L.R.
11 giugno 1979, n. 24 (1)
Provvidenze
a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti
dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 giugno 1979, n. 26.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 1° settembre 1981, n. 65.
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
1
Finalità.
Le
disposizioni della presente legge sono dirette a provvedere alle necessità
urgenti di intervento nei comuni di Spoleto e Terni, colpiti dai terremoti
verificatisi nell'agosto 1977 e marzo 1978 e nei comuni di Acquasparta,
Alviano, Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Narni, Polino, Sangemini, Stroncone
e Terni colpiti dai terremoti dei mesi di luglio e agosto 1978.
Art.
2
Interventi.
La
Regione dell'Umbria, ai fini della utilizzazione delle somme stanziate con la
legge 19 gennaio 1979, n. 17, dispone, secondo le modalità dei successivi
articoli, i seguenti interventi:
a)
ripristino e ricostruzione di edifici pubblici di proprietà di Enti pubblici
adibiti ad uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche
e sanitarie, di edifici scolastici, di vie e di piazze, di strade non statali,
di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali o di enti
pubblici rientranti nella competenza regionale, nonché alle opere di
consolidamento delle zone franose interessate dagli eventi di cui all'art. 1.
b)
concessione di contributi nelle ipotesi sub a) qualora i lavori siano stati
eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;
c)
concessione di contributi ad Enti e privati, nella spesa occorrente per la
riparazione di immobili urbani o di fabbricati iscritti nel catasto rurale non
a servizio di aziende agricole, di qualsiasi natura e destinazione;
d)
concessione di contributi ad Enti e privati nella spesa occorrente per la
riparazione o per la ricostruzione di fabbricati iscritti nel catasto rurale e
di strutture a servizio di aziende agricole, come definite e classificate
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n.
1317;
e)
concessione di contributi ai comuni per il riadattamento o la sistemazione di
immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazione, anche provvisoria, di
famiglie rimaste prive di alloggio;
f)
concessione di contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione di
abitazioni reperite al libero mercato, assegnate temporaneamente a famiglie
rimaste prive di alloggio;
g)
smontaggio, trasporto, deposito in apposito centro da istituire dei
mini-alloggi prefabbricati acquistati.
Art.
3
Applicazione
della legge.
L'esecuzione
degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2 è delegata agli Enti
locali, secondo le disposizioni del successivo capo IV, esclusi quelli relativi
ad immobili di proprietà della Regione.
La
concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del predetto articolo è
delegata ai comuni competenti per territorio, con esclusione di quelli relativi
alla riparazione di immobili di proprietà comunale e degli Istituti autonomi
delle case popolari.
Capo
II - Provvidenze a favore di proprietari di immobili urbani e di fabbricati
rurali non a servizio di aziende agricole.
Art.
4
Contributi.
Gli
interventi necessari per la riparazione di danni causati dagli eventi sismici
agli immobili di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il
loro consolidamento, sono assistiti da contributi regionali in conto capitale.
La
misura del contributo, che comunque non può superare l'80 per cento della spesa
ritenuta ammissibile, sarà determinata dal Consiglio regionale con apposito
atto entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal sesto comma del
successivo art. 8.
Con
lo stesso atto il Consiglio provvede alla ripartizione tra i comuni delle somme
stanziate.
L'ammontare
dei contributi non può superare la somma di lire 12.000.000 per ogni unità
immobiliare di civile abitazione e la somma di lire 8.000.000 per ogni unità
destinata ad usi diversi, risultanti catastalmente prima del terremoto.
Sono
altresì ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, nei limiti di cui
al precedente comma, i miglioramenti tecnici-funzionali necessari ai fini
igienico-sanitari, nonché le spese tecniche nella misura dell'8,50 per cento
della somma ammissibile a contributo e l'I.V.A. ove non compresa nei prezzi.
La
spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente
stabiliti dalla Giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da
un tecnico iscritto all'albo professionale, presso la Pretura competente per
territorio. La presentazione della perizia giurata, non preclude la possibilità
dei necessari accertamenti da parte dei Comuni.
Per
la riparazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case
popolari e dei Comuni, il Contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile.
Alla
concessione del contributo in favore dei comuni e degli Istituti autonomi case
popolari provvede la Giunta regionale secondo le disposizioni degli articoli
successivi.
Ove
gli strumenti urbanistici vigenti o la natura del terreno non consentano la
riparazione degli immobili in sito, i benefici del presente articolo si
applicano alla costruzione dei predetti immobili su area diversa dello stesso
comune (3).
I
proprietari interessati, per conseguire il contributo, devono provvedere alla
demolizione dell'immobile danneggiato secondo le disposizioni comunali ed
effettuare la nuova costruzione per una superficie netta non inferiore a mq 80
per unità immobiliare o non inferiore a quella preesistente se minore di mq 80.
L'esecuzione
dei lavori di costruzione per una superficie inferiore a quella indicata nel
precedente comma comporta una proporzionale riduzione del contributo da
concedere.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
Art.
5
Inizio
e ultimazione dei lavori.
La
presentazione della perizia giurata al Comune competente per territorio, nei
termini stabiliti dal successivo art. 8, costituisce, anche in deroga alle
norme della contabilità dello Stato, autorizzazione all'inizio dei lavori,
sempreché i proprietari interessati abbiano già ottenuto il rilascio della
concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o
dell'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte del
sindaco.
Per
i fabbricati di interesse storico, artistico o monumentale, per quelli ricadenti
in zone sottoposte a protezione delle bellezze naturali o comprese nell'elenco
delle località sismiche, nei casi previsti dalle relative leggi, è altresì
necessario il preventivo possesso delle autorizzazioni o dei nulla-osta delle
competenti autorità, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
È
fatto obbligo ai proprietari interessati di comunicare tempestivamente ai
comuni l'avvenuta esecuzione dei lavori al rustico.
I
lavori debbono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, entro il
termine massimo di dodici mesi dalla data del loro inizio, che deve essere
comunicata tempestivamente al Comune.
I
comuni, prima della concessione e o della liquidazione del contributo,
provvedono all'accertamento dell'osservanza delle modalità e dei termini
succitati.
Ove
gli interessati non inizino i lavori ai sensi del primo comma, i sindaci, entro
il 31 dicembre 1980, debbono procedere d'ufficio all'assegnazione dei termini
d'inizio e di ultimazione dei lavori, non superiore a dodici mesi, dandone
comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il
Comune delibera la decadenza del contributo nel caso di mancata ultimazione dei
lavori nei termini stabiliti.
Art.
6
Proroga
del termine di ultimazione dei lavori.
Per
comprovati motivi i sindaci possono concedere, con provvedimento motivato, una
proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori non superiore a sei mesi (4),
purché la richiesta e la concessione della proroga siano effettuate prima della
scadenza dei termini di cui al quarto comma del precedente articolo.
(4)
Per la proroga del termine vedi l'art. 4, L.R. 1° settembre 1981, n. 65,
l'articolo unico, L.R. 9 dicembre 1982, n. 53, l'art. 1, L.R. 23 marzo 1984, n.
17, e l'art. 4, L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.
Art.
7
Applicazione
dei prezzi unitari.
In
sede di istruttoria di concessione del contributo, i comuni provvedono
all'applicazione dei prezzi ai lavori ammissibili a contributo compresi nella
perizia giurata, con esclusivo riferimento all'epoca d'inizio dei lavori in
base al prezziario periodicamente stabilito dalla Giunta regionale.
Art.
8
Procedura
per il conseguimento del contributo.
Salvo
quanto previsto dal successivo art. 9, per la concessione del contributo di cui
all'art. 4 della presente legge i proprietari interessati debbono far
pervenire, a pena di decadenza, ai comuni competenti per territorio, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda in
carta
legale
contenente la richiesta del contributo regionale, nella quale debbono essere
indicati:
a)
la ditta proprietaria dell'immobile, o dell'unità immobiliare, con riferimento
al momento del sisma e della domanda di contributo;
b)
la data del terremoto che ha causato il danno;
c)
le unità per le quali viene richiesto il contributo, la loro ubicazione,
destinazione e consistenza, nonché l'indicazione della loro occupazione e dei
nominativi dei detentori con la specificazione del relativo titolo;
d)
gli estremi catastali di ciascuna unità immobiliare.
Copia
della domanda deve essere inviata alla Regione dell'Umbria.
Ai
fini della presente legge sono valide, purché regolarizzate, mediante ratifica
da parte degli altri comproprietari o dei proprietari, nei termini stabiliti
dal sindaco, le domande di cui al primo comma presentate da un solo
comproprietario nel nome e nell'interesse proprio e degli altri comproprietari
o
dall'usufruttuario
in luogo del proprietario.
I
comuni e gli Istituti autonomi delle case popolari provvedono a presentare, nel
predetto termine, domanda alla Giunta regionale per gli immobili di loro
proprietà.
Nel
caso di trasferimento degli immobili per atti fra vivi o per causa di morte,
avvenuti successivamente all'evento sismico o alla presentazione della domanda
di contributo, il contributo spetta ai nuovi proprietari.
Entro
il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (5) i proprietari degli immobili per i quali sia stata presentata la
domanda di cui al primo comma, debbono produrre al Comune competente per
territorio, a pena di decadenza dal contributo, i seguenti documenti ed atti
tecnici:
1)
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'esistenza del titolo di
proprietà alla data del sinistro ed alla data di presentazione della domanda di
contributo, ovvero l'atto di trasferimento dell'immobile successivo a tale
data, nonché la esatta individuazione e destinazione dell'immobile per il quale
viene richiesto il contributo;
2)
il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale territorialmente
competente, attestante il numero delle unità immobiliari di proprietà
dell'istante per le quali viene richiesto il contributo, la loro consistenza e
destinazione;
3)
la perizia della spesa ammissibile a contributo regionale, redatta da un
tecnico iscritto all'albo professionale sulla base dei criteri stabiliti
nell'art. 4 della presente legge, giurata presso la Pretura competente per
territorio;
4)
la concessione ad edificare, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o
l'autorizzazione, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, rilasciata dal
sindaco;
5)
le autorizzazioni delle competenti autorità, nei casi previsti dalla legge 1°
giugno 1939, n. 1089, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64 per i fabbricati di interesse storico, artistico o
monumentale e per quelli ricadenti in zone sottoposte a protezione delle
bellezze naturali o comprese nell'elenco delle località sismiche.
Tutti
i documenti e gli atti predetti debbono essere in regola con la vigente
normativa sull'imposta di bollo.
I
comuni e gli Istituti case popolari provvedono, per gli immobili di loro
proprietà, alla presentazione della documentazione predetta, nello stesso
termine, alla Giunta regionale.
La
prova della proprietà dei beni comunali e degli istituti case popolari potrà
essere fornita con qualsiasi idonea documentazione.
Qualora
sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede catastali,
all'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualunque sia la loro
destinazione, provvede l'Ufficio tecnico erariale, su richiesta del Comune
interessato e, nel caso di immobili di proprietà comunale e degli Istituti
autonomi case popolari, della Giunta regionale.
I
proprietari che non abbiano iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore
della presente legge o che non li inizino, usufruendo del disposto del primo
comma dell'art. 5, possono presentare la documentazione di cui ai punti 4 e 5
del precedente sesto comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, a pena di decadenza dal contributo.
Ai
fini delle disposizioni di cui al richiamato sesto comma, sono validi gli atti
e i documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5, presentati alla Regione dell'Umbria
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
(5)
Per la proroga del termine vedi l'art. 2, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73 e l'art.
5, L.R. 1° settembre 1981, n. 65.
Art.
9
Lavori
iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I
proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni
subiti dagli immobili di cui alla lettera c) dell'art. 2 prima dell'entrata in
vigore della presente legge e che presentano al Comune, nei termini previsti,
la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'articolo
precedente,
sono
ammessi a fruire del contributo regionale purché si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a)
per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia
stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla Regione
dell'Umbria o al Comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo
accertamento;
b)
per i danni causati dal terremoto dei mesi di luglio-agosto 1978, che sia stata
prodotta alla Regione, prima dell'inizio dei lavori, la perizia giurata dei
danni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla
proprietà dell'immobile.
Nel
caso di insussistenza dei predetti requisiti, i proprietari interessati possono
fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori ancora da eseguire
all'atto della presentazione ai comuni della perizia giurata.
I
comuni e gli Istituti autonomi case popolari sono ammessi ad usufruire del
contributo anche se non ricorrono le condizioni di cui ai punti a) e b) del
primo comma.
Art.
10
Anticipazioni
e liquidazione del contributo.
Ai
proprietari che abbiano iniziato i lavori, nel rispetto delle norme della
presente legge, possono essere concesse da parte dei comuni, a domanda,
anticipazioni pari al 50 per cento del contributo previa presentazione di una
dichiarazione, con firma autenticata, di impegno a non alienare l'immobile fino
all'ultimazione dei lavori.
La
decadenza dal contributo, dovuta all'inosservanza dei termini stabiliti dal
quarto e sesto comma dell'art 5, comporta per gli interessati l'obbligo della
restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione.
La
residua parte del contributo viene corrisposta a lavori ultimati, a seguito del
rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio tecnico
comunale.
I
proprietari interessati, all'atto della ultimazione dei lavori, debbono
produrre al Comune il consuntivo dei lavori stessi, redatto da un tecnico
iscritto all'albo professionale.
La
liquidazione del contributo viene effettuata in base alle risultanze degli
accertamenti dei lavori eseguiti.
I
comuni debbono, semestralmente, dare rendiconto alla Regione delle somme
erogate.
Alla
liquidazione del contributo ai comuni e agli Istituti autonomi case popolari,
per gli immobili di loro proprietà, provvede la Giunta regionale con proprio
atto deliberativo.
Capo
III - Provvidenze a favore di proprietari di aziende agricole
Art.
11
Contributi.
Gli
interventi necessari per la riparazione o la ricostruzione dei danni causati
dagli eventi sismici per gli immobili e le strutture di aziende agricole di cui
alla lettera d) dell'art. 2 e quelli occorrenti per il consolidamento, sono
assistiti da contributi in conto capitale alla cui concessione provvedono i
comuni (6).
La
misura del contributo viene determinata dal Consiglio regionale, con apposito
atto, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal sesto comma
dell'art. 8, tenendo comunque conto che non potrà superare:
a)
per le piccole aziende l'80 per cento della spesa effettiva;
b)
per le medie aziende il 65 per cento della spesa effettiva;
c)
per le grandi aziende il 50 per cento della spesa effettiva.
Con
lo stesso atto il Consiglio regionale provvede alla ripartizione tra i comuni
delle somme stanziate in bilancio.
Per
la classificazione si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del D.P.R. 17
ottobre 1952, n. 1317.
Sono
altresì ammessi ai benefici del presente articolo i miglioramenti funzionali
necessari ai fini igienico-sanitari, nonché le spese tecniche nella misura
dell'8,50 per cento della spesa ammissibile a contributo e l'I.V.A., ove non
compresa nei prezzi.
La
spesa ammissibile a contributo, calcolata sulla base dei prezzi periodicamente
stabiliti dalla Giunta regionale, deve risultare da apposita perizia giurata da
un tecnico iscritto all'albo professionale presso la Pretura competente per
territorio.
L'ammontare
della spesa ammissibile al beneficio dei contributi di cui al primo comma non
può superare le seguenti somme:
a)
piccole aziende diretto-coltivatrici lire 50 milioni;
b)
piccole aziende non diretto-coltivatrici 40.000.000;
c)
medie aziende lire 70.000.000;
d)
grandi aziende lire 70.000.000.
Al
ripristino di immobili su area diversa da quella di sedime si applicano le
disposizioni di cui al nono comma dell'art. 4 (7).
I
proprietari che, in sostituzione del contributo di cui al primo comma del
presente articolo, intendono usufruire della sovvenzione prevista dalla lettera
a) dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono presentare apposita
domanda al Comune competente per territorio, nei termini stabiliti dal primo
comma dell'art. 8 della presente legge (8).
La
presentazione della domanda per la sovvenzione di cui al precedente comma
esclude gli interessati dal beneficio del contributo.
La
domanda di sovvenzione eventualmente già presentata alla Regione prima della
entrata in vigore della presente legge deve essere presentata nuovamente al
Comune nei termini sopra indicati a pena di decadenza.
La
sovvenzione può essere concessa dal Comune;
a)
ai proprietari di aziende agricole che, a seguito di sopralluoghi tecnici
eseguiti dal competente ufficio regionale, abbiano già ottenuto
l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino per le esigenze di pronto
intervento,
previsto dalla richiamata disposizione di cui alla lettera a) della legge 25
maggio 1970, n. 364, nonché l'indicazione della sovvenzione concedibile;
b)
ai proprietari di aziende agricole che non abbiano ottenuto la predetta
autorizzazione, i quali richiedendo al Comune territorialmente competente, nei
termini di cui al primo comma dell'art. 8, il sopralluogo per la esecuzione dei
lavori di ripristino per esigenze di pronto intervento riconducibili a quelle
previste dall'art. 3, lettera a) della precitata legge conseguano la prescritta
autorizzazione.
I
proprietari che richiedono la predetta sovvenzione sono esonerati dall'onere
della presentazione della perizia giurata di cui al sesto comma dell'art. 8.
Alla
determinazione dell'ammontare del danno provvedono i comuni anche sulla base
degli accertamenti effettuati dagli Uffici regionali prima della entrata in
vigore della presente legge.
(6)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
(8)
Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 2, L.R. 15
dicembre 1980, n. 73.
Art.
12
Procedura
per il conseguimento del contributo.
Per
la concessione dei benefici di cui all'articolo precedente i proprietari di
aziende agricole, debbono osservare la procedura ed i termini stabiliti dal
precedente art. 8.
Si
applicano inoltre le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7.
La
dimostrazione della classificazione dell'azienda deve avvenire mediante
produzione del certificato del competente ufficio della Regione dell'Umbria e
la intestazione dei beni, colpiti dal sisma, deve risultare da certificazione
del catasto rurale, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale, da produrre nei
termini di cui al sesto comma dell'art. 8, in luogo di quella prevista al punto
2) della predetta disposizione, ovvero da altri titoli idonei.
Art.
13
Pagamenti
e liquidazione del contributo.
I
proprietari interessati possono ottenere il pagamento di due rate di acconto
non inferiore al 30 per cento dei lavori preventivati, dietro presentazione dei
relativi stati di avanzamento ai comuni che provvedono alla liquidazione.
All'atto
dell'ultimazione dei lavori i proprietari debbono presentare ai comuni il
consuntivo redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale.
A
seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del
competente Ufficio tecnico comunale, in base alle risultanze degli accertamenti
dei lavori eseguiti ammissibili a contributo, i comuni provvedono alla
liquidazione del contributo.
Le
somme già erogate dalla Regione per la riparazione dei beni danneggiati debbono
essere recuperate in sede di liquidazione, detraendole dal contributo concesso.
I
comuni debbono semestralmente dare rendiconto alla Regione delle somme erogate.
Art.
14
Lavori
iniziati o eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I
proprietari che hanno iniziato o eseguito i lavori di ripristino dei danni
subiti da immobili e strutture di aziende agricole, prima dell'entrata in
vigore della presente legge, che presentano al Comune, nei termini stabiliti,
la domanda e la documentazione di cui al primo e sesto comma dell'art. 8, sono
ammessi a fruire del contributo regionale purché si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a)
per i danni causati dai terremoti dell'agosto 1977 e del marzo 1978, che ne sia
stata data comunicazione scritta, prima dell'inizio dei lavori, alla Regione
dell'Umbria o al Comune, oppure questi abbiano provveduto al loro tempestivo
accertamento;
b)
per i danni causati dal terremoto dei mesi di luglio e agosto 1978, che la
Regione dell'Umbria abbia autorizzato, prima del loro inizio, la esecuzione dei
lavori oppure sia stata presentata la perizia giurata alla Regione.
Nel
caso di insussistenza dei predetti requisiti, i predetti proprietari
interessati possono fruire del contributo limitatamente alla parte dei lavori
ancora da eseguire all'atto della presentazione ai comuni della perizia
giurata.
I
comuni sono ammessi ad usufruire del contributo anche se non ricorrono le
condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma.
Capo
IV - Interventi e contributi per la riparazione di opere pubbliche di interesse
regionale di proprietà della Regione di Enti locali o di altri enti pubblici
Art.
15
Interventi.
Alla
esecuzione degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dai
terremoti oggetto della presente legge ad opere pubbliche di interesse
regionale, di cui alla lett. a) dell'art. 2, di proprietà di enti locali o di
altri enti pubblici provvedono i comuni indicati all'art. 1 e, per le opere di
loro proprietà, le Amministrazioni provinciali.
La
Regione interviene mediante la concessione di contributi in conta capitale
nella misura del cento per cento.
Le
opere di ripristino possono essere utilizzate con i miglioramenti tecnici e
funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.
All'esecuzione
degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dagli eventi
sismici agli immobili di sua proprietà la Regione provvede direttamente, con i
fondi stanziati con la presente legge.
Art.
16
Procedura
per la richiesta e concessione dei contributi per interventi da effettuare.
Le
richieste di contributo per il ripristino delle opere di cui all'articolo
precedente, da parte degli Enti locali interessati, debbono pervenire al
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e debbono essere presentate in motivato ordine di
priorità per ogni singolo ente.
I
comuni provvedono alla richiesta di contributo anche per le opere di Enti
pubblici ubicate nel territorio di loro competenza.
Alla
domanda deve essere allegata una relazione esplicativa degli interventi e del
presunto ammontare della spesa.
Il
Consiglio regionale approva, entro i sessanta giorni successivi, il piano di
assegnazione dei contributi, predisposto dalla Giunta regionale, in base alle
richieste presentate dagli Enti locali.
Del
piano approvato dal Consiglio regionale è data notizia agli enti interessati
dalla Giunta regionale, che fissa altresì il termine per la presentazione dei
progetti esecutivi.
Detti
progetti debbono essere completati con l'indicazione della spesa per imprevisti
nei limiti del 5 per cento, per spese tecniche e di collaudo nella misura del 7
per cento e per eventuali espropriazioni ed oneri fiscali a carico dell'ente.
La
Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati concede i contributi di
cui all'art. 15, stabilendo un congruo termine per la esecuzione dei lavori a
pena di decadenza dal contributo.
Art.
17
Esecuzione
degli interventi e pagamenti.
I
contributi sono posti a disposizione dell'ente interessato appena questi,
ricevuta la comunicazione dell'approvazione del relativo atto, avrà inviato
alla Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori
corredato della richiesta di accreditamento dei fondi.
Alle
imprese appaltatrici possono essere concesse anticipazioni secondo le
disposizioni di cui al D.M. 25 novembre 1972 del Ministero del tesoro e
successive modificazioni e integrazioni.
L'Ente
locale interessato dispone i pagamenti a favore dell'impresa esecutrice dei
lavori, in base a stati di avanzamenti vistati dal capo dell'Ufficio tecnico
comunale, ovvero, se questo manchi, dal direttore dei lavori.
Per
i danni dipendenti dal terremoto, non previsti nel progetto esecutivo, è
consentita la utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e per
eventuali ribassi d'asta, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art.
18
Responsabilità
e oneri degli Enti locali.
La
responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione degli interventi
ricade sugli enti interessati, che dovranno provvedere a dare comunicazione
trimestrale alla Giunta regionale dell'avanzamento percentuale dei lavori e dei
pagamenti effettuati.
Al
termine delle operazioni di collaudo deve essere dato rendiconto delle somme
spese e delle eventuali economie realizzate sul contributo impegnato, ai fini
del loro reimpiego da parte della Regione.
Art.
19
Collaudo
dei lavori.
Tutti
i lavori, eseguiti a norma delle disposizioni degli articoli precedenti del
presente capo, sono soggetti a collaudo od a certificazione del direttore dei
lavori, in base alla vigente legislazione regionale in materia.
La
nomina del collaudatore è di competenza degli Enti locali che hanno provveduto
alla esecuzione dei lavori.
Art.
20
Contributi
per lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per il
ripristino di opere pubbliche e per la sistemazione od il riadattamento di
immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazioni dei senza tetto.
I
lavori di ripristino urgenti di opere pubbliche di cui alla lett. a) dell'art.
2 di proprietà di Enti locali o di Enti pubblici ricadenti nei territori
comunali di cui all'art. 1 e quelli effettuati su immobili di proprietà dei
comuni per il loro riadattamento o la loro sistemazione ad abitazioni anche
provvisorie di senza tetto, sono ammessi a fruire del contributo regionale
nella misura massima del cento per cento della spesa sostenuta.
Le
richieste dei contributi di cui al precedente comma, da parte degli enti
interessati, debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di
decadenza, corredate dai documenti giustificativi della spesa sostenuta e
dell'atto deliberativo che autorizza la richiesta del contributo.
Il
Consiglio regionale approva entro i sessanta giorni successivi, il piano di
ripartizione e assegnazione dei contributi, in base alle istanze pervenute,
tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
I
contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
Capo
V - Disposizioni particolari
Art.
21
Contributi
ai comuni per l'esercizio delle deleghe di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.
Al
fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio delle
deleghe di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, la Giunta regionale, a seguito
della presentazione dei rendiconti semestrali di cui agli artt. 10 e 13 della
presente legge, provvede alla liquidazione di un contributo pari al 4 per cento
sulle somme erogate dai comuni (9).
(9)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
Art.
22
Contributi
per il pagamento di canoni di locazione.
La
Giunta regionale concede ai comuni contributi per il pagamento del canone di
locazione di abitazioni necessarie alla sistemazione provvisoria di famiglie
rimaste prive di alloggi per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale di
sgombero o di demolizione, che non abbiano ottenuto l'assegnazione di
prefabbricati o altre strutture per residenza temporanea e per i periodi per
cui non siano stati assistiti dai contributi di cui alla legge regionale 3
novembre 1978, n. 62.
La
richiesta di contributi da parte dei comuni deve essere documentata da copia
autentica del contratto di locazione dell'abitazione reperita sul libero
mercato o da titolo equipollente.
Sono,
altresì, assistite da contributo regionale le seguenti spese sostenute dai
comuni:
a)
per il primo ricovero, in alberghi o pensioni, di famiglie rimaste prive di
alloggio;
b)
per il necessario ripristino, dopo il rilascio, delle abitazioni reperite al
libero mercato di cui al primo comma;
c)
per la sistemazione di alloggi da adibire ad abitazioni di famiglie rimaste
senza tetto.
La
documentazione a comprova delle spese sostenute dai comuni deve essere
presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro il 31 marzo 1981 (10).
Per
i canoni di locazione di cui al primo comma, che i comuni dovranno sostenere
successivamente alla scadenza del termine precitato, la relativa documentazione
dovrà essere prodotta entro due mesi dall'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale, costruiti dagli I.A.C.P. in attuazione del programma
straordinario C.E.R. dell'anno 1978 (11).
(10)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
(11)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 dicembre 1980, n. 73.
Art.
23
Istituzione
del Centro di deposito dei mini-alloggi prefabbricati.
La
Regione provvede alla conservazione e manutenzione dei mini-alloggi che vengono
riconsegnati dai comuni successivamente alla loro utilizzazione anche
attraverso l'istituzione di uno o più centri per il deposito (12).
(12)
Vedi, anche, l'art. 39, L.R. 1 luglio 1981, n. 34.
Capo
VI - Disposizioni finali
Art.
24
Pubblicità
degli interventi di concessione di contributi.
L'elenco
nominativo delle ditte, la valutazione dei danni subiti e l'entità dei
contributi liquidati in base alle disposizioni di cui ai capi II e III della
presente legge devono essere esposti all'albo pretorio comunale per la durata
di giorni 15 consecutivi e successivamente trasmessi alla Giunta regionale -
Dipartimento per l'assetto del territorio.
Art.
25
Dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
L'ammissione
degli interventi di cui al capo IV ai benefici della presente legge equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
Art.
26
Commissari
ad acta.
Qualora
gli enti interessati non procedano tempestivamente al compimento degli atti
dovuti ai sensi delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale,
previa diffida ed assegnazione di congruo termine, si sostituisce ad essi anche
a mezzo di Commissari ad acta.
Art.
27
Sub-delega
di funzioni amministrative ai comuni in materia di beni ambientali.
Sono
sub-delegate ai comuni di cui all'art. 1, nel cui territorio ricadono le zone
includenti cose e immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali di
cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - limitatamente ai
fabbricati danneggiati dai terremoti oggetto della presente legge - le
autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della medesima legge per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento
conservativo, così come definiti in base all'art. 31 lett. a), b), c) della
legge 5
agosto
1978, n. 457.
Le
autorizzazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal sindaco,
conformemente al parere della Commissione edilizia od urbanistica comunale
integrata, ai fini del presente articolo, da due esperti in materia di beni
artistici e ambientali designati dal Consiglio comunale.
Art.
28
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa
complessiva di lire 27 miliardi così ripartita:
1)
L. 10.000.000.000 per gli interventi previsti all'art. 2 lettera a), ed e), con
imputazione al cap. 9121 (tit. 2 - sez. 10 - rub. 45 - cat. 3 - tipo 02 -
settore 16), di nuova istituzione, denominato: «Ripristino e ricostruzione di
opere pubbliche di interesse di enti locali o di enti pubblici rientranti nella
competenza regionale, danneggiate o distrutte dagli eventi sismici dell'agosto
1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978. Consolidamento delle zone
franose interessate da detti eventi. Contributi ai comuni per il riadattamento
e la sistemazione di immobili di proprietà comunale da adibire ad abitazione,
anche provvisoria, di famiglie rimaste prive di alloggio».
2)
L. 13.300.000.000 per gli interventi di cui alle lettere c), d) del precedente
art. 2 e per i contributi ai comuni per l'esercizio delle deleghe di cui
all'art. 21 con imputazione al cap. 7061 (tit. 2 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 03
- tipo 02 - settore 23), di nuova istituzione, denominato: «Contributi a
privati o ad enti nella spesa per la riparazione di immobili urbani o di
fabbricati rurali non adibiti a servizio di aziende agricole, di qualsiasi
natura e destinazione, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del
marzo, del luglio e dell'agosto 1978. Concessione di contributi a privati o ad
enti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e di strutture a
servizio di aziende agricole, danneggiati dagli stessi eventi. Spese per
l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni».
3)
L. 120.000.000 per gli interventi previsti alla lettera f) del precedente art.
2, con imputazione al cap. 1500 (tit. 1 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 5 - tipo 02
- settore 23), di nuova istituzione denominato: «Contributi ai comuni per il
pagamento del canone di locazione per abitazioni reperite al libero mercato ed
assegnate temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio a causa degli
eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978, e
per tute le altre spese indicate nell'art. 22».
4)
L. 200.000.000 per gli interventi indicati alla lettera g) dello stesso art. 2,
con imputazione al cap. 1501 (tit. 1 - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 5 - tipo 02 -
settore 23), di nuova istituzione, denominato: «Spese per lo smontaggio, il
trasporto e il deposito in apposito centro dei mini-alloggi prefabbricati».
5)
L. 3.380.000.000 per la costituzione di un fondo di riserva da iscrivere al
cap. 9715 (tit. 2 - sez. 12 - rubr. 64 - cat. 7 - tipo 02 - settore 28) di
nuova istituzione, denominato: «Fondo di riserva per gli interventi connessi
agli eventi sismici dell'agosto 1977, n. del marzo, del luglio e dell'agosto
1978». Per i prelievi da detto fondo si applicano le norme di cui agli articoli
28 e 29 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
(13).
(13)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.
Art.
29
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.