le relative
pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.
Art.
20
Piccole
concessioni e licenze.
Il
Consiglio regionale con atto amministrativo individua i casi in cui - in
relazione alla modesta consistenza del bene ed alla lieve entità del canone -
sui beni regionali possono essere costituiti diritti a favore di terzi mediante
concessioni o licenze in deroga alle norme contenute nella presente legge.
In
tali casi il relativo atto amministrativo è adottato dalla Giunta regionale o
da un assessore appositamente delegati, sulla base di un disciplinare tipo
predisposto dalla Giunta.
La
procedura di cui ai commi precedenti è applicata anche per la vendita dei
frutti dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili in conformità alle norme
della presente legge.
Art.
21
Manutenzione
dei beni patrimoniali.
Alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali provvede la
Giunta nei limiti dei rispettivi stanziamenti contenuti nel bilancio regionale.
Gli atti relativi sono predisposti dal competente settore dell'ufficio bilancio
e provveditorato.
Le
spese per piccoli e urgenti interventi di manutenzione ordinaria degli stabili
sede di uffici regionali, possono essere attuate anche mediante la procedura
prevista dall'art. 49 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, fino ad un
massimo di lire 500.000 annue.
Art.
22
Vigilanza
sui beni della Regione e mezzi di tutela degli stessi.
La
Giunta regionale vigila affinché i beni pubblici regionali siano effettivamente
ed integralmente destinati all'uso generale e particolare cui gli stessi sono
stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la Giunta
predispone i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti
per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa, che valendosi dei
mezzi previsti dal Codice civile a difesa della proprietà e del possesso.
Art.
23
I
beni regionali e il conto generale del patrimonio.
Il
settore dell'ufficio bilancio e provveditorato competente per materia comunica
annualmente all'altro settore dello stesso ufficio cui compete la compilazione
del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 63 della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23 gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.
TITOLO
II
Dei
contratti
Art.
24
Legittimazione
a contrarre.
Agli
acquisti, alle alienazioni, alle locazioni, agli approvvigionamenti, alle
convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi
della Regione - sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo
Stato - provvede la Giunta ai sensi dell'art. 55 lett. e) dello Statuto, nei
modi ed entro i limiti fissati dalla presente legge.
Art.
25
Contenuto
e limiti.
I
contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 9 anni, non
possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei
fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del
contratto, devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita
garanzia;
possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni
fino a un massimo del 20 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono
prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'Amministrazione. Le spese
di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per
legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente
privato.
Art.
26
Forme
di contrattazione.
Tutti
i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono
preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo
le regole stabilite dalla presente legge.
Può
farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.
La
Giunta regionale può, con motivata deliberazione, stabilire che determinati
lavori e forniture il cui importo non superi lire 10 milioni vengano eseguiti
in economia.
Art.
27
Proposte
di contrattazione.
Fatta
salva la competenza dei funzionari delegati, gli uffici regionali - allorché
occorra ai sensi della presente legge fare ricorso alle forme di contrattazione
previste dal precedente articolo 26 - effettuata la necessaria istruttoria,
anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa,
inoltrano
la
proposta alla Giunta regionale con motivata relazione.
Nei
casi in cui occorra procedere alla stipulazione di contratti di acquisto o di
vendita di beni immobili, di locazione, di fornitura di beni mobili da
inventariare ai sensi dell'art. 8 della presente legge, nonché di altri
contratti aventi ad oggetto beni e servizi comunque riguardanti
l'amministrazione generale degli uffici regionali, e di quelli relativi alle
concessioni di cui al precedente articolo 19, gli uffici regionali formulano
specifiche richieste al competente settore dell'ufficio bilancio e
provveditorato.
Quest'ultimo,
compiuta l'istruttoria necessaria, anche in relazione alle disponibilità di
bilancio e alla congruità della spesa, inoltra la richiesta alla Giunta
regionale con motivata relazione.
Art.
28
Pareri
consultivi.
Nei
casi in cui sia prescritto il parere obbligatorio di organi o uffici
consultivi, la proposta di contrattazione alla Giunta regionale deve essere
effettuata dopo che sia stato udito il parere stesso.
Negli
altri casi la Giunta regionale può determinare che il parere sia richiesto
prima dell'adozione della deliberazione di sua competenza.
Art.
29
Scelta
delle procedure.
La
Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di
contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea, tra quelle di cui
al precedente art. 26 al fine di garantire l'economicità, la speditezza della
gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra
gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.
Art.
30
Capitolati
generali e speciali.
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera i capitolati
generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati
tipi di contratti.
La
Giunta regionale, sulla base di questi, predispone e approva i capitolati
speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo
ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.
Art.
31
Licitazione
e trattativa privata.
I
contratti di importo pari o superiore a lire 100.000.000 devono essere
preceduti da licitazione privata (6).
Quelli
di importo inferiore a lire 100.000.000 sono preceduti da trattativa privata,
che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute
idonee, e comunque nella forma dell'offerta in busta chiusa (7).
I
contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 20.000.000 possono
essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta (8).
La
procedura di cui al secondo comma del presente articolo, può essere seguita,
previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
1)
quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
2)
quando l'urgenza - espressamente riconosciuta dalla Giunta regionale - sia tale
da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.
La
procedura di cui al terzo comma del presente articolo può essere seguita,
previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:
1)
per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o
per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
2)
quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che
una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
obiettivamente necessari all'Amministrazione;
3)
quando si debbono prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi
regionali.
Gli
importi limite di cui ai commi 1 e 3 sono annualmente adeguati dalla Giunta
regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno,
tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici
generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi
al mese di settembre degli ultimi due anni (9).
(6)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
Art.
32
Procedimento
per l'asta pubblica.
Nei
casi in cui la Regione fa ricorso all'asta pubblica segue la procedura prevista
o richiamata dalle seguenti norme.
L'asta
può essere tenuta, sia in forma pubblica che in forma segreta. Nei casi in cui
l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che
assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere
presentate le offerte.
L'aggiudicazione
ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso
infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.
Art.
33
Avviso
d'asta.
L'avviso
d'asta viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso negli
appositi albi regionali almeno 15 giorni prima del giorno fissato per
l'incanto.
L'avviso
d'asta deve indicare:
1)
l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve
svolgersi la gara;
2)
l'oggetto dell'asta;
3)
la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura
dell'oggetto;
4)
il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;
5)
gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni
d'appalto;
6)
i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere
ammessi alla gara;
7)
le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione
delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
8)
il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;
9)
se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;
10)
se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà
all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
Art.
34
Idoneità
degli aspiranti ed esclusione dalla gara.
Nei
casi in cui la natura della prestazione oggetto del contratto comporti il
possesso o la conoscenza di particolari requisiti artistici o tecnici, la
Regione indica, nell'avviso d'asta, i documenti dimostrativi del possesso dei
requisiti anzidetti.
La
Giunta regionale, accertato per ognuno degli aspiranti il possesso dei
requisiti indicati nel bando, ammette gli stessi alla gara.
Fermo
il disposto del precedente comma, sono esclusi dalla gara con motivata deliberazione
della Giunta regionale, i concorrenti che, nell'eseguire prestazioni sia alla
Regione che ad altre amministrazioni pubbliche, si siano resi colpevoli di
negligenza o di inadempienza.
L'esclusione
non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno.
Art.
35
Svolgimento
della gara.
La
gara è presieduta dal Presidente della Giunta, ovvero da un componente della
stessa o da un funzionario all'uopo delegati dalla Giunta medesima.
Per
lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile,
la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73 - esclusi i modi
indicati alle lettere a), b), d) - 76, 77, 81, 82, 83, 88 del R.D. 23 maggio
1924, n 827 e successive modificazioni.
Art.
36
Procedimento
per l'appalto-concorso.
Per
speciali forniture la Regione può ricorrere all'appalto-concorso.
In
tal caso la Giunta regionale, fissate le norme di massima, invita le persone o
le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti
tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Scaduto
tale termine, la Giunta regionale procede all'esame dei progetti, tenuto conto
degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di
capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti,
nonché sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio
regionale.
Ove
la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la
Giunta può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da essa
nominata.
Nel
caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali
è stato bandito l'appalto concorso, la Giunta regionale dà luogo ad altra gara.
Nel
caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto.
La
mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando
di concorso disponga diversamente.
Art.
37
Procedimento
per la licitazione privata.
Nei
casi in cui si procede a licitazione privata la Regione invita più persone o
ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno
e ora determinati per presentare le loro offerte.
In
tale caso, i concorrenti presentano le loro offerte a voce o per iscritto con
offerta segreta, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
Nei
casi in cui è prevista l'offerta a voce, l'aggiudicazione avverrà secondo le
modalità stabilite nel precedente articolo 32.
Ove
l'offerta sia prevista per iscritto, l'aggiudicazione avverrà previo confronto
con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
La
Regione può anche effettuare la licitazione privata mediante l'invio alle
persone o alle ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto di uno
schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e
speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con la
indicazione
del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il
contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base
se questo sia stato stabilito dalla Regione.
Nel
giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in
pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario
del contratto il migliore offerente.
Delle
operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi
delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della
licitazione.
In
entrambi i casi descritti nel presente articolo è applicabile, in quanto
compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.
Art.
38
Approvazione
degli atti di aggiudicazione.
I
verbali di aggiudicazione e, nei casi in cui si è deliberato di procedere
mediante trattativa privata, le proposte di contrattazione formulate
dall'ufficio competente, sono approvati con deliberazione della Giunta
regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre
pattuizioni.
In
tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà
essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando
l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del
contratto.
Per
giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico
regionale, la Giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal
precedente comma. In tale caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso
o indennizzo.
I
capitolati speciali di cui al precedente articolo 30 possono stabilire un
termine per la approvazione degli atti di aggiudicazione. Scaduto tale termine,
il contraente, a sua richiesta, ha diritto di essere liberato da ogni suo
impegno, senza pretesa a rimborsi o indennizzi.
Art.
39
Stipulazione
del contratto.
Il
contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un
componente della stessa da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma
pubblico-amministrativa - dal funzionario regionale del più alto livello
designato dalla Giunta regionale quale ufficiale rogante con deliberazione da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La
controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In
sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute
nell'articolo 18 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Quando
l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni
dalla Giunta regionale, il contratto può essere ricevuto anche da notaio.
I
contratti possono essere stipulati:
a)
in forma pubblico-amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;
b)
per mezzo di scrittura privata;
c)
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro
contraente è una ditta commerciale.
Tutte
le spese contrattuali poste a carico del privato ai sensi del precedente art.
25 sono anticipate dalla Regione. L'ufficio competente comunicherà al
contraente privato l'ammontare delle spese che verranno da lui versate entro
cinque giorni sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale.
Art.
40
Ufficiale
rogante.
I
contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra
pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e
ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile
in quanto applicabili.
Tali
atti, nonché quelli di cui alla lettera b) del comma quarto dell'art. 39, sono
registrati in appositi repertori tenuti dall'ufficiale rogante, secondo le relative
norme dello Stato.
L'ufficiale
rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti
della Regione.
Art.
41
Esecuzione
dei contratti.
Dopo
la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell'esecuzione del contratto non
possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel
contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere
apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni
fino ad un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione della
Giunta.
L'ufficio
preposto alla esecuzione del contratto, ne cura i vari adempimenti conseguenti,
secondo la natura, il contenuto e i termini stabiliti dai vari contratti.
In
particolare, predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa
sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove
occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per
qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in
cui, ai sensi dell'articolo seguente, è necessaria la forma del collaudo.
Art.
42
Collaudazione.
Ove
l'oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere
particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione
della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di
tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti, ove occorra, tra non
appartenenti al personale dipendente della Regione.
Art. 43
Norma finale.
Le
disposizioni del titolo II della presente legge non si applicano ai contratti
di appalto di lavori pubblici regionali, esclusi quelli concernenti la
manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni regionali.
Per
quanto altro attinente la materia dei contratti e dei beni regionali, non
espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le norme statali.