L.R.
11 maggio 1979, n. 20 (1).
Sovvenzione
annua a favore della Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per
l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie
Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S.
Sepolcro (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1979, n. 22.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[I
fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e per effetto della riduzione del cap. n. 1652 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti sono attribuiti, per l'anno 1978 e
nella misura di lire 624.640.000, a titolo di sovvenzione annua, a favore della
Società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine, per l'esercizio delle
autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con
diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro.
Un
importo pari a quello di cui al comma precedente viene attribuito, per l'anno
1979, allo stesso titolo, alla Società interessata.
Le
suddette sovvenzioni sono comprensive della quota annua di lire 93.500.000, da
destinare al rinnovo del materiale rotabile.
La
sovvenzione annua relativa all'anno 1978 verrà erogata dopo l'entrata in vigore
della presente legge e quella relativa al 1979 a trimestralità posticipate,
dopo l'accertamento della regolarità del servizio sovvenzionato.
Qualora
ulteriori stanziamenti di fondi statali vengano assegnati per gli anni 1978 e
1979 alla Regione per le finalità di cui all'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e limitatamente alle spese di esercizio per i servizi automobilistici
sostitutivi di linee ferroviarie in concessione, il Presidente della Giunta
regionale è autorizzato ad erogare a favore della Società Mediterranea strade
ferrate Umbro-Aretine ulteriori sovvenzioni per gli anni anzidetti, fino alla
concorrenza di lire 991.300.000 annue] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
spesa complessiva di lire 1.249.280.000 relativamente agli anni 1978 e 1979
sarà iscritta nel bilancio regionale dell'esercizio 1979 al cap. 3125, di nuova
istituzione, denominato: «Sovvenzione annua a favore della Società Mediterranea
strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed
integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S.
Giovanni-Perugia e Umbertide S. Sepolcro».
Pari
importo sarà iscritto nello stanziamento di cassa dello stesso capitolo.
All'onere
di cui al primo comma sarà fatto fronte con quota dei fondi che saranno
assegnati alla Regione per gli stessi anni ai sensi degli artt. 84, 127 e 128
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.M. 12 settembre 1978, n. 634/A-3714
del Ministero dei trasporti.
(4)] (5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione
e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.