L.R.
14 maggio 1979, n. 23 (1).
Gestione
del patrimonio agro-forestale regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1979, n. 22.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Costituiscono
il patrimonio agro-forestale della Regione i beni esistenti nel territorio
regionale già facenti parte del demanio forestale dello Stato e compresi nel
patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da questa
amministrati, trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11 della legge 16
maggio 1970, n. 281, dell'art. 1, lett. h), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
dell'art. 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni
agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione.
Art.
2
I
beni agro-forestali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
Con
deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte le alienazioni dei
singoli beni del patrimonio agricolo-forestale in conformità alla presente
legge e agli atti di programmazione di politica patrimoniale triennale e del
relativo piano attuativo annuale (2).
(3).
(2)
Il presente comma ha così sostituito gli originari commi secondo e terzo in
virtù di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
(3)
Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 3 aprile 1995, n. 20.
Art.
3
I
beni agro-forestali appartenenti ad Enti pubblici ed a privati possono essere
acquisiti in uso al patrimonio indisponibile della Regione, sentita la competente
commissione consiliare, mediante apposite convenzioni stipulate dal Presidente
della Giunta regionale previa delibera della Giunta regionale stessa.
Possono
altresì essere stipulate convenzioni con le Regioni limitrofe per la gestione dei
beni agro-forestali appartenenti ai rispettivi patrimoni.
Art.
4
L'amministrazione
dei beni costituenti il patrimonio agroforestale della Regione e di quelli di
cui al precedente articolo deve tendere, sulla base di piani di sviluppo
economico-nazionali e regionali, al conseguimento in particolare delle seguenti
finalità:
-
difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico e tutela dei boschi dagli incendi
e dai parassiti;
-
conservazione ed incremento del patrimonio forestale e difesa dell'equilibrio
bio-ecologico del territorio regionale;
-
costituzione di allevamenti di selvaggina da destinare al ripopolamento
faunistico;
-
costituzione di parchi naturali e riserve per la salvaguardia di zone di
particolare interesse naturalistico;
-
ripopolamento ittico;
-
ricerca scientifica;
-
attività ricreative-culturali;
-
incremento della produzione del legno, dell'industria del legno e dei suoi
derivati;
-
valorizzazione dei prodotti secondari del bosco;
-
incremento della attività zootecnica anche a tipo integrato;
-
promozione di impianti selvicolturali d'avanguardia e di iniziative artigiane
nel settore del legno, garantendo la necessaria assistenza tecnica.
Art.
5
La
gestione del patrimonio agro-forestale, compresi i beni di cui all'art. 3,
avviene per complessi agro-forestali aventi una struttura tecnico-economica
omogenea.
L'elenco
dei complessi di cui al comma precedente è compilato dalla Giunta regionale
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta
regionale procede altresì alle eventuali variazioni ai complessi a seguito di
nuove acquisizioni o per altri motivi.
Art.
6
Le
funzioni amministrative inerenti alla gestione dei beni di cui alla presente
legge sono delegate alle Comunità montane che le svolgono nel rispetto degli indirizzi
dettati dalla programmazione regionale.
La
gestione dei complessi di cui al precedente articolo viene effettuata sulla
base di piani economici agro-forestali quinquennali che dovranno essere
redatti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
armonia con i piani di sviluppo zonali di cui all'art. 5 della legge n.
1102/1971.
La
Regione può riservarsi l'impianto e la direzione tecnica di uno o più vivai forestali
al fine di assicurare l'approvvigionamento di alberi destinati al verde
pubblico.
I
piani economici fissano:
-
assestamento e coltura dei boschi;
-
ripresa legnosa e piano dei tagli;
-
produzione agricola e zootecnica;
-
regolamento di utilizzazione dei pascoli e prati-pascoli;
-
produzione della selvaggina ed assestamento faunistico;
-
conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
-
acquisizione per accorpamento e razionale ampliamento del fondo.
I
piani economici e le loro revisioni sono predisposti dalle Comunità montane ed
approvati dal Consiglio regionale (4).
(4)
Comma così sostituito dall'art. 113, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
7
Sui
beni agro-forestali di cui all'art. 1 possono essere consentite concessioni
d'uso compatibilmente con le finalità di cui al precedente articolo:
a)
per attività agro-zootecniche;
b)
per l'esercizio di attività artigianali e industriali;
c)
per derivazioni di acqua, attraversamento di strade, linee elettriche,
teleferiche, funivie, ecc.
Inoltre
sul patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge, comprese le aree adiacenti, possono essere date concessioni per attività
turistiche e per abitazione.
Le
concessioni sono rilasciate nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge
sulla amministrazione e contabilità della Regione per una durata non superiore
a 19 anni. L'atto di concessione dovrà specificare condizioni necessarie per la
conservazione del bene concesso.
Scaduta
la concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite resta acquisita
alla Regione senza diritto ad alcun indennizzo.
Art.
8
Entro
il 31 gennaio di ogni anno le Comunità montane presentano alla Regione, per la
approvazione, i programmi per la gestione dei beni di cui all'art. 5 redatti in
conformità alle prescrizioni dei piani economici agro-silvo-zootecnici, con le
previsioni di entrata e di uscita per l'esercizio finanziario in corso.
Entro
il 30 aprile dell'anno successivo le Comunità montane presenteranno il
rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
della Regione.
Art.
9
I
mezzi finanziari per la gestione dei complessi di cui all'art. 6 vengono
assegnati dalla Regione all'atto dell'approvazione del programma annuale.
L'erogazione
dei fondi assegnati avverrà previa approvazione da parte della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, dei fabbisogni di
spesa o progetti esecutivi presentati dalle Comunità montane, corredati dalla
deliberazione esecutiva della Giunta comunitaria, entro il 31 marzo e previo
collaudo degli interventi effettuati.
Art.
10
Per
l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Comunità montane
si avvalgono del Corpo forestale dello Stato impiegato nella Regione ai sensi
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché
dei servizi tecnici operanti nel territorio e di quelli dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria e impiegano il personale comandato nonché la manodopera di
cui agli artt. 4 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 e 2 della legge
regionale 18 marzo 1977, n. 15.
All'esecuzione
delle opere silvo-pastorali e di sistemazione montana le Comunità montane
provvedono altresì a mezzo di cottimo fiduciario, preferendo, per quanto
possibile, cooperative di lavoratori agricole e forestali e privilegiando
quelle costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.
Art.
11
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di
lire 100.000.000 con imputazione al cap. 4105, di nuova istituzione,
denominato: «Spese per la gestione del patrimonio agro-forestale regionale».
All'onere
suddetto si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto
al cap. 4100 del bilancio regionale dell'esercizio 1979.
(5).
Per
gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità del presente
provvedimento sarà determinata con la legge di bilancio, nei limiti delle
disponibilità previste nel bilancio poliennale regionale II settore, secondo
programma, piano G/5.
(5)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.