L.R. 22 giugno 1979, n. 32 (1).

Interventi per insediamenti turistici (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 giugno 1979, n. 31.

(2) Per il rifinanziamento della presente legge vedi la L.R. 28 dicembre 1979, n. 73 e la L.R. 12 agosto 1981, n. 54.

 

 

TITOLO I

 

Art. 1

 

In attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di sviluppo, la Regione dispone, nel triennio 1979/1981 contributi a fondo perduto in favore:

a) degli Enti locali territoriali, al fine di favorire il completamento ed il potenziamento dei centri turistici, già avviati con i fondi di cui alla L.R. n. 10/1973 e alla L.R. n. 33/1974 nei territori dei comuni di Acquasparta, Amelia, Città di Castello, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Sangemini e Spoleto e nelle zone dei laghi di Piediluco e Trasimeno;

b) delle Aziende comprensoriali di turismo, sulla base delle indicazioni programmatiche dei comuni e delle Comunità montane, per l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina (3).

 

(3) Vedi, anche, la L.R. 28 dicembre 1979, n. 73 e l'art. 5, L.R. 11 novembre 1980, n. 70.

 

 

Art. 2

 

I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base di un programma approvato dal Consiglio regionale, acquisiti i pareri delle Aziende autonome di turismo competenti per territorio, tenuto conto di quanto è già stato realizzato con la precedente L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 33/1974 e della fattibilità dei progetti presentati.

 

 

Art. 3

 

Le domande per l'ottenimento del contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima, per i centri turistici già avviati, solo in caso di modificazioni o integrazioni del progetto originario;

b) preventivo di spesa e relativo piano finanziario.

I contributi sono liquidati in unica soluzione entro 15 giorni dall'accertamento dell'avvenuto inizio della esecuzione delle opere.

I contributi non utilizzati per le finalità previste dalla presente legge, ed entro il termine massimo di sei mesi dalla concessione, vengano revocati dalla Giunta regionale.

 

 

TITOLO II

 

Art. 4

 

In attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di sviluppo, la Regione dell'Umbria favorisce:

a) la realizzazione di nuove attrezzature alberghiere nelle zone dei laghi Trasimeno e Piediluco, nelle zone delle acque minerali di Acquasparta, Sangemini e Nocera Umbra e nei comuni di Città di Castello, Gubbio, Spoleto e Todi;

b) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di attrezzature para-ricettive, campings ed ostelli, in tutto il territorio regionale.

 

 

Art. 5

 

Destinatari degli interventi di cui all'articolo precedente sono gli Enti locali singoli o associati, le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, gli Enti di emanazione sindacale, gli Enti o Associazioni per il turismo sociale, i privati.

 

 

Art. 6

 

Le provvidenze finanziarie consistono:

a) nel concorso al pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo per un periodo non superiore ad anni 20. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al 5 per cento; quello a carico dei beneficiari è pari alla differenza fra il tasso globale fissato nelle convenzioni con gli Istituti di credito e quello a carico della Regione;

b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Le provvidenze di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

Nelle convenzioni con gli Istituti di credito dovranno essere previsti tra l'altro:

1) il tasso globale d'interesse che non potrà comunque superare quello di riferimento stabilito annualmente dal Ministero del tesoro;

2) l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di aumentare tale entità fino al 100 per cento della spesa stessa;

3) i termini entro cui l'Istituto di credito deve pervenire al contratto di mutuo;

4) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari, nonché i termini entro cui l'Istituto di credito deve pervenire al contratto di mutuo.

 

 

Art. 7

 

Le funzioni amministrative di cui al titolo II della presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 71 dello Statuto.

 

 

Art. 8

 

Quando si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle province, i medesimi, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze, rivolgono domanda al presidente dell'Amministrazione provinciale della provincia nella quale deve attuarsi l'iniziativa.

Il Consiglio provinciale, sentite le Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo, per le iniziative territorialmente di competenza, valuta l'iniziativa nei suoi effetti sociali, economici, tecnici e finanziari e delibera circa la sua ammissione al finanziamento e, soprattutto in relazione agli aspetti tecnici e finanziari, fissa il termine massimo entro il quale l'opera deve essere ultimata, a decorrere dal contratto condizionato stipulato con l'Istituto di credito.

 

 

Art. 9

 

Il Consiglio provinciale provvede alla revoca del contributo se:

a) l'opera non sia iniziata almeno entro i sei mesi successivi alla stipula del contratto condizionato di mutuo;

b) l'opera non sia ultimata entro il termine fissato dal Consiglio stesso nella delibera di ammissione al finanziamento.

 

 

Art. 10

 

Le domande di ammissione al finanziamento indirizzate al Presidente della Giunta provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi l'iniziativa, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

b) preventivo di spesa;

c) piano finanziario;

d) indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 6.

 

 

Art. 11

 

Successivamente alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'Amministrazione provinciale, il Presidente della Provincia, previo accertamento delle opere eseguite, dispone per la liquidazione del contributo.

 

 

Art. 12

 

Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

Il Consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione; la cancellazione è subordinata all'estinzione totale e anticipata del mutuo; in tal caso, il Consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

 

 

Art. 13

 

I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della regione nella misura del 70 per cento per la Provincia di Perugia e del 30 per cento per la Provincia di Terni.

 

 

Art. 14

 

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Presidente della Giunta regionale accredita a favore delle Amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

 

 

Art. 15

 

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine di ogni esercizio, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

 

 

Art. 16

 

Le domande presentate, ai sensi della L.R. n. 10/1973 e della L.R. n. 33/1974, e già ammesse al finanziamento da parte dei Consigli provinciali, non possono essere riproposte sulla presente legge;

quelle non ammesse a finanziamento, e che rientrino nelle finalità e nei territori della presente legge, sentiti gli interessati, vengono esaminate utilizzando la documentazione già prodotta.

 

 

TITOLO III

Autorizzazione di spesa

 

Art. 17

 

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è disposta, per l'anno 1979, la spesa di lire 300 milioni e, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, la spesa di lire 500 milioni con imputazione al cap. 9281, di nuova istituzione, denominato: «Contributi per il completamento e il potenziamento dei centri turistici e per l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina».

 

 

Art. 18

 

Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l'anno 1979, con imputazione al cap. 9261, di nuova istituzione, denominato: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli Enti locali, singoli o associati, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, da Enti di emanazione sindacale, da Enti o Associazioni per il turismo sociale e da privati per costruzione, ampliamento e ammodernamento di attrezzature alberghiere e para-ricettive, nonché di campings ed ostelli»

Le conseguenti annualità saranno iscritte, per pari importo, nei bilanci regionali degli esercizi dal 1979 al 1998.

 

 

Art. 19

 

 (4).

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni da iscrivere nei bilanci degli esercizi 1980 e 1981, al cap. 9281, sarà fatto fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1979/1981, al terzo settore, terzo programma, progetto C/d.

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.

 

 

Art. 20

 

Le garanzie sussidiarie di cui al precedente articolo 6, lett. b) saranno assicurate con il fondo costituito con la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10.