L.R. 19 luglio 1979, n. 35 (1).

Disposizioni integrative e correttive della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante norme di contabilitą regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 luglio 1979, n. 35.

 

 

Articolo unico

 

Alla legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante norme di contabilitą regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

all'art. 20, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'art. 14, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, per l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il cui bilancio sarą sottoposto all'approvazione del consiglio regionale con atto amministrativo soggetto a controllo di legittimitą»;

all'art. 30, secondo comma, le parole «presente comma» sono sostituite con le parole «precedente comma»;

all'art. 30, quarto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite con le parole «primo comma»;

 (2).

all'art. 54, secondo comma:

nel primo periodo le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «15 aprile»;

alla lettera b) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con la prole «del 30 marzo»;

alla lettera c) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con le parole «del 30 marzo»;

all'art. 54, ultimo comma, le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «30 marzo».

 

 

 

(2) Sostituisce l'art. 53, L.R. 3 maggio 1978, n. 23.