L.R. 20 giugno 1979, n. 29 (1).

Contributi a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 giugno 1979, n. 29, edizione straordinaria.

 

 

Articolo unico

 

La Giunta regionale č autorizzata a concedere per il triennio 1979/1981 alle Associazioni professionali autonome dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti sull'intero territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento delle attivitą assistenziali di loro competenza a favore degli iscritti e per iniziative dirette al potenziamento dell'impresa coltivatrice.

Gli organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta alla Giunta regionale per l'anno 1979 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

La Giunta dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l'entitą, tenuto conto del numero degli iscritti e del programma di attivitą da svolgere.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo č autorizzata, per gli anni dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 300.000.000 - di cui lire 100.000.000 per l'anno 1979 - da imputare al cap. 3780 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 2.1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato «Contributo a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti».

All'onere suddetto sarą fatto fronte con la quota spettante alla Regione dell'Umbria sui fondi stanziati dalla legge 1° luglio 1977, n. 403.

Con le leggi di approvazione dei bilanci regionali saranno determinate le quote di spesa per gli anni 1980 e 1981 a norma dell'art. 5, quarto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilitą.Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalitą.

 (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.