L.R.
11 giugno 1979, n. 25 (1).
Autorizzazione
all'ente di sviluppo agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo di lire
6.240 milioni per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione 1978 e
precedenti.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 giugno 1979, n. 26.
Art.
1
Al
fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'ente di sviluppo agricolo in
Umbria per gli esercizio 1977 e 1978, l'ente stesso č autorizzato a contrarre
un mutuo di lire 6.240 milioni da ammortizzare in un periodo massimo di trenta
anni.
Art.
2
Per
la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente
articolo 1, č disposto a favore dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, un
contributo in annualitą costanti dall'importo massimo di lire 970 milioni per
gli anni dal 1979 al 2008 compreso.
Detto
contributo sarą corrisposto dalla regione direttamente all'istituto mutuante
alla scadenza di ciascuna rata.
Č
fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo
esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.
Art.
3
Il
mutuo di cui alla presente legge potrą essere contratto dall'ente di sviluppo
con il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con altri
enti od istituti di credito abilitati.
Art.
4
All'onere
di cui al precedente art. 2 si farą fronte - per l'anno 1979 - con quota della
disponibilitą esistente nel fondo globale iscritto al cap. 6121 (elenco n. 3
allegato al bilancio 1979, n. d'ordine 2) e con imputazione al capitolo 3805,
di nuova istituzione, denominato: «Contributo annuo all'E.S.A.U. per il
ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1977 e 1978».
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.