L.R.
20 giugno 1979, n. 29 (1).
Contributi
a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 giugno 1979, n. 29, edizione straordinaria.
Articolo
unico
La
Giunta regionale č autorizzata a concedere per il triennio 1979/1981 alle
Associazioni professionali autonome dei coltivatori diretti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, operanti sull'intero territorio regionale,
contributi annuali per il finanziamento delle attivitą assistenziali di loro
competenza a favore degli iscritti e per iniziative dirette al potenziamento
dell'impresa coltivatrice.
Gli
organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta
alla Giunta regionale per l'anno 1979 entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
La
Giunta dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l'entitą,
tenuto conto del numero degli iscritti e del programma di attivitą da svolgere.
Per
la concessione del contributo di cui al presente articolo č autorizzata, per
gli anni dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 300.000.000 - di cui
lire 100.000.000 per l'anno 1979 - da imputare al cap. 3780 (tit. 1 - sez. 10 -
rubr. 42 - cat. 5 - tipo 2.1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato
«Contributo a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti».
All'onere
suddetto sarą fatto fronte con la quota spettante alla Regione dell'Umbria sui
fondi stanziati dalla legge 1° luglio 1977, n. 403.
Con
le leggi di approvazione dei bilanci regionali saranno determinate le quote di
spesa per gli anni 1980 e 1981 a norma dell'art. 5, quarto comma, della L.R. 3
maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilitą.Le somme non utilizzate in
ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per
le medesime finalitą.
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.