L.R. 20 luglio 1979, n. 36 (1).

Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 luglio 1979, n. 35.

 

 

Art. 1

 

È autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per l'ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con istituti operanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di quelle previste dal combinato disposto dagli articoli 6, primo comma, e 66, secondo comma, lettera E), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle realizzate in attuazione di leggi regionali.

Le somme impegnabili sul predetto stanziamento per la garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono commisurati all'8 per cento dall'ammontare dei mutui stessi.

 

 

Art. 2

 

L'onere eventuale connesso con il rischio per l'assolvimento degli obblighi che saranno assunti in attuazione della presente legge, come sopra valutato in L. 150.000.000, sarà imputato a partire dall'anno 1979, - ai sensi dell'art. 33 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità - al cap. 6045 di nuova istituzione denominato: «Fondo per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali».

Alla predetta spesa si farà fronte, per l'anno 1979, con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 2).

 (2).

Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento da iscrivere al predetto cap. 6045 sarà determinata con le modalità previste dall'art. 33, secondo comma, della suddetta legge regionale n. 23 del 1978.

Nello stesso bilancio è, altresì, istituito «per memoria» nella parte entrata il cap. 2965 denominato: «Recupero di somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della prestazione di garanzie a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di opere rientranti nelle competenze amministrative regionali».

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1979, approvato con L.R. 26 marzo 1979, n. 13.