L.R.
15 giugno 1979, n. 26 (1).
Disposizioni
sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al
contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 giugno 1979, n. 27.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Capo
I - Stato giuridico del personale
Art.
1
Ruolo
unico. Determinazione dei livelli funzionali-retributivi.
[ ] (3).
(3)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Declaratoria
professionale del primo livello funzionale.
[ ] (4).
(4)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Declaratoria
professionale del secondo livello funzionale.
[ ] (5).
(5)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Declaratoria
professionale del terzo livello funzionale.
[ ] (6).
(6)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Declaratoria
professionale del quarto livello funzionale.
[ ] (7).
(7)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Declaratoria
professionale del quinto livello funzionale.
[ ] (8).
(8)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Declaratoria
professionale del sesto livello funzionale.
[ ] (9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Declaratoria
professionale del settimo livello funzionale.
[ ] (10).
(10)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Declaratoria
professionale dell'ottavo livello funzionale.
[ ] (11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Funzione
di coordinamento.
[La
funzione di coordinamento è unica.
L'incarico
di coordinatore è attribuito, per campi di attività ricomprendenti singoli
uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli
obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell'ottavo
livello funzionale addetti ad uno degli uffici interessati.
L'attribuzione
dell'incarico si riferisce:
-
al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla
relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione
delle strutture regionali;
-
al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di
progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
L'incarico
di coordinatore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore
ad anni cinque, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del
Presidente della Giunta, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e
del Comitato di controllo per i rispettivi uffici.
Il
coordinatore dell'ufficio di segreteria della Presidenza della Giunta è
nominato su proposta del Presidente della Giunta, che lo sceglie tra tutti i
dipendenti dell'ottavo livello funzionale.
L'incarico
è rinnovabile e revocabile.
Il
rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per
la nomina.
Il
coordinatore conserva la responsabilità del settore.
Il
numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica
del livello ottavo.
L'art.
5 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, e l'art. 11 della legge regionale
23 maggio 1975, n. 34, sono abrogati] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Modalità
di costituzione del rapporto d'impiego.
[La
copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per il pubblico
concorso salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Il
concorso è indetto con il decreto del Presidente della Giunta regionale su
deliberazione della Giunta stessa.
Il
bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in
relazione alla qualifica funzionale e alle funzioni cui si riferiscono i posti
messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame
sulla base di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
Il
bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il
numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene
determinata annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti,
sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono
essere ammessi a concorso anche i posti che si rendano disponibili
entro
un anno dalla data di approvazione del bando in ragione di collocamento a
riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle
singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima (13)] (14).
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Conferimento
dei posti disponibili agli idonei.
[Possono
essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino
disponibili salvo che non derivino da aumento di organico, entro tre anni dalla
data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la
graduatoria medesima (15).
Nel
caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissione dei vincitori, la Giunta regionale ha facoltà di
procedere nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria
ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.
L'art.
9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come sostituito dall'art. 2 della
legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, è abrogato] (16).
(15)
Comma così sostituito dall'art. 13, comma 6, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, L.R. 18 novembre 1987,
n. 53.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
Requisiti
di ammissione.
[Costituiscono
requisiti generali di ammissione al concorso:
a)
la cittadinanza italiana;
b)
l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i
posti dell'ottavo livello funzionale;
c)
l'idoneità fisica all'impiego;
d)
il possesso dei diritti civili e politici;
e)
il possesso del prescritto titolo di studio.
I
predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio
presso le Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, dei loro Consorzi e degli enti pubblici anche economici.
Per
le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe,
trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
L'art.
11 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come sostituito dall'art. 4
della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, è abrogato] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
Titoli
di studio.
[I
titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a
fianco dei singoli livelli funzionali, nell'allegata tabella A), che
sostituisce la tabella «A» allegata alla legge regionale n. 33/1973.
I
titoli di studio specifici sono indicati nella tabella C) allegata alla legge
regionale 23 maggio 1975, n. 34] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
15
Commissioni
d'esame.
[Le
commissioni d'esame, nominate con decreto del Presidente della Giunta
regionale, sono composte:
a)
per i concorsi di accesso ai primi quattro livelli funzionali di cui al
precedente art. 1:
-
dal Presidente della Giunta o da un suo delegato che ne assume la presidenza;
-
da tre esperti della disciplina o tecnica attinente al posto messo a concorso,
designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
-
da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dai sindacati
regionali di categoria maggiormente rappresentativi;
b)
per i concorsi di accesso dal quinto all'ottavo livello funzionale di cui
all'art. 1:
-
dal Presidente della Giunta o da un suo delegato che ne assume la presidenza;
-
da cinque esperti nelle diverse discipline o tecniche attinenti ai compiti
oggetto dei posti messi a concorso, designati con voto limitato a tre dal
Consiglio regionale;
-
da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dai sindacati
regionali di categoria maggiormente rappresentativi.
I
dipendenti regionali, eventualmente chiamati a far parte delle commissioni,
debbono rivestire un livello funzionale non inferiore a quello dei posti messi
a concorso.
Le
funzioni di segretario delle commissioni, previste dal presente articolo, sono
espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto,
designato dalla Giunta regionale (19)] (20).
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 maggio 1980, n. 45, nella sua
stesura originaria. Successivamente il suddetto articolo 1 è stato sostituito
dall'art. 1, L.R. 1° aprile 1985, n. 15 e dall'art. 1, L.R. 3 marzo 1995, n. 7.
In tali stesure non si faceva più menzione della sostituzione del presente
articolo 15 pur riportando sempre norme sulla composizione delle commissioni.
Si
ritiene opportuno rinviare alla stesura attuale dell'articolo 1, L.R. n.
45/1980 relativamente alla suddetta composizione delle commissioni.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
Passaggio
a livelli superiori a quelli di appartenenza.
[Il
passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si
consegue mediante la partecipazione al concorso pubblico anche in deroga ai
limiti massimi di età stabiliti al precedente art. 13.
I
dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono
partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore
a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore e di un'anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del
termine stabilito dal bando di concorso, di almeno cinque anni nel livello
attuale.
Ai
concorsi per la copertura di posti del terzo e quarto livello funzionale
possono partecipare i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio
appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori, purché abbiano maturato
un'anzianità complessiva di cinque anni nei due livelli o di tre anni nel
livello
immediatamente
inferiore.
Le
norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle
funzioni proprie nel posto messo a concorso è richiesto, dall'ordinamento
regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il
possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni
professionali.
L'art.
21 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
17
Orario
di lavoro.
[L'orario
di lavoro settimanale è fissato in 36 ore.
La
distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo
dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze
funzionali degli organi e degli uffici dell'Amministrazione regionale, previo
accordo sindacale unico della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio
regionale
e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri:
a)
l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo
comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in
tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali;
b)
l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo
che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare
turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e
le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per
l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di
funzionalità dei servizi, e consentita l'adozione di un orario flessibile,
fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;
c)
ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore
lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di
servizio non può essere inferiore ad un ora;
d)
i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale
sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza
in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio
ovvero di complessi di funzioni;
e)
il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore
effettivamente rese superiore alle dieci ore mensili, che debbono essere
comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali
della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
L'atto
con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le
modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato, sulla base dell'accordo
sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato
di controllo per il rispettivo personale.
Per
l'accordo di cui al secondo comma riguardante gli Enti regionali che utilizzano
esclusivamente personale regionale, la delegazione di parte pubblica è composta
dal presidente dell'ente cui si riferisce, l'accordo, o suo delegato, che la
presiede, e da un rappresentante dell'amministrazione regionale, designato
dalla Giunta regionale.
Il
personale regionale assegnato funzionalmente agli enti destinatari di delega di
funzioni regionali o comandato presso gli enti locali o gli Enti di cui
all'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto diversi da quelli di cui al
precedente comma osserva nei limiti dell'orario di lavoro stabilito nel
presente articolo, la
distribuzione
settimanale e l'articolazione giornaliera vigente nell'ente presso il quale
presta servizio (22)]
(23).
(22)
Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
18
Lavoro
straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
[ ] (24).
(24)
Articolo prima modificato dall'art. 5, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 e poi
abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
19
Incompatibilità
e cumulo di impieghi.
[ ] (25).
(25)
Il presente articolo che sostituiva l'ultimo comma dell'art. 26, L.R. 9 agosto
1973, n. 33, è stato abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2,
comma 1, lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
20
Congedo
ordinario.
[ ] (26).
(26)
Articolo prima modificato dall'art. 6, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 e poi
abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero testo
della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. n), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
21
Congedo
straordinario.
[Il
dipendente regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei casi e
per i periodi seguenti:
a)
per contrarre matrimonio: 15 giorni continuativi compreso quello di
celebrazione del rito;
b)
per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di
effettuazione di concorsi od abilitazioni, nonché per la giornata immediatamente
precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100
Km dalla residenza;
c)
per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;
d)
per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili e invalidi di guerra o
per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle
avvenute terapie;
e)
per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;
f)
per cure a figli inferiori a tre anni in stato di malattia: fino ad un mese
all'anno nell'arco del triennio a trattamento economico intero (27);
g)
per gravidanza e puerperio: nei limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 con trattamento economico intero nel periodo di astensione
obbligatoria. Nel periodo di astensione facoltativa di sei mesi entro il primo
anno di vita del bambino spettano al dipendente per il primo mese tutti gli
assegni per il secondo mese gli assegni ridotti del 20 per cento e per i
restanti quattro mesi gli assegni ridotti del 70 per cento; (28)
h)
per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità
previste dalle leggi vigenti;
i) (29).
La
richiesta di congedo deve essere adeguatamente motivata e documentata.
L'art.
55 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (30).
(27)
Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
(28)
Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
(29)
Lettera abrogata dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
22
Congedo
straordinario non retribuito.
[Il
dipendente ha diritto al congedo straordinario non retribuito per tutta la
durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo
mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima
mensilità.
Sono
a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le
contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e
quiescenza, mentre restano a carico dell'Amministrazione quelle di sua
competenza per gli stessi titoli, unitamente all'intero onere per il
trattamento
assistenziale.
Al
dipendente può essere concesso il congedo straordinario non retribuito per
gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un
anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e utile
ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza
e di quiescenza] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
23
Permessi
retribuiti.
[L'art.
56 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, concernente i permessi
retribuiti, è abrogato] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
24
Assenza
per malattia.
[Il
dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al
seguente trattamento economico:
-
nei primi tredici mesi: intero;
-
nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.
Il
tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per
intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del
trattamento di previdenza e di quiescenza.
Per
motivi di particolare gravità la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il
rispettivo personale, può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti
previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni,
di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto
alla sola conservazione del posto.
(33).
In
caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il
dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo,
all'Amministrazione, indicando il proprio recapito.
Qualora
l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente
deve altresì trasmettere all'Amministrazione certificato rilasciato dal medico
curante, attestante la durata prevedibile della malattia.
La
Giunta, l'Ufficio di presidenza del Consiglio ed il Comitato di controllo, per
il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della
malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale
competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo
dell'Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta
dell'Amministrazione.
I
predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità
sanitaria locale competente per territorio.
Qualora
l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di
controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto
imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti
retributivi e disciplinari.
Gli
artt. 59 e 61 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sono abrogati.
L'assenza
per malattia prevista dal presente articolo può essere utilizzata anche per
attendere a cure idropiniche o termali, su presentazione di idonea
certificazione medica e con l'obbligo, al rientro in servizio, della
dimostrazione delle avvenute terapie (34)] (35).
(33)
Comma abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
(34)
Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10.
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
25
Cumulo
dei periodi di assenza.
[Due
o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della
determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non
intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non
si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario
retribuito.
Le
assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono
superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.
L'art.
60 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (36).
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Diritti sindacali e politici
Art.
26
Assemblea.
[ (37)] (38).
(37)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 64, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
27
Aspettative
e permessi sindacali.
[I
dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda
da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in
aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di
aspettative sindacali a livello nazionale convenuto, in rapporto ad una unità
ogni 5.000 dipendenti regionali o frazione superiore a 2.500, così come
ripartito fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
Il
coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale
avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le
organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di
aspettative nazionali.
In
attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge
quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è
collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della
rispettiva organizzazione.
Ai
lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a
carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza
delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per
motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo
ordinario.
L'aspettativa
ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
I
rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno
diritto, per lo espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla
concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni
sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31.
dicembre dell'anno precedente.
Le
modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta
regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.
L'art.
65 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
28
Contributi
sindacali.
[I
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria
organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui
misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle
organizzazioni di categoria.
La
relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute
mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni secondo le modalità
indicate dalle organizzazioni.
L'art.
66 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (40).
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
29
Locali
delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione.
[Nel
capoluogo della regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un
idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
La
Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze
sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni
capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.
Qualora
il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia
superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
All'interno
delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali
hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a
tutti dipendenti, per la affissione di pubblicazioni, testi o comunicati
inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.
L'art.
67 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
30
Svolgimento
di incarichi pubblici.
[Alle
aspettative per funzioni pubbliche elettive si applicano le disposizioni di cui
alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
L'autorizzazione
ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato
- prevista dall'art. 2 della predetta legge n. 1078/1966 o da altre norme
legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili,
in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore
settimanali.
La
Giunta regionale, in accordo con le locali Associazioni ANCI e UPI, procederà
con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi
retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione
alle entità degli incarichi svolti.
Con
lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.
L'art.
69 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Trattamento economico
Art.
31
Omnicomprensività
del trattamento economico.
[In
attuazione del principio dell'omnicomprensività e della chiarezza retributiva,
stabilito dall'art. 78, lett. c), dello Statuto, ai dipendenti regionali
compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di
livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi
retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad
eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e
di trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento.
Agli
stessi dipendenti spettano, inoltre, la aggiunta di famiglia, l'indennità
integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i
dipendenti dello Stato.
L'art.
77 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
32
Trattamento
economico di livello.
[Al
personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale
annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui l'allegata tabella B).
L'art.
78 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e le allegate tabelle B) e C)
sono abrogate] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
33
Progressione
economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.
[La
progressione economica in ciascun livello funzionale procede per classi e
scatti, nella misura e con le modalità appresso indicate:
a)
otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;
b)
dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo
stipendio iniziale di livello aumentato delle classi in godimento, fino al
raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo
stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo
anno di anzianità secondo la legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.
Le
classi di stipendio e gli scatti biennali anche se convenzionali, si
conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto.
In
caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio,
comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni
previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al
personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della
classe o dello scatto di stipendio successivi (45)] (46).
(45)
Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10. Per la
cessazione della progressione economica di cui al presente articolo vedi,
anche, l'art. 34, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
34
Retribuzione
del lavoro straordinario.
[La
retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente
formula:
retribuzione
iniziale di livello + rateo 13ª mensilità175
maggiorata
del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei
giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30
per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni
considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.
Le
misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175°
dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio
di ciascun anno.
Il
lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con
riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
35
Trattamento
economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione.
[Il
trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è
disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26 luglio 1978, n.
417 e dal D.P.R. 26 gennaio 1978, n. 513, con apposita legge regionale.
Al
personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario,
limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al
normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità dei
compiti da svolgere.
Le
ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in
sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili.
L'art.
82 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (48).
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
36
Indennità
di funzione.
[Al
dipendente incaricato della funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 10
della presente legge compete, per la durata dell'incarico, un compenso, non
pensionabile, nella misura fissa del 25 per cento (49) della retribuzione
iniziale del livello ottavo, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.
L'art.
83 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato] (50).
(49)
Per la variazione della percentuale vedi l'art. 15, L.R. 26 febbraio 1981, n.
10.
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
37
Lavoro
ordinario notturno e festivo.
[ (51).
(52).
La
presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente
debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I
compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non
sono soggetti a contributi previdenziali] (53).
(51)
Il presente comma, già sostituito dall'art. 16, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10, è
da ritenersi abrogato a seguito della abrogazione del suddetto art. 16.
(52)
Il presente comma, già sostituito dall'art. 16, L.R. 26 febbraio 1981, n. 10, è
da ritenersi abrogato a seguito della abrogazione del suddetto art. 16.
(53)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
38
Equo
indennizzo.
[La
Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al
dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica
eventualmente subìta.
Valgono
al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
negli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni e integrazioni] (54).
(54)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
39
Patrocinio
legale.
[La
Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura
l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento
dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in
ogni stato e grado di giudizio.
Nell'esame
dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione
disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra
l'Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
Una
particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti
commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o
speciale formalmente impartita] (55).
(55)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IV - Mobilità
Art.
40
Criteri
per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente.
[ ] (56).
(56)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
41
La
mobilità territoriale: condizioni di svolgimento.
[ ] (57).
(57)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
42
Mobilità
tra enti.
[ ] (58).
(58)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Norme
transitorie e finali
Art.
43
Norme
di primo inquadramento.
[Con
decorrenza dal 1° ottobre 1978 il dipendente regionale di ruolo è inquadrato
d'ufficio nel nuovo livello funzionale, sulla base della tabella di
corrispondenza di cui all'allegato C) e relative note.
Il
personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 appartenente alla V
qualifica funzionale che, in base alla predetta tabella C), risulta
inquadrabile nel VI livello, viene inquadrato nel VII livello dal 1° ottobre
1978 se in possesso a tale data di una anzianità di servizio effettivo di anni
tre nella predetta qualifica funzionale; il restante personale viene,
viceversa, inquadrato nel VI livello, per il tempo necessario al maturare la
predetta anzianità e consegue il livello superiore dal giorno successivo al
compimento dei tre anni. Si applica in entrambi i casi, per l'inquadramento nel
livello superiore, lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo
articolo.
I
docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma
della predetta tabella C), dovrebbero essere inquadrati al V livello, vengono
inquadrati al VI se esercitano una funzione docente per. l'esercizio della
quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in
possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma
precedente.
È
consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:
a)
dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
b)
dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167];
c)
dal V livello [167] al VI livello [178];
mediante
concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso
di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30
settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato
inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile
1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, prestato presso
la Regione e l'Ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.
I
posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente, non possono superare il
30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza
alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti
soprannumerali che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti
posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che
cesseranno i soprannumeri.
La
Giunta regionale, nella determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della presente legge farà constare
il numero dei posti indisponibili ai sensi del comma precedente.
L'inquadramento
nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza
giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. Al personale in quadrato al VI livello
non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.
In
tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, così
come stabilito nel successivo articolo.
È
in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al
livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma
del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto
dell'applicazione della presente legge abbia conseguito o consegua un passaggio
di posizione, qualunque sia stato l'Ente o la Amministrazione di appartenenza,
tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di
appartenenza al momento del transito alla Regione ai sensi dell'art. 68 del
D.P.R. n. 748/1972, delle tabelle regionali di raffronto, del riconoscimento di
mansioni superiori, del reinquadramento per revisione con effetto retroattivo
della posizione presso l'Ente di provenienza e del riconoscimento dei titoli di
studio] (59).
(59)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
44
Inquadramento
nella posizione economica.
[La
posizione economica individuale nel livello d'inquadramento, previsto nel
precedente articolo, è determinata sommando i seguenti elementi:
a)
stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di
scatti e classi acquisiti;
b)
eventuali assegni personali pensionabili;
c)
aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo
articolo.
La
posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe
della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica
individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di
importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente
inferiore alla suddetta posizione economica.
Al
dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere consistente
nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data
del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e
dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per
conseguire
lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al
fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe
successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.
Al
fine della determinazione del maturato in itinere lo stipendio iniziale di cui
alla tabella «B» e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di
cui alla tabella «C» allegate alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33,
vengono considerati quali classi di stipendio.
La
riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a)
il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso
delle frazioni superiori a 15 giorni;
b)
si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale
prevista dagli articoli 79 e 91 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33,
deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo)
immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali
incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il
loro raggiungimento.
Se
il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha
conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola
sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto
maturato;
c)
qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in
corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli
artt. 79 e 91 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, e virtualmente
maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la
procedura prevista alle lett. a) e b) - sommati alla posizione economica
individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano,
nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione
stipendiabile di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata,
il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
d)
qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lett. c), il
dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in
itinere sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione
giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza
necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo
a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione
economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal
conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente
successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo
dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese
intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della
posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per
raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella
giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;
e)
nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore
con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che
oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di
percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe
immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporti
all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore
posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di
determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a
mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per
cento dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere
la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva
saranno ridotti di un pari numero di mensilità.
Qualora
la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti
inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il
dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i
successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento]
(60).
(60)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
45
Aggiunzione
senza titolo.
[La
ulteriore disponibilità economica a fini di perequazione viene utilizzata
garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi
comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n. 16,
sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella B allegata alla
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, stabilite per l'accesso al livello per
pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della
indennità integrativa speciale:
-
fino a lire 2.000.000 annui: lire 55.000 mensili
-
fino a lire 3.000.000 annui: lire 47.000 mensili
-
fino a lire 4.000.000 annui: lire 43.000 mensili] (61).
(61)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
46
Riserva
di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente
legge.
[Nel
primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere
aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo
appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello
ancora sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in
entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza] (62).
(62)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
47
Decorrenza.
[La
decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge,
è fissata all'unica data del 1° ottobre 1978.
Il
periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre
1978] (63).
(63)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
48
Rinvio.
[Per
quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative
vigenti in quanto con essa compatibili.
Le
parole «qualifica funzionale» usate nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
e nella legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, nonché nel Reg. 23 marzo 1976,
n. 16 e successive modificazioni, s'intendono sostituite con le parole «livello
funzionale»] (64).
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
49
Norma
finanziaria.
[Gli
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire
180.000.000 per l'anno 1978 e in lire 600.000.000 per l'anno 1979, fanno carico
ai capitoli 50 e 280 e per quanto attiene ai compensi per lavoro straordinario,
previsti in lire 200 milioni, al cap. 290 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1979] (65).
(65)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (66) (67)
(66)
Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 9 agosto 1973, n. 33, come disposto
dall'art. 14 della presente legge.
(67)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B (68) (69)
(68)
La presente tabella, sostituita dalla tabella B allegata alla L.R. 26 febbraio
1981, n. 10, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 della stessa legge, è da
ritenersi abrogata a seguito del disposto dell'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983,
n. 46.
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
C (70)
Tabella
di corrispondenza tra le qualifiche funzionali di provenienza e i nuovi livelli
funzionali d'inquadramento
Livello
funzionale d'inquadramentoQualifiche funzionali d'inquadramentoI[100]1a/pII[116]1a/p2a/pIII[130]2a/pIV[142]3aV[167]4aVI[178]5a/pVII[220]5a/pVIII[333]6aNoteQual.
prov.Liv. inqu.Esplicitazioni1 p.2 p.2Dalla 1a e 2 a qualifica funzionale in
vigore sono inserite nel livello d'inquadramento le posizioni di lavoro che
comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali
prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di
strumenti semplici.2 p.3Dalla 2 a qualifica funzionale in vigore sono inserite
nel livello di inquadramento le posizioni di lavoro che comportano esecuzione
di mansioni tecnico-manuali elementari, lo svolgimento delle quali presuppone
conoscenze preliminari non specializzate.5 p.6Dalla 5 a qualifica funzionale in
vigore sono inserite nel livello di inquadramento le mansioni di provenienza ad
eccezione di quelle indicate al punto successivo.5 p.7Dalla 5a, qualifica
funzionale in vigore sono inserite nel livello di inquadramento le seguenti
mansioni di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario;
ecologo, agronomo; geologo, procuratore legale, architetto, urbanista,
veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di
organizzazione.
(70)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. n), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.