L.R.
19 luglio 1979, n. 35 (1).
Disposizioni
integrative e correttive della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante
norme di contabilitą regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n.
335.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 luglio 1979, n. 35.
Articolo
unico
Alla
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante norme di contabilitą regionale in
attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, sono apportate le seguenti
integrazioni e correzioni:
all'art.
20, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto disposto
dall'art. 14, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, per
l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il cui bilancio sarą sottoposto
all'approvazione del consiglio regionale con atto amministrativo soggetto a
controllo di legittimitą»;
all'art.
30, secondo comma, le parole «presente comma» sono sostituite con le parole
«precedente comma»;
all'art.
30, quarto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite con le parole «primo
comma»;
(2).
all'art.
54, secondo comma:
nel
primo periodo le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «15 aprile»;
alla
lettera b) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con la prole «del 30
marzo»;
alla
lettera c) le parole «del 30 aprile» sono sostituite con le parole «del 30
marzo»;
all'art.
54, ultimo comma, le parole «30 aprile» sono sostituite con le parole «30
marzo».
(2)
Sostituisce l'art. 53, L.R. 3 maggio 1978, n. 23.