L.R.
15 giugno 1979, n. 28 (1).
Trattamento
economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale
regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 giugno 1979, n. 28.
Art.
1
Contenuto
della legge.
La
presente legge disciplina la misura e le modalità del trattamento economico di
missione, di trasferimento e prima sistemazione del personale regionale.
Art.
2
Invio
in missione.
Le
missioni di durata non dieci giorni continuativi, nell'ambito del territorio
nazionale, sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta
regionale o di un membro della Giunta nell'ambito delle singole competenze, dal
Presidente del Consiglio regionale o da un membro dell'Ufficio di presidenza a
ciò delegato e dal Presidente del Comitato di controllo, per il rispettivo
personale, su proposta del responsabile di settore, di norma sulla base del
programma di attività dell'Ufficio di appartenenza, periodicamente definito
nelle riunioni collegiali di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale
9 agosto 1973, n. 33, integrato dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio
1975, n. 34.
In
caso di urgenza e indifferibilità, la proposta del responsabile di settore o,
in sua assenza, di altro dipendente dello stesso ufficio all'uopo incaricato
dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo, costituisce
eccezionalmente autorizzazione alla missione. In tal caso, copia della proposta
è trasmessa immediatamente ai predetti soggetti per la ratifica.
Le
missioni di durata superiore ai dieci giorni continuativi nell'ambito del
territorio nazionale e quelle all'estero sono preventivamente autorizzate dalla
Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il
rispettivo personale.
Dal
provvedimento di autorizzazione devono risultare:
a)
il giorno e l'ora di inizio della missione;
b)
la prevedibile durata;
c)
il mezzo di trasporto da usare.
L'ora
di rientro della missione è dichiarata dal dipendente nel rendiconto della
missione.
Il
dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve
rientrare giornalmente nella sede di servizio qualora la natura del servizio
che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la
località di missione non disti dalla sede di servizio più di 90 minuti di viaggio
desumibili dagli orari ufficiali.
Ai
fini della presente legge, per sede di servizio si intende il centro abitato o
la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il
dipendente presta abitualmente servizio.
Art.
2-bis
Rimborso
delle spese.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore
a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante
fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria
consentita dal successivo art. 5 e per uno o due pasti giornalieri, nel limite
di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due
pasti. Per incarichi durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un
solo pasto.
2.
Oltre a quanto previsto dal primo comma, compete un importo pari al 30 per
cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è
ammessa, in ogni caso, opzione per l'indennità di trasferta in misura oraria o
giornaliera intera.
3.
Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta
continua a corrispondersi secondo le modalità in atto previste e le misure di
cui al successivo art. 3.
4.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a
quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5.
I limiti di spesa per i pasti di cui al primo comma sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (2).
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 2, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
3
Indennità
di missione.
A
decorrere dal 1 gennaio 1989 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai
dipendenti regionali ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, sono
stabilite per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo
occorrente per il viaggio, come segue:
a)
dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali: lire 46.700;
b)
dipendenti inseriti nelle tre qualifiche funzionali che precedono
immediatamente quelle dirigenziali: lire 39.600;
c)
dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: lire 28.800 (3).
Per
le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle ore l'indennità di
trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni
ora di missione.
Le
frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, le altre sono
arrotondate ad ora intera.
Per
le missioni effettuate fuori del territorio nazionale il dipendente ha facoltà
di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base del D.M. 2 marzo 1976 e
successive modificazioni.
Le
misure dell'indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo
sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale in
relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT
(4).
(3)
Comma così sostituito prima dall'art. 40, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 e poi
dall'art. 6, comma 3, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
(4)
Gli originari commi quinto e sesto sono stati così sostituiti, con un unico
comma, prima dall'art. 40, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 e poi dall'art. 6,
comma 4, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
4
Cessazione
dell'indennità di missione.
Il
trattamento previsto dall'articolo precedente cessa dopo i primi 240 giorni di
missione continuativa nella medesima località.
Art.
5
Rimborso
della spesa dell'albergo.
1.
Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in
missione è data facoltà di chiedere il rimborso della spesa di albergo di prima
categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso
della spesa dell'albergo di seconda categoria.
2.
Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per
collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di
delegazione ufficiale dell'Amministrazione può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per
il dipendente in missione di grado più elevato (5).
(5)
Articolo prima modificato dall'art. 40, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 e poi così
sostituito dall'art. 6, comma 5, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
6
Mezzi
di trasporto.
I
dipendenti in missione sono tenuti ad usare i mezzi di trasporto pubblico; ove
l'uso dei servizi di pubblico trasporto non sia obiettivamente possibile o
pregiudizievole o inconciliabile con il regolare espletamento delle funzioni
per le quali sono stati inviati in missione, può essere autorizzato l'uso degli
autoveicoli messi a disposizione degli uffici regionali.
Nel
caso in cui non sia possibile far fronte alle richieste di trasporto con i
predetti autoveicoli, soggetti di cui all'art. 2 della presente legge possono
autorizzare l'uso del mezzo di proprietà del dipendente.
L'uso
del mezzo proprio può essere di norma autorizzato per le missioni da espletarsi
nell'ambito territoriale dell'Ufficio di competenza e comunque non oltre i
limiti di quello regionale e, soltanto in casi eccezionali, per le missioni da
espletarsi al di fuori del territorio regionale.
L'autorizzazione
all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione
di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo
per danni a terzi o cose.
Al
personale autorizzato a servirsi dell'automezzo proprio è rimborsata una somma
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per
ogni chilometro percorso, nonché la spesa sostenuta per il pedaggio
autostradale.
Sulle
misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
In
casi di comprovata necessità, dipendenti inviati in missione possono essere
autorizzati dai soggetti indicati nell'art. 2 della presente legge alla guida
degli automezzi di servizio.
Art.
7
Uso
di particolari mezzi di trasporto.
Qualora
esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti che si recano in missione
possono essere autorizzati ad usare il mezzo aereo o il vagone letto o la
cuccetta.
Per
quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella
prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante
personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di
una cuccetta di prima classe (6).
L'autorizzazione
nell'ambito delle rispettive competenze è disposta dai soggetti di cui all'art.
2 della presente legge.
Per
l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e
all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla
vita, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e
assegno annuo pensionabile, moltiplicati per coefficiente 10, per i casi di
morte o di invalidità permanente.
(6)
Comma così inserito prima dall'art. 40, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 e poi
dall'art. 6, comma 6, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
8
Rimborso
delle spese per i viaggi.
Ai
dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
In
aggiunta al rimborso di cui al comma precedente è dovuta una indennità
supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto, se il viaggio è
compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di
linea, terrestre o marittimo; se il viaggio è compiuto in aereo tale indennità
è ridotta al 5 per cento.
Per
i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri
servizi di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di
lire 100 a chilometro aumentabile per i percorsi effettuati a piedi in zone
prive di strade, a lire 150 a chilometro.
Le
indennità di cui al comma precedente sono rideterminate annualmente ai sensi
del quinto comma dell'art. 3 nei limiti dell'aumento percentuale apportato
all'indennità di trasferta.
I
rimborsi delle spese previste dall'art. 6 e dal presente articolo competono per
tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche se il
personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.
Sono
altresì rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto
di linea urbani ed extraurbani (7).
(7)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 7, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
9
Liquidazione
delle indennità e dei rimborsi.
Le
indennità ed i rimborsi delle spese previste dalla presente legge sono
liquidate dall'Ufficio organizzazione e metodi esclusivamente su presentazione
di apposita tabella, firmata dal dipendente e vistata dall'amministratore
competente, completa della relativa documentazione.
Al
personale inviato in missione, la cui durata è superiore ad otto ore,
l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari
al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per
la missione (8).
L'ammontare
delle anticipazioni è detratta in sede di liquidazione finale dei rimborsi
ammessi.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 8, L.R. 17 luglio 1989, n. 22.
Art.
10
Responsabilità
dei dipendenti inviati in missione.
I
dipendenti i quali, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrivono
dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni
eseguite, rispondono, ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni
rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha
autorizzato la missione.
Art.
11
Orario
di lavoro.
Per
la valutazione della durata della missione in relazione all'orario di lavoro si
fa rinvio all'art. 17 della legge regionale concernente disposizioni
sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico dai dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al
contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.
Al
personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario,
limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al
normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei
compiti da svolgere.
Le
ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in
sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.
Art.
12
Trattamento
economico di trasferimento e prima sistemazione.
Al
dipendente che, a causa di trasferimento per esigenze di servizio ad altra sede
che non corrisponda a quella di residenza ovvero di comando presso altro ente
sito in diverso comune, disposto ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9
agosto 1973, n. 33, trasferisca la propria abitazione nell'ambito territoriale
della nuova sede di assegnazione, compete il rimborso delle spese sostenute e
documentate:
a)
per i trasloco dei mobili e delle masserizie, nella misura unica massima di
lire 6.000 al quintale, fino ad un massimo di 40 quintali;
b)
per il viaggio del dipendente e dei familiari a carico.
Al
dipendente compete, oltre ai rimborsi di cui sopra, un'indennità di prima
sistemazione nella misura di lire 170.000.
Tale
misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità
integrativa speciale vigente nel periodo in cui avviene il trasferimento.
Nel
caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete il rimborso
chilometrico nella stessa misura di cui al quinto comma dell'art. 5.
Art.
13
Trattamento
economico di missione dei consiglieri regionali.
(9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 8, L.R. 26 febbraio 1981, n. 9.
Art.
14
Disposizioni
finali e finanziarie.
Per
quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla normativa di cui
alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e al
D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.
Ai
fini dell'attuazione della presente legge, per quanto concerne il personale
dipendente, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 80 milioni a partire
dall'anno 1978.
All'onere
per l'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dello stanziamento
iscritto al cap. 300 del relativo bilancio e all'onere inerente all'anno 1978
con impinguamento dello stesso capitolo mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento previsto al cap. 6100.
(10).
Per
gli oneri inerenti all'art. 13 si farà fronte con i normali stanziamenti di
bilancio previsti ai cap. 10 e 150 dello stato di previsione di spesa.
(10)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.