L.R.
24 aprile 1979, n. 17 (1).
Provvedimenti
a favore della attività agricola, in attuazione della legge 1° luglio 1977, n.
403 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 1979, n. 20.
(2)
La presente legge era stata, in un primo momento, abrogata dall'art. 13, comma
1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lett. e)
è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, L.R. 20 gennaio 2000, n. 5, con la
conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente legge, come disposto
dal comma 2 dello stesso art. 9.
Art.
1
Finalità.
In
conformità a quanto previsto dalla legge 1° luglio 1977 n. 403, le disposizioni
della presente legge sono dirette a favorire - mediante la erogazione di
contributi in conto capitale e in conto interessi - il consolidamento e lo
sviluppo della attività cooperativa agricola e zootecnica nonché il
potenziamento delle aziende agricole singole od associate.
TITOLO
I
Interventi
straordinari a favore della cooperazione
Art.
2
Contributi
in conto capitale.
A
favore di cooperative e loro consorzi sono disposte, complessivamente per gli
anni 1979, 1980, 1981, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
per contributi in conto capitale sulle spese per l'acquisizione, la
realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
zootecnici: lire 3.421.900.000 (3) di cui lire 2.373.900.000 quale stanziamento
per l'esercizio 1979.
Nella
concessione sarà accordata preferenza alle cooperative e loro consorzi aderenti
ad Associazioni di produttori riconosciute, nonché alle iniziative di
completamento delle strutture e di adeguamento tecnologico degli impianti e
attrezzature preesistenti la cui realizzazione risulti in armonia con il
Programma regionale di sviluppo.
Il
contributo sarà concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
Sono
equiparate agli interventi di cui sopra le operazioni di acquisto che saranno
effettuate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per conto della Regione,
aventi lo scopo di rilevare strutture ed impianti di proprietà di organismi
associativi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario, per il
successivo affidamento in gestione - previa ristrutturazione dei medesimi, ove necessaria,
con il seguente ordine di priorità:
1)
a cooperative agricole;
2)
a consorzi di cooperative agricole (4).
Il
prezzo che l'ESAU corrisponderà per gli acquisti suddetti sarà pari a quello
determinato dall'Ufficio tecnico erariale, al netto dei contributi pubblici, in
conto capitale e in conto interessi eventualmente percepiti per la
realizzazione o acquisizione delle strutture e degli impianti dalle cooperative
proprietarie (5).
b) (6);
c)
per contributi «una tantum» nelle spese di gestione sostenute per operazioni di
raccolta, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e
zootecnici: lire 700.000.000, di cui lire 500.000.000 quale stanziamento per
l'esercizio 1979.
Il
contributo sarà concesso nella misura massima del 60 per cento, sul totale
delle spese documentate e ritenute ammissibili, a cooperative e loro consorzi
in fase di avviamento costituite da non oltre 5 anni rispetto alla data di
entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle difficoltà di
gestione.
Il
contributo sarà accordato al netto del concorso regionale negli interessi
eventualmente concesso, per lo stesso esercizio, sui prestiti di conduzione di
cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni e
integrazioni.
(3)
Importo così modificato dall'art. 9, L.R. 4 settembre 1981, n. 68.
(4)
Capoverso aggiunto dall'articolo 1, L.R. 20 dicembre 1984, n. 49. Vedi, anche,
le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 1.
(5)
Capoverso aggiunto dall'articolo 1, L.R. 20 dicembre 1984, n. 49. Vedi, anche,
le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 1.
(6)
Lettera soppressa dall'art. 9, L.R. 4 settembre 1981, n. 68.
Art.
3
Contributi
in conto interessi per la trasformazione di passività onerose.
Per
l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 lett. e) della legge 1°
luglio 1977, n. 403 a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, è
autorizzata la iscrizione nel bilancio dell'esercizio 1979 del limite di
impegno di lire 500.000.000, di durata quinquennale.
Art.
4
Contributi
in conto interessi sui prestiti destinati alle anticipazioni ai soci e
produttori conferenti.
(7).
(7)
Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 12 giugno 1989, n. 17.
TITOLO
II
Interventi
a favore degli operatori agricoli singoli o associati
Art.
5
Contributi
in conto interessi su mutui e prestiti.
Per
la concessione di mutui e prestiti a favore di aziende agricole singole o
associate sono disposti, a partire dall'anno 1979 i seguenti limiti di impegno:
a)
lire 500 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui
ventennali di miglioramento fondiario;
b)
lire 1.285 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti
agrari quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione;
c)
lire 100 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti
agrari di durata massima quinquennale per lo sviluppo della zootecnia (8).
(8)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
TITOLO
III
Procedure
per l'attuazione degli interventi
Art.
6
Delega
delle funzioni amministrative e direttive di attuazione della legge.
Le
funzioni amministrative inerenti la concessione delle provvidenze previste
dalla presente legge ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui
alla lett. b) dell'art. 2, sono delegate ai Consorzi tra i comuni di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, come modificata dalla legge regionale 28
marzo 1978, n. 12.
Gli
enti delegati provvederanno alla istruttoria delle domande - avvalendosi delle
articolazioni territoriali degli Uffici della Regione e delle strutture
dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - nonché alla concessione delle
provvidenze entro 120 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.
Nell'esercizio
delle funzioni delegate i Consorzi garantiranno la più ampia partecipazione
delle forze economiche e sociali presenti nel territorio, tramite il comitato
agricolo consultivo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.
Le
Comunità montane si avvarranno dell'apposito comitato tecnico previsto nei
rispettivi statuti.
Art.
7
Presentazione
delle domande.
Le
domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge debbono
essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Consorzio tra i comuni
territorialmente competenti, ad eccezione di quelle relative ai contributi di
cui all'art. 2, lett. b), da presentarsi alla Giunta regionale.
Art.
8
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate
sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità del piano regionale di
sviluppo e della presente legge.
Qualora
gli Enti non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate entro i termini
previsti dall'art. 6 della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli
stessi e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel
compimento degli atti.
Art.
9
Requisiti
degli organismi cooperativi e preferenze.
Per
accedere alle provvidenze di cui alla presente legge, le cooperative agricole e
loro consorzi debbono risultare costituite ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia e, per accedere alle provvidenze di cui al precedente art. 3,
debbono tenere scritture contabili in grado di dimostrare le passività per le
quali si richiede il finanziamento agevolato.
Le
misure previste dalla presente legge dovranno applicarsi con preferenza alle
imprese familiari coltivatrici singole o associate, in particolare a quelle
condotte da giovani coltivatori.
TITOLO
IV
Disposizioni
varie
Art.
10
Concorso
della Regione nel pagamento degli interessi e Fondo interbancario di garanzia.
Il
concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui
concessi ai sensi della presente legge è pari alla differenza tra i tassi
massimi di riferimento, determinati con decreto interministeriale per le
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e i tassi minimi
di
interesse
agevolato determinati, per le stesse operazioni, ai sensi del terzo comma
dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ai
prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento
del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
11
Convenzioni
con Istituti ed Enti abilitati al credito agrario.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti ed Enti abilitati al credito agrario, nelle quali saranno previste,
fra l'altro, le procedure nonché i tempi massimi per la erogazione dei prestiti
e dei mutui, secondo quanto disposto dall'art. 10 - nn. 2 e 3 - della legge 1°
luglio 1977, n. 403.
Art.
12
Conto
corrente bancario.
I
prestiti agrari per la corresponsione di anticipazioni ai soci e produttori
conferenti di cooperative, concesse ai sensi della presente legge, sono
effettuati dagli Istituti ed Enti convenzionati mediante rilascio di cambiale
agraria o apertura di conto corrente agrario secondo la preferenza manifestata
dall'organismo richiedente.
I
prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario saranno regolati
dalle disposizioni previste in materia dall'art. 11 della legge 1° luglio 1977,
n. 403.
TITOLO
V
Disposizioni
finanziarie
Art.
13
Imputazione
e copertura degli oneri.
L'onere
complessivo di lire 6.368.900.000, relativo agli interventi di cui all'art. 2
della presente legge, sarà imputato al cap. 7697, di nuova istituzione,
denominato: «Contributi in conto capitale per interventi a favore della
cooperazione agricola» dei bilanci degli esercizi dal 1979 al 1981.
L'onere
per gli interventi di cui al precedente art. 3, previsti in lire 500 milioni
per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà iscritto nei bilanci dei
rispettivi esercizi finanziari e imputati al cap. 7698, di nuova istituzione,
denominato «Contributi in conto interessi sui mutui e prestiti contratti dalle
cooperative agricole e loro consorzi per l'estinzione di passività onerose».
L'onere
per gli interventi di cui all'art. 4, stabilito complessivamente in lire 1.250
milioni, sarà imputato al cap. 7699 di nuova istituzione, denominato
«Contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle cooperative
agricole e loro consorzi per le anticipazioni ai soci e produttori conferenti»
del bilancio degli anni dal 1979 al 1983.
L'onere
per gli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, stabilito in lire
1.885 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1983 ed in lire 500
milioni dal 1984 al 2000, saranno imputati ai rispettivi bilanci come segue:
-
per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 5, al cap. 7700 (ex cap.
3484) denominato «Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui
mutui di miglioramento fondiario, in attuazione dell'art. 2 della legge 1°
luglio 1977, n. 403»;
-
per gli interventi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 5, al cap. 7701,
di nuova istituzione, denominato «Concessione del concorso nel pagamento degli
interessi sui prestiti agrari relativi alla meccanizzazione e alla zootecnia,
in attuazione dell'art. 1, lett. d), della legge 1° luglio 1977, n. 403».
Le
prime due annualità del limite di impegno di cui al precedente art. 5, lett.
a), sono destinate al pagamento del concorso regionale negli interessi di
preammortamento dei mutui ventennali.
Le
quote degli stanziamenti annuali, successivi al 1979, per gli interventi di cui
agli artt. 2 e 4 della presente legge saranno determinate, ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con le rispettive
leggi di approvazione dei bilanci.
Per
gli impegni di spesa da assumere in attuazione della presente legge è
autorizzata la procedura prevista dal richiamato art. 5, ultimo comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Agli
oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità assegnate
alla Regione dell'Umbria per l'attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.
Nel
bilancio di previsione dell'esercizio 1979 saranno iscritti, in termini di
competenza, stanziamenti per complessive lire 6.008.900.000 cui si prevede:
a)
quanto a lire 5.508.900.000 - da iscrivere ai capp. 7697, 7698, 7699 e 7701
come indicato ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5 lett. b) e c) - con utilizzo, ai
sensi dell'art. 26 (terzo, quarto e quinto comma) della legge regionale di
contabilità 3 maggio 1978, n. 23, di parte della disponibilità esistente sul
fondo globale iscritto al cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1978 (elenco n.
4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 1);
b)
quanto al limite di impegno di lire 500.000.000 - da iscrivere al cap. 7700 (ex
cap. 3484) - con la assegnazione di pari importo effettuata dallo Stato
nell'esercizio 1978 a norma dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.
Nello
stesso bilancio saranno, inoltre, iscritti, in termini di cassa, i seguenti
stanziamenti:
-
al cap. 7697L.3.073.000.000- al cap. 7698L.250.000.000- al cap.
7699L.250.000.000- al cap. 7700L.---- al cap. 7701L.1.385.000.000
mediante
prelevamento dell'importo totale di lire 4.958.000.000 dal cap. 6140 «Fondo di
riserva di cassa».
TITOLO
VI
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
14
Fino
all'entrata in funzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 40 e successive modificazioni, le funzioni ad essi delegate sono affidate,
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria.
L'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria adotterà le determinazioni di propria
competenza, che dovranno prevedere procedure per una sollecita utilizzazione
delle somme stanziate, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta
regionale.
Art.
15
Presentazione
ed istruttoria delle domande.
Le
domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 2, lett. a) e b), 3
e 5 debbono essere presentate alla Giunta regionale, tramite i dipendenti
Uffici tecnici dell'agricoltura; quelle relative agli articoli 2, lett. c), e 4
all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Effettuati
gli accertamenti tecnico-economici, gli Uffici regionali rimetteranno all'Ente
medesimo, per le determinazioni di competenza, le domande istruite, ad
eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, lett. b), per
le quali le relative determinazioni saranno assunte dalla Giunta regionale.
In
fase di prima attuazione della presente legge il termine del 31 marzo di cui al
precedente art. 7 è prorogato al 30 giugno 1979.
Art.
16
Per
l'anno 1978 le domande dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
17
Dichiarazione
di urgenza.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.