L.R.
20 luglio 1979, n. 36 (1).
Interventi
straordinari a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, Costituzione di
un fondo per garanzie fidejussorie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 luglio 1979, n. 35.
Art.
1
È
autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per la costituzione da parte della
Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria per l'ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà
contrarre con istituti operanti nel settore del credito di miglioramento
fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui
alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di quelle previste dal combinato
disposto dagli articoli 6, primo comma, e 66, secondo comma, lettera E), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle
realizzate in attuazione di leggi regionali.
Le
somme impegnabili sul predetto stanziamento per la garanzia dei mutui di cui al
precedente comma sono commisurati all'8 per cento dall'ammontare dei mutui
stessi.
Art.
2
L'onere
eventuale connesso con il rischio per l'assolvimento degli obblighi che saranno
assunti in attuazione della presente legge, come sopra valutato in L.
150.000.000, sarà imputato a partire dall'anno 1979, - ai sensi dell'art. 33
della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità - al cap. 6045
di nuova istituzione denominato: «Fondo per la copertura del rischio connesso
al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione
a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di
mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze
amministrative regionali».
Alla
predetta spesa si farà fronte, per l'anno 1979, con prelevamento di pari
importo dal fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al
bilancio, numero d'ordine 2).
(2).
Per
gli anni successivi l'entità dello stanziamento da iscrivere al predetto cap.
6045 sarà determinata con le modalità previste dall'art. 33, secondo comma, della
suddetta legge regionale n. 23 del 1978.
Nello
stesso bilancio è, altresì, istituito «per memoria» nella parte entrata il cap.
2965 denominato: «Recupero di somme eventualmente pagate dalla Regione in
conseguenza della prestazione di garanzie a favore di enti, istituti,
cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al
finanziamento di opere rientranti nelle competenze amministrative regionali».
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.